AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.295
Data decisione, Autorità: 08.03.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00295
Lugano 8 marzo 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 agosto 2001 di
contro
la decisione 10 luglio 2001 (n. 3339) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente il 16 agosto 1999 contro la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile concernente una piscina posta a suo carico dall'azienda patriziale dell'acqua potabile di __________ relativamente all'anno 1999;
viste le risposte:
11 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
12 settembre 2001 dell'Amministrazione patriziale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nell'agosto 1999 l'azienda patriziale dell'acqua potabile di __________ ha notificato a __________ la tassa di utilizzazione dell'acqua potabile per l'anno stesso relativa all'abitazione di cui è proprietario nel comune, di fr. 1'350.--. Il tributo era composto dai seguenti importi:
fr. 50.-- per rubinetto principale ad uso famiglia (cucina);
fr. 310.-- per gli ulteriori 17 rubinetti (2 lavatoi/lavatrici, 6 va- schette/bidet, 3 WC, 3 bagni/docce, 3 rubinetti esterni per giar- dino), calcolati in ragione di fr. 20.-- per ciascun rubinetto, ad eccezione di quelli afferenti le vaschette/bidet, conteggiati per fr. 15.-- ciascuno;
fr. 990.-- per piscina; quest'importo era stato calcolato in ragio- ne di fr. 15.--/mc di volume del manufatto (66 mc).
B. Con ricorso 16 agosto 1999 __________ è insorto contro l'imposizione in rassegna davanti al Consiglio di Stato, al quale ha chiesto di ridurre la tassa relativa alla piscina, adducendo -segnatamente - una violazione dei principi di proporzionalità ed equivalenza.
C. Con decisione 10 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Esso ha rilevato che il prezzo unitario (ossia al mc) dell'acqua potabile consumata dalle piscine era sino a 16 volte superiore a quello percepito dal patriziato per il consumo dell'acqua potabile ad uso domestico. Questo prezzo appariva nondimeno giustificato dagli oneri finanziari cagionati al patriziato dalla loro presenza, derivanti dal superdimensionamento del bacino di accumulazione e della rete di distribuzione.
D. Con ricorso 22 agosto 2001 __________ è insorto innanzi a questo Tribunale contro quel giudicato. Il ricorrente ribadisce che la controversa tassa per piscine viola i principi di proporzionalità e di equivalenza; essa lede anche il precetto di uguaglianza. Ne chiede pertanto l'annullamento. A suo giudizio l'insieme delle tasse prelevate disattende anche il principio della copertura dei costi, alla luce dell'utile conseguito dall'azienda nell'esercizio 1999. L'insorgente rimprovera altresì al Consiglio di Stato un accertamento inesatto ed incompleto della fattispecie.
Il Consiglio di Stato e l'amministrazione patriziale di __________ hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data dall'art. 146 cpv. 1 LOP. Il ricorso è tempestivo (art. 151 cpv. 2 LOP; 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 147 lett. b LOP; 43 PAmm). Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. A __________ l'acqua potabile è distribuita direttamente dall'azienda patriziale dell'acqua potabile sulla base del regolamento dell'acquedotto patriziale (RAP). Il fabbisogno finanziario dell'acquedotto patriziale è assicurato mediante la percezione di tasse, definite agli art. da 23 a 25 RAP.
L'art. 23 RAP determina le tasse a forfait annue per rubinetto come segue (vengono elencate solo quelle che interessano per la soluzione della lite):
per ogni rubinetto principale per uso famiglia da fr. 40.-- a fr. 55.--;
per ogni rubinetto per lavatoio, WC, bagno, giardino, doccia e lavatrice da fr. 20.-- a fr. 30.--;
per ogni rubinetto per vaschette e bidet da fr. 15.-- a fr. 20.--;
per piscina da fr. 15.-- a fr. 25.-- per mc.
Giusta l'art. 24 RAP, laddove l'azienda dell'acqua potabile ha installato un contatore, la tassa relativa ad ogni rubinetto dà diritto al consumo di un certo quantitativo d'acqua; tale quantitativo corrisponde a 80 mc per ogni rubinetto principale per uso famiglia, a 70 mc per ogni rubinetto per lavatoio e lavatrice, a 50 mc per ogni rubinetto WC e per ogni rubinetto per giardino, a 40 mc per ogni rubinetto per bagno e doccia, a 30 mc per ogni rubinetto per vaschette e bidet.
L'art. 25 RAP stabilisce che il consumo eccedente i metri cubi di diritto (giusta l'art. 24 RAP) è fatturato tra fr. 0,70 e fr. 1.-- per mc.
