AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.281
Data decisione, Autorità: 20.03.2003, TRAM
Incarto n. 52.2001.00281
Lugano 20 marzo 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2001 della
contro
la decisione 20 giugno 2001, no. 003/2001, con cui la Commissione di vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (__________) le ha inflitto una multa di fr. 6'000.-- per esercizio abusivo della professione di impresario costruttore;
vista la risposta 29 agosto 2001 della __________,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 21 maggio 2001 la __________ ha intimato alla __________ di sospendere i lavori da impresario costruttore che stava eseguendo nell'ambito della riattazione e dell'ampliamento della casa unifamigliare sita al mappale no. __________ RF __________. L'ordine è stato impartito in quanto l'insorgente non è iscritta all'albo cantonale delle imprese di costruzione e quindi non è abilitata ad eseguire lavori di costruzione giusta l'art. 4 LEPIC. Contemporaneamente e per lo stesso motivo è stato aperto un procedimento contravvenzionale a suo carico.
B. Con osservazioni 30 maggio 2001 la ricorrente ha chiesto l'abbandono del procedimento contravvenzionale. A propria giustificazione ha asserito che all'inizio dei lavori nel 2000 essa aveva la propria sede in Ticino ed era regolarmente iscritta all'albo delle imprese. Dall'inizio del 2001 l'insorgente si sarebbe invece limitata a svolgere l'attività di impresa generale e non di impresario costruttore, che avrebbe lasciato eseguire alla __________, con cui intrattiene un rapporto di collaborazione.
C. Il 20 giugno 2001 la CV LEPIC ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 6'000.- per violazione dell'art. 4 LEPIC. La risoluzione è stata resa in considerazione del fatto che la __________ non è mai stata iscritta all'albo delle imprese, che i lavori ad essa deliberati superavano ampiamente l'importo di fr. 30'000.-- fissato dall'art. 4 cpv. 3 LEPIC, che l'insorgente impiegava personale senza permesso e che operava senza garantire la sicurezza sul cantiere. La decisione è stata spedita per raccomandata il giorno seguente all'indirizzo di __________.
D. Contro questa decisione il 31 luglio 2001 la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Ha sostenuto che la risoluzione in parola sarebbe arbitraria, lesiva della parità di trattamento e della libertà di commercio. In via subordinata, ha postulato la riduzione della multa, avendo eseguito solo lavori di modesta importanza, quantificabili in poche migliaia di franchi.
E. La CV LEPIC ha eccepito la tardività del gravame, chiedendone comunque anche la reiezione nel merito sulla base delle risultanze degli atti. Degli ulteriori argomenti si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Il 14 novembre 2002 il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo ha invitato la __________ a provare l'entità dei lavori svolti dall'insorgente. L'autorità cantonale ha prodotto l'incarto concernente il rilascio della licenza edilizia. Presone atto, la ricorrente non ha formulato osservazioni al riguardo.
Considerato, in diritto
1.2. Preliminarmente va verificata la tempestività del presente gravame. L'art. 46 cpv. 1 PAmm stabilisce che il termine di 15 giorni per inoltrare ricorso decorre dalla data dell'intimazione della decisione impugnata. Se non viene ritirato, un atto è considerato notificato al destinatario l'ultimo dei sette giorni durante i quali rimane depositato presso l'ufficio postale (v. cifra. 2.3.7 lett. b 1. periodo delle Condizioni generali della posta, stato al gennaio 2003; cfr. anche l'art. 169 cpv. 1 lett. d dell'abrogata Ordinanza 1 della Legge federale sul servizio delle poste; Praxis 2/2001 n. 21; v. analogamente Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, n. 1b ad art. 14 PAmm con rif.). Se l'ultimo giorno del termine cade in sabato, in domenica o in un giorno ufficialmente riconosciuto come festivo, la scadenza del termine è protratta al prossimo giorno feriale (art. 10 cpv. 3 PAmm). Nelle procedure di ricorso i termine stabiliti dalla legge o fissati dal giudice non decorrono dal 15 luglio al 15 agosto (art. 13 cpv. 1 lett. b 1. periodo PAmm).
1.3. La decisione 20 giugno 2001, inviata per lettera raccomandata, non è stata ritirata durante il periodo di giacenza di 7 giorni intercorso dal 22 al 29 giugno 2001 (v. busta di intimazione originale, in atti). Il termine ricorsuale ha pertanto iniziato a decorrere il 30 giugno 2001 ed è giunto a scadenza il 14 luglio seguente. Essendo un sabato, il termine va riportato al primo giorno feriale successivo, ossia lunedì 16 luglio 2001 e quindi, per effetto delle ferie giudiziarie, a giovedì 16 agosto 2001. Seppure per motivi diversi da quelli addotti dall'insorgente, il ricorso è pertanto tempestivo e ricevibile in ordine.
1.4. L'impugnativa può essere evasa sulla base degli atti, integrati dal complemento istruttorio esperito (art. 18 PAmm). Giova tuttavia osservare che non è compito specifico di questo tribunale di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalle istanze inferiori. Lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmm, che in caso di accertamenti incompleti gli consente di annullare la decisione impugnata e rinviare la causa per nuovo giudizio all'istanza inferiore.
Sono considerate imprese di costruzione le persone giuridiche, le società di persone e le ditte individuali che, con attrezzature ed organico proprio, eseguono lavori di sopra- e sottostruttura. Non sono ritenute tali le professioni artigianali e di rami affini (art. 1 cpv. 2 LEPIC). L'esercizio della professione di impresario costruttore è soggetto ad autorizzazione (art. 2 LEPIC). È istituito un albo delle imprese a garanzia del corretto esercizio della loro attività, nel quale si ha il diritto ad essere iscritti a determinate condizioni stabilite dalla legge (v. art. 3 e rel. LEPIC). Sono abilitate ad eseguire lavori di sopra e sottostruttura le imprese iscritte all'albo (art. 4 cpv. 1 LEPIC). Non soggiace tuttavia all'applicazione della LEPIC, l'esecuzione, a titolo professionale, di lavori di modesta importanza o particolarmente semplici, che possono essere eseguiti anche da persone senza particolari conoscenze nel ramo della costruzione e senza l'ausilio di attrezzature importanti. Sono considerati di modesta importanza i lavori i cui costi preventivabili non superano l'importo di fr. 30'000.-- (art. 4 cpv. 2 e 3 LEPIC). La violazione delle disposizioni della LEPIC è punita dalla __________ con l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.-- e/o la radiazione dall'albo (art. 16 LEPIC).
Nell'evenienza concreta la __________ ha punito l'insorgente per aver esercitato abusivamente la professione di impresario costruttore lavorando sul cantiere concernente la riattazione e l'ampliamento della casa d'abitazione sita alla particella no. __________ di __________. Le deduzioni della commissione si fondano essenzialmente sulle constatazioni operate dalla polizia, la quale ha accertato la presenza in loco di tre operai della ricorrente, ciò che è pure stato ammesso dal titolare della società __________. Al di là di queste risultanze, gli atti non forniscono alcuna indicazione utile a stabilire quali lavori ha effettivamente eseguito la __________ e l'entità degli stessi. Al proposito la __________ non ha esperito alcun accertamento: non ha interpellato né il progettista, né i proprietari della casa, né il responsabile della DL, né altri che potessero fornire indicazioni utili a dimostrare il fondamento degli addebiti rivolti all'insorgente, né ha prodotto il contratto d'appalto sottoscritto con quest'ultima. L'incarto concernente il rilascio della licenza edilizia nulla muta alla fattispecie. Dallo stesso è solo possibile evincere che i costi per l'intervento in questione erano stati preventivati in fr. 465'000.--. Non è tuttavia dato sapere se i lavori da capomastro sono stati interamente appaltati ed eseguiti dalla ricorrente oppure solo parzialmente. Non è dunque possibile accertare se la tesi ricorsuale, secondo la quale la __________ avrebbe eseguito delle opere per poche migliaia di franchi, è fondata.
Siffatto modo di procedere, manifestamente lesivo dei più elementari principi che regolano l'attività giurisdizionale in ambito amministrativo e penale, non merita alcuna tutela. In virtù del principio "in dubio pro reo" si giustifica pertanto prosciogliere la ricorrente dall'addebito che le è stato mosso.
Il ricorso va pertanto accolto, annullando la decisione impugnata. Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 3, 4, 15, 16, 17 LEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 20 giugno 2001, no. 003/2001, della Commissione di Vigilanza per l'applicazione della legge sull'esercizio della professione di impresario costruttore (CV LEPIC è annullata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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