AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.289
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00289
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 16 agosto 2001 di
__________ patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 26 giugno 2001 (n. 3053) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
28 agosto 2001 del Consiglio di Stato,
29 agosto 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
vista la replica 17 settembre 2001 e le dupliche:
24 settembre 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
25 settembre 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Dal 7 luglio 1991 al 28 gennaio 1994 il cittadino __________ (__________) __________ ha soggiornato illegalmente in Svizzera, legittimandosi presso il centro per richiedenti l'asilo di __________ con una tessera per studenti internazionale che riportava false generalità. Il 3 febbraio 1994 il ricorrente si è sposato nel suo Paese d'origine con __________ (1970), cittadina italiana nata a __________ (prov. di __________) e cresciuta nei __________, dove ha ottenuto un permesso di domicilio. Nel 1993, essa si è trasferita in __________. Il 20 febbraio 1994 __________ è stato autorizzato a entrare in __________ per ricongiungersi con la moglie ed ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta con scadenza 20 febbraio 2000. Dalla loro unione sono nati __________ (2 dicembre 1994) e __________ (1° dicembre 1999), che possiedono un permesso C. Dal 1° aprile 1994 al 31 agosto 1995 il ricorrente è stato alle dipendenze della ditta __________ di __________ in qualità di operaio addetto alla raccolta di rifiuti urbani. Il 25 settembre 1995 __________ ha iniziato a lavorare come operaio turnista qualificato presso la __________ di __________, attività che svolge tuttora con mansione di caposquadra.
b) __________ ha interessato a più riprese le autorità le autorità giudiziarie e amministrative del nostro Paese. Con decreto d'accusa 20 luglio 1994, egli è stato condannato dal Procuratore pubblico a 20 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per soggiorno illegale e conseguimento fraudolento di una falsa attestazione per i motivi evocati in precedenza durante il periodo 7 luglio 1991-28 gennaio 1994. A seguito di tale condanna, il 14 dicembre 1994 l'interessato è stato ammonito dall'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) del Dipartimento delle istituzioni, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Con decreto d'accusa 1° dicembre 1997, il Procuratore pubblico ha condannato __________ a 15 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico durante 3 anni, pene sospese condizionalmente con un periodo di prova di 2 rispettivamente 3 anni, per aver violato tra l'inizio del 1997 e il 18 maggio 1997 la legislazione in materia di domicilio e di dimora degli stranieri. Per tale motivo, il 26 gennaio 1998 il dipartimento ha nuovamente ammonito il ricorrente, minacciandolo di espulsione. Il 17 aprile 2000 l'insorgente è stato tradotto in carcere preventivo, dove è rimasto fino al 4 agosto successivo. Con sentenza 14 febbraio 2001, la Corte delle assise criminali ha condannato __________ a 18 mesi di detenzione e all'espulsione dal territorio svizzero per 5 anni, pene entrambe sospese con un periodo di prova di 5 anni, per infrazione parzialmente aggravata alla LFStup, complicità in infrazione aggravata alla LFStup e riciclaggio di denaro. Nel contempo, il Tribunale penale ha prolungato di un anno la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione di 3 anni inflittagli con decreto d'accusa del 1° dicembre 1997.
B. Il 15 maggio 2001 il Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________ a causa della sua condanna penale del 14 febbraio precedente e del fatto che egli era già stato minacciato a due riprese di espulsione. L'autorità ha ritenuto che se i coniugi avessero voluto continuare a vivere insieme avrebbero potuto farlo in Iugoslavia o in Italia. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 10, 11, 12, 16 e 17 LDDS; 8 e 16 ODDS; 8 CEDU.
C. Con giudizio 26 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente era prevalente su quello dello stesso di vivere con la moglie e i figli in Svizzera. Il Governo ha dato rilievo alle due minacce di espulsione pronunciate nei confronti dell'insorgente e alle condanne penali a suo carico, non escludendo una recidiva. Ha pure rimproverato a __________ di avere aperte diverse procedure esecutive, alcune delle quali terminate con un pignoramento, e di essere stato a carico dell'assistenza pubblica. Ha inoltre ritenuto esigibile il trasferimento in __________ o in __________ della moglie __________ e dei suoi figli, qualora volessero continuare a vivere insieme al ricorrente. La domanda di assistenza giudiziaria è stata respinta.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora, se del caso sotto la condizione di comportarsi bene. In primo luogo, rimprovera all'Esecutivo cantonale di non averlo sentito e di non aver proceduto nemmeno all'audizione di sua moglie e di alcuni vicini di casa per dimostrare che non esiste il rischio che egli commetta nuovi reati. Contesta in seguito di aver violato l'ordine pubblico e che il provvedimento impugnato sia conforme al principio della proporzionalità. Sostiene che i suoi reati non sono molto gravi, segnatamente perché la pena inflittagli dalla Corte delle assise criminali è stata sospesa condizionalmente e non raggiunge nemmeno il limite di due anni previsto in questi casi dalla giurisprudenza federale. Pone in evidenza che la sua famiglia non è più a carico dell'assistenza pubblica e promette di saldare i suoi debiti entro la fine dell'anno. Indica che sta già versando all'UEF di Mendrisio fr. 430.– al mese e che sta rimborsando, tramite acconti mensili, l'importo di fr. 3'324.45 che l'assistenza sociale aveva anticipato alla sua famiglia durante il periodo 1° ottobre 1994-31 marzo 1995 e di cui egli ne sarebbe venuto a conoscenza soltanto durante la procedura ricorsuale. Sottolinea di essere apprezzato dal datore di lavoro, il quale gli ha conservato il posto durante la sua carcerazione preventiva, e di aver un ottimo rapporto con i colleghi. Critica inoltre il Consiglio di Stato per non aver tenuto sufficientemente conto dei suoi legami con il nostro cantone e della relazione intensamente vissuta con sua moglie e i suoi due figli nati in __________, dove sono ben integrati. Sostiene di non poter tornare nel suo Paese d'origine, perché non troverebbe le condizioni lavorative tali da poter mantenere la sua famiglia in Svizzera. Esclude in modo categorico che sua moglie e i suoi figli possano andare a vivere in Iugoslavia, in quanto non conoscono né la lingua né la realtà sociale di quel Paese. Contesta pure che sia esigibile il trasferimento della sua famiglia in Italia: sua moglie non vi ha praticamente mai vissuto ed è poco probabile che egli possa ottenervi un permesso di soggiorno. Infine, chiede che venga concesso effetto sospensivo al gravame e di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. In fase di replica e di duplica, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive, contrapposte posizioni.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, fintanto che i coniugi vivono insieme. In linea di principio, __________ ha diritto al permesso postulato. Difatti egli è sposato dal 1994 con __________, la quale è al beneficio di un permesso di domicilio, ed è incontestato che i coniugi vivono in comunione domestica. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.5. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie e ai suoi due figli, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.6. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà nel successivo considerando, il giudizio può essere reso sulla base degli atti e senza istruttoria, in quanto le testimonianze offerte non appaiono idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm), in virtù del quale l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base a tale valutazione, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto (ad A, pag. 5) che le postulate audizioni testimoniali non fossero "necessarie ad apportare ulteriori elementi ai fini del giudizio. Quo alla richiesta ricorsuale di essere sentito personalmente, si osserva che né la legislazione cantonale, né quella federale garantiscono alla parte il diritto di essere udita oralmente, essendo sufficiente che essa possa far valere le proprie ragioni per iscritto (…); ciò che è avvenuto in casu. La documentazione all'incarto risulta peraltro essere sufficiente per la congrua determinazione dei risvolti della controversa discussione". Siffatta motivazione basta a giustificare la mancata assunzione delle prove notificate, tanto più che le dichiarazioni dei diversi testi erano già state versate agli atti (doc. G e H di __________; doc. U dei coniugi __________). Il rifiuto del Consiglio di Stato è quindi immune da rimproveri. Il Tribunale rinuncia a sentire le menzionate persone per gli stessi motivi.
3.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente che la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Inoltre il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).
2'000 g di sostanza da taglio) e riciclaggio di denaro per un importo di fr. 6'000.– (fatti avvenuti tra il febbraio e l'aprile 2000). Nel contempo, il Tribunale penale ha prolungato di un anno la sospensione condizionale della pena accessoria dell'espulsione di 3 anni inflittagli con decreto d'accusa 1° dicembre 1997. La Corte ha segnatamente considerato che __________, nonostante i suo precedenti, aveva dato buona prova di sé durante la sua liberazione condizionale durante l'inchiesta, rilevando comunque che l'interessato era "arrivato all'estremo limite di quanto ragionevolmente possibile in materia di sospensione condizionale sia della pena detentiva, che di quella accessoria" (consid. 29, pag. 56). Il fatto che la pena dell'espulsione sia stata sospesa condizionalmente non è di rilievo ai fini del presente giudizio. In effetti, l'autorità competente in materia di polizia degli stranieri persegue uno scopo differente. Nel determinare se pronunciare o meno l'espulsione di un condannato straniero giusta l'art. 55 CP oppure di pronunciarla accordando la sospensione condizionale, il giudice penale terrà conto, anzitutto, del reinserimento sociale dell'interessato; per l'autorità amministrativa è invece determinante il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblici. Ne deriva che l'apprezzamento effettuato dall'autorità di polizia degli stranieri può avere, nei confronti dello straniero, ripercussioni più rigorose di quello dell'autorità penale (DTF 120 Ib 132 consid. 5b; 114 Ib 4 consid. 3a). Rilevante è quindi la gravità dei reati per la sicurezza e l'ordine pubblico elvetico commessi nelle diverse occasioni dall'insorgente. Orbene, la giurisprudenza federale è estremamente rigorosa in materia di stupefacenti (cfr. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 308). L'insorgente non ha peraltro mai smesso di delinquere, commettendo reati sempre più gravi. Il fatto che egli abbia un buon rapporto con i vicini di casa è dunque irrilevante. Non va sottovalutato poi che l'interessato era già stato minacciato di espulsione nel 1994 e 1998 dall'autorità competente in materia di stranieri e che egli ha commesso gli ultimi reati durante il periodo di prova di 3 anni per la pena accessoria dell'espulsione di cui egli aveva beneficiato nell'ambito della condanna del 1° dicembre 1997 (cfr. sentenza 14 febbraio 2001, consid. 3 pag. 29). Che egli non abbia subìto condanne per un totale di almeno due anni di detenzione, considerato dalla prassi come soglia a partire dalla quale vi è generalmente motivo per respingere la domanda di rilascio o proroga del permesso (DTF 120 Ib 6 consid. 4), non è decisivo. Tali requisiti sono puramente indicativi. Nemmeno il fatto che egli avrebbe commesso gli ultimi reati a causa delle sue difficoltà economiche, segnatamente per aver subìto un pignoramento di beni mobili, permette di giungere a diversa conclusione (sentenza 14 luglio 2001, consid. 3, pag. 28). Il motivo per cui egli ha gravemente violato la legislazione penale non fa altro che dimostrare che egli ha una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che lo ospita.
Di conseguenza, vi sono le premesse per ritenere che il ricorrente ha violato l'ordine pubblico segnatamente a seguito delle sue condanne penali, ciò che fa di lui una persona indesiderata in Svizzera. In questo senso risultano chiaramente dati gli estremi per l'applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 8 CEDU; 4, 5, 17 LDDS; 8, 16 ODDS; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (22 giugno 1968), cittadino __________ (__________), è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 20 febbraio 2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La domanda di conferimento dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è respinta.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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