2.2. Con ordinanza 19 luglio 1999 l'amministrazione patriziale di __________ ha fissato come segue, per l'anno stesso, le tasse a forfait contemplate all'art. 23 RAP: fr. 50.-- per rubinetto principale per uso famiglia, fr. 20.-- per rubinetto per lavatoio e lavatrice, per rubinetto per WC e per rubinetto per giardino, fr. 15.-- per rubinetto per vaschette e bidet, fr. 15.--/mc per il riempimento di piscine. La tassa di consumo prevista all'art. 25 RAP relativa a quell'anno è stata determinata in fr. 0,80/mc.
3.2. Secondo la giurisprudenza, le tasse di utilizzazione prelevate dalle aziende municipalizzate dell'acqua potabile istituite giusta la LMSP a carico degli utenti, tra cui dev'essere annoverata anche la tassa (suppletoria) per piscine (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76), soggiacciono senza attenuazioni all'esigenza della base legale in senso formale, per il motivo che né il principio della copertura dei costi né quello dell'equivalenza permettono al cittadino di verificarne la legittimità in maniera sufficiente. Da un lato, perché non è certo che alle stesse ritorni applicabile il principio della copertura dei costi, il quale non vieterebbe comunque sia al comune di stabilire l'ammontare delle tasse in modo da creare delle riserve finanziarie. Dall'altro, perché nell'ambito della fornitura dell'acqua potabile il comune dispone di un monopolio di fatto, che preclude all'utente la possibilità di ricercare il valore oggettivo della prestazione ricevuta mediante il suo confronto con quello di un'analoga prestazione offerta nel libero mercato (DTF 118 Ia 320, consid. 4, in re comune di Lugano; STA inedita 8.2.1991 in re comune di Locarno, consid. 3d, e ed f).
3.3. Il fatto che, in materia di tasse di utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile, una conveniente tutela del cittadino possa essere conseguita solo tramite l'ancoramento delle stesse in una legge in senso formale non significa tuttavia che il requisito della base legale costituisca di conseguenza l'esclusivo elemento per determinare la loro legittimità. Ben al contrario, queste tasse rimangono assoggettate all'ossequio degli altri principi di rango costituzionale che presiedono la loro imposizione, nella misura in cui questi possono comunque ancora essere applicati a tutela del cittadino.
Per quanto concerne il principio dell'equivalenza, espressione - in materia di tasse - del principio della proporzionalità, se le prestazioni di un'azienda di distribuzione dell'acqua potabile non possono essere misurate tramite il confronto con analoghe prestazioni offerte nel libero mercato, esse possono nondimeno essere valutate, per lo meno, partendo dal loro costo per l'azienda. Per quanto può interessare ai fini della soluzione della lite in esame, l'imposizione di una specifica tassa (suppletoria) per piscine può pertanto apparire giustificata, in particolare, per la struttura del consumo generato da quegli impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo, concentrate nei giorni di canicola, una decina all'anno (DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76). La necessaria legittimazione della soprattassa in esame può pertanto essere ricercata e verificata, alla luce del principio dell'equivalenza, determinando i costi annui dei mezzi investiti dall'azienda distributrice per il superdimensionamento degli impianti dovuto alle piscine e ripartendoli in seguito sulla capienza totale di tali impianti, in modo da ricavare il loro costo annuo per mc (fr/mc), che può essere agevolmente confrontato con il parametro di calcolo impiegato per l'imposizione della tassa, che si diparte dello stesso principio (fr/mc), come aveva proceduto il Tribunale federale nella sentenza appena citata, relativa al comune di __________.
D'altra parte l'imposizione, tramite un decreto di portata generale, di tasse di utilizzazione relative alla distribuzione dell'acqua potabile deve ossequiare il principio di uguaglianza (cfr. RDAT I-1997 n. 10; inoltre, la giurisprudenza appena citata). La percezione di una specifica tassa (supplementare) per piscine, prevista a livello di regolamento, deve pertanto apparire sorretta da ragioni serie ed oggettive. Tali ragioni potrebbero consistere, segnatamente, nella particolare struttura del consumo generato da questi impianti. In quest'ottica l'esame del rispetto del precetto di uguaglianza coinciderebbe pertanto comunque sia, in larga misura, con quello del principio d'equivalenza.
3.4. La giurisprudenza appena illustrata, relativa all'applicazione di principi generali del diritto amministrativo, deve trovare applicazione, senza restrizioni, anche nella fattispecie. Il fatto che, nello specifico caso di __________, l'acqua potabile sia distribuita dal patriziato sulla base di un proprio, apposito regolamento (RAP), non appare di rilievo a questo riguardo.
