AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.290
Data decisione, Autorità: 27.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00290
Lugano 27 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 agosto 2001 di
contro
la decisione 11 luglio 2001 del Consiglio di Stato, no. 3463, che ha accolto l'impugnativa presentata da __________ avverso la licenza edilizia rilasciata dal Municipio di __________ a __________, limitatamente al punto 2 del dispositivo (spese e ripetibili);
viste le risposte:
24 agosto 2001 del municipio di __________;
27 agosto 2001 della Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio;
3 settembre 2001 di __________;
4 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 30 ottobre 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________ il rilascio secondo la procedura della notifica di una licenza edilizia per l'ampliamento di una terrazza esistente al secondo piano dell'edificio sito sulla part. n. __________ di sua proprietà;
che il 19 dicembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza respingendo l'opposizione interposta dal vicino __________;
che __________, assistito da un avvocato, è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo di annullare la licenza edilizia, in via principale respingendo la domanda, subordinatamente rinviando gli atti al municipio affinché adottasse la procedura ordinaria della domanda di costruzione, in via ulteriormente subordinata rinviando gli atti al municipio affinché motivasse la sua decisione;
che il municipio ha chiesto la reiezione del gravame, mettendo in dubbio la legittimazione attiva dell'insorgente e contestando nel merito gli argomenti ricorsuali, mentre __________ con risposta 21 maggio 2001 ha chiesto di dichiarare il ricorso irricevibile, postulando che l'impugnata decisione "fosse confermata nella sua pienezza";
che l'11 luglio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, rinviando gli atti al municipio affinché statuisse nuovamente previo avviso della Commissione Bellezze Naturali e della Commissione di esperti giusta l'art. 22 NAPP __________ e ponendo tasse e spese per complessivi fr. 200.- a carico di __________, ritenuto unico soccombente, con l'obbligo di versare alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili;
che contro il dispositivo su spese e ripetibili __________ insorge ora davanti a questo tribunale, postulandone la modifica nel senso della rinuncia al prelievo di tasse e spese, visto come l'accoglimento del gravame è dipeso unicamente da un errore procedurale commesso dal municipio, e chiedendo il ridimensionamento delle ripetibili all'importo di fr. 100.-, dato che 500.- fr. costituirebbero importo sproporzionato alla lite e tale da precludere l'accesso ai tribunali in violazione dell'art. 6 CEDU; il tutto anche in considerazione del fatto che il merito della questione edilizia è rimasto aperto la procedura essendo ancora in corso;
che il municipio si è rimesso alla decisione di questo tribunale, la Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio si è limitata a comunicare di avere dato preavviso favorevole, mentre il Consiglio di Stato, senza formulare particolari osservazioni, ed __________, dei cui argomenti si dirà per quanto necessario in seguito, si sono opposti al gravame chiedendone la reiezione;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine dato che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm);
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 10'000.-- a seconda della natura pecuniaria o non del procedimento amministrativo;
che nel fissare la tassa di giustizia, commisurata in base ai principi della copertura dei costi e dell'equivalenza, l'autorità decidente dispone di ampio potere di apprezzamento, per cui l'autorità di ricorso può intervenire solo in caso di abuso o eccesso nell'esercizio di tale potere (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm n. 2 i. f.);
che la tassa di giustizia, di regola, viene posta a carico della parte soccombente;
che soccombente è giuridicamente la parte che in sede ricorsuale ha avanzato una domanda totalmente o parzialmente illegittima oppure ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito al ricorso (cfr. Borghi/Corti, ad art. 31 n. 2);
che, secondo la prassi, l'ente pubblico viene sollevato dal pagamento della tassa di giustizia quando non interviene in causa a tutela di interessi economici propri (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di __________ pubblicata in RDAT I-1993 N. 19);
che, nell'evenienza concreta, il ricorso presentato da __________ è stato integralmente accolto dal Consiglio di Stato, ancorché per motivi parzialmente differenti da quelli invocati dal ricorrente, con conseguente condanna del resistente __________ al pagamento di una tassa di giustizia;
che dal profilo fattuale la pratica ha potuto essere evasa dall'Esecutivo cantonale sulla base degli atti componenti l'incarto, senza istruttoria, e con il rinvio degli atti all'autorità comunale affinché raccogliesse i preavvisi mancanti, senza che occorresse entrare nel merito dell'ammissibilità del prospettato intervento;
che sulla scorta di tali considerazioni, la messa a carico di __________ di fr. 200.-- di tassa di giustizia e spese non appare eccessiva per rapporto al dispendio lavorativo causato ed alla prassi del Consiglio di Stato, e pertanto resiste alle critiche dell'insorgente rivelandosi del tutto conforme al diritto;
che giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato ed il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagare un'indennità alla controparte;
che la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di una tale indennità si giustifica soltanto se esso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte vincente, mentre in presenza di altre parti che si sono battute a fianco dell'ente pubblico senza successo si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate ad esse (RDAT I-1993 N. 19; Borghi/Corti, ad art. 31; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330);
che in concreto l'interessato all'esito della procedura di ricorso di prima istanza non era il comune, che è comparso in causa quale autorità decidente e non per tutelare suoi particolari interessi, quanto __________ quale istante della licenza edilizia e __________ quale opponente; pertanto solo essi potevano e dovevano essere chiamati a pagare la tassa di giustizia e le ripetibili;
che l'autorità amministrativa è tenuta a condannare la parte soccombente al versamento di ripetibili alla controparte che ne abbia fatto esplicita richiesta (Borghi/Corti, ad art. 31 n. 1);
che il divieto dell’arbitrio esige che questa indennità sia equa e ragionevole e vada determinata riferendosi all’assistenza effettivamente prestata dal patrocinatore a favore del cliente tenendo conto, in particolare, del tempo e della diligenza impiegati come pure dell’estensione e della complessità della causa, appoggiandosi a titolo orientativo sulla TOA, ritenuto che comunque su quelle che sono le spese da rifondersi l'autorità dispone di un potere discrezionale delimitato da criteri di equità e ragionevolezza (RDAT II-1996 N. 11; Borghi/Corti, ad art. 31 n. 3);
che l'importo di fr. 500.- di ripetibili fissato dal Consiglio di Stato, ancorché abbastanza generoso alla luce del fatto che il ricorso avrebbe potuto essere più essenziale limitandosi a sollevare le questioni procedurali che hanno portato al suo accoglimento, non pare tuttavia elevato al punto di giustificarne una riduzione;
che del resto neppure l'art. 6 CEDU, invocato dal ricorrente, vincola in qualche modo l'indennità per ripetibili in caso di soccombenza al valore di causa, che del resto non risulta dagli atti; comunque il ricorrente, proprietario fondiario, nemmeno allega di non poter fare fronte alle (oggettivamente limitate) spese della procedura, nel qual caso avrebbe comunque potuto chiedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, per cui non è dato vedere in che modo potrebbe essere ostacolato nel proprio accesso ai tribunali;
che pertanto il ricorso deve essere respinto siccome infondato anche su questo punto, il considerando 2 della decisione impugnata rivelandosi integralmente conforme al diritto;
che vista la natura della contestazione si giustifica il prelievo in questa sede di una tassa di giustizia ridotta;
che al resistente __________, assistito da un legale, va riconosciuta un'indennità per ripetibili anche in questa sede, di importo adeguato a quelle che erano le reali necessità di patrocinio che certo non imponevano la presentazione di un allegato di quattro pagine per ribadire pochi principi giuridici da tempo consolidati.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 NAPP __________; 21 LE; 10, 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm; 6 CEDU;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.- sono a carico del ricorrente, che rifonderà ad __________ l'importo di fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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