AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.265
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00265
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 16 luglio 2001 di
contro
la risoluzione 26 giugno 2001, n. 3055, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa dell'insorgente avverso la decisione 31 maggio 2001, con la quale la Sezione della circolazione gli ha negato il rilascio della licenza di allievo conducente;
vista la risposta 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 settembre 1992 a __________ è stata revocata per 6 mesi la licenza di allievo conducente (di seguito: LAC) per la categoria B, per furto d'uso e circolazione con autovettura quale allievo conducente senza essere accompagnato da persona abilitata all'insegnamento. Il 20 settembre 1994, per aver circolato con un ciclomotore manomesso, gli è stata inflitta una revoca di 2 mesi e 15 giorni della relativa licenza; revoca prolungata di ulteriori 3 mesi a seguito di un nuovo, analogo episodio. Il 1° ottobre 1998 a __________ è stata revocata per 2 mesi la LAC (rilasciatagli il 1° luglio 1998) per aver circolato il 12 maggio 1998 con l'autovettura senza possedere una licenza di condurre. A seguito di segnalazioni anonime (le "mamme di __________ in pericolo") secondo cui __________, notoriamente privo di patente, era solito circolare con l'autovettura creando pericolo per