L'insorgente contesta tanto gli accertamenti effettuati dal Consiglio di Stato quanto le conclusioni. Ribadisce che la controversa tassa per piscine viola i principi di proporzionalità e di equivalenza ed inoltre il precetto di uguaglianza. Accenna anche al fatto che l'azienda dell'acqua potabile ha conseguito, nel 1999, un consistente utile, a suo giudizio eccessivo. Il Tribunale ritiene di dover accogliere le censure del ricorrente.
4.2. In primo luogo, occorre rilevare che la controversa tassa per piscine prelevata dal patriziato di __________ in base all'art. 23 RAP non costituisce una pura tassa suppletoria; essa è nello stesso tempo una tassa di consumo. L'importo della stessa, di fr. 15.-- per mc di volume del manufatto, comprende difatti anche il diritto di addurvi l'acqua per il primo riempimento stagionale e per le aggiunte normali per rinfrescare, compensare l'evaporazione e la pulizia. L'ammontare esatto della tassa suppletoria dev'essere pertanto ricercato sottraendo all'importo di fr. 15.--/mc il costo dell'acqua effettivamente consumata dall'utilizzazione normale della piscina durante la stagione, calcolato secondo le tariffe applicate per l'uso domestico.
Il Consiglio di Stato non ha preliminarmente operato una scomposizione del tributo per ricercare l'importo della tassa suppletoria vera e propria applicata per le piscine; tale scomposizione appare tuttavia, in principio, necessaria, dal momento che il patriziato è tenuto a giustificare, in concreto, solo l'importo di quest'ultima, non anche quello riferito al consumo normale di acqua, per il quale bisogna partire da un prezzo identico a quello del consumo per l'uso domestico.
Il Governo ha tuttavia calcolato il prezzo unitario effettivo di un mc di acqua consumata da una piscina: prezzo che comprende, a questo punto, sia la tassa suppletoria sia quella di consumo. Partendo dall'ipotesi che una piscina consuma mediamente 1,5 volte la sua capienza, esso è giunto alla conclusione che tale prezzo ammonta a fr. 10.--/mc. L'ipotesi di un consumo medio di acqua da parte di una piscina, pari a 1,5 volte il suo volume, contestato dal ricorrente, è stato desunto da una precedente decisione 12 gennaio 1999 del dipartimento delle istituzioni, relativa ad un'analoga contestazione concernente il comune di __________, la quale fondava tale assunto su di una perizia ordinata dalla stessa autorità a questo scopo. Ora, è senz'altro possibile che questa stima sia attendibile. Dall'esame dell'incarto relativo alla menzionata contestazione, effettuato da parte del Tribunale, non risulta tuttavia una più prossima giustificazione della stessa; nella vertenza concernente la tassa suppletoria per piscine a Minusio il perito giudiziario incaricato dal Tribunale federale aveva invece stimato il consumo d'acqua di una piscina in 3 volte il suo volume, ossia il doppio di quanto ritenuto dal Consiglio di Stato nel caso in esame. Se quest'ultimo parametro di valutazione fosse corretto, sarebbe comunque esatto che il prezzo unitario effettivo dell'acqua consumata per una piscina assomma a fr. 10.--/mc (= fr. 15.--/mc : 1,5), come ha ritenuto il Governo attraverso un calcolo inutilmente macchinoso (cfr. consid. 4, pag. 7 della risoluzione impugnata). Seguendo l'ipotesi di consumo formulata dal perito che aveva assistito il Tribunale federale nel caso di Minusio, tale prezzo ammonterebbe a fr. 5.--/mc.
Il Governo ha indi stabilito che il prezzo per la fornitura dell'acqua potabile per uso domestico spaziava tra fr. 0,62/mc (tassa a forfait per rubinetto principale per uso famiglia, di fr. 50.--, inclusiva di 80 mc di consumo d'acqua) e fr. 0,80/mc (tassa per il consumo eccedente il quantitativo compreso nella tassa a forfait). Il limite massimo di fr. 0,80/mc appare corretto. Dal momento invece che alla tassa a forfait per rubinetto principale per uso famiglia (cucina) vengono aggiunte quelle per gli altri rubinetti (lavatoio, WC, bagno, giardino, doccia, lavatrice, vaschette, bidet ecc.), le quali danno diritto ad un consumo d'acqua maggiore (in proporzione al loro importo), il prezzo minimo per la fornitura d'acqua tende a scendere sotto la soglia di fr. 0,62/mc: nel caso del ricorrente esso corrisponde, ad esempio, a fr. 0,44/mc.
La tassa suppletoria per piscine pretesa nei confronti del ricorrente si attesta, di conseguenza, tra fr. 14,34 per mc (nell'ipotesi di consumo, in condizioni normali, di una piscina di 1,5 volte la sua capienza) e fr. 13,68 per mc (nell'ipotesi di consumo, alle stesse condizioni, di 3 volte la sua capienza). Questo risultato dovrebbe rappresentare, con la correzione tutt'al più di una qualche manciata di centesimi, anche l'importo medio di tale tassa percepito presso tutti i proprietari di piscine del comune.
Il costo dell'acqua potabile impiegata per le piscine, tenuto conto dell'aggravio suppletorio suddetto che le colpisce, corrisponde invece ad almeno 10 volte quello dell'acqua potabile impiegata per uso domestico. Tale maggior costo dev'essere pertanto adeguatamente giustificato dall'ente impositore, segnatamente con riferimento alla struttura particolare del consumo di questi impianti, caratterizzata dalle cosiddette superpunte di consumo, implicanti la necessità di un superdimensionamento degli impianti (cfr. consid. 3.3. che precede).
4.3. In concreto il Consiglio di Stato non ha preliminarmente verificato se l'azienda dell'acqua potabile patriziale di __________ abbia dovuto eseguire un superdimensionamento degli impianti a causa della presenza di piscine sul territorio comunale; esso si è accontentato di fare propria una valutazione degli oneri supplementari annui per l'azienda dell'acqua potabile riconducibili alla presenza di tali manufatti sottopostagli con lettera 2 novembre 2000 dall'amministrazione patriziale, che li ha stimati in
fr. 9'960.--. Lo ha fatto tuttavia in modo sbrigativo ed acritico, elevando in buona sostanza ad elemento di fatto determinante - sia quo all'esistenza di un superdimensionamento sia quo ai relativi oneri - quanto addotto dall'amministrazione patriziale. L'autorità inferiore non ha per contro promosso, com'era invece necessario in ossequio al principio inquisitorio (art. 18 cpv. 1 PAmm), i benché minimi accertamenti di natura tecnica, da un lato, e finanziaria, dall'altro, volti a verificare le fondatezza delle menzionate adduzioni, peraltro vivamente criticate dal ricorrente con presa di posizione 12 gennaio 2001, ignorata nel giudizio impugnato, secondo cui i dati forniti dall'amministrazione patriziale erano rimasti incontestati. Quest'ultimo appare viziato già sotto questo fondamentale e preliminare aspetto dell'accertamento dei fatti (art. 18 cpv. 1, 62 PAmm). Inoltre, partendo dal menzionato importo, il Governo ha calcolato in modo errato il costo annuo supplementare per mc cagionato all'azienda dell'acqua potabile dalle piscine. In effetti, la somma di fr. 9'960.--, posto che fosse corretta, doveva essere suddivisa per 884,46 mc, ovvero per il volume complessivo delle piscine ubicate a __________; il risultato sarebbe pertanto stato di soli fr. 11,26/mc, non di fr. 17,70 /mc, come ha concluso il Consiglio di Stato per tutelare il controverso tributo.
Il ricorso deve pertanto essere accolto e la decisione impugnata annullata. Gli atti devono essere retrocessi al Consiglio di Stato in ossequio all'art. 65 cpv. 2 PAmm affinché, analogamente a quanto ha fatto il Tribunale federale nella più volte ricordata sentenza pubblicata in DTF 103 Ia 577 = RDAT 1979 n. 76, proceda in primo luogo ai necessari accertamenti per determinare se e con quali conseguenze finanziarie le piscine ubicate sul territorio di __________ comportino delle superpunte di consumo (cfr. segnatamente consid. 6 di quel giudizio). Una volta ottenuti affidanti risultati in merito, esso dovrà valutare se la tassazione litigiosa possa essere tutelata - se del caso parzialmente - con riferimento ai principi di equivalenza e di uguaglianza e, subordinatamente, di copertura dei costi.
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm) né assegna ripetibili (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 146, 147, 151 LOP, 3, 18, 28, 31, 43, 46, 61, 62, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. E' di conseguenza annullata la decisione 10 luglio 2001 (n. 3339) del Consiglio di Stato.
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, esperiti i necessari accertamenti, emetta un nuovo giudizio.
Non si preleva una tassa di giudizio. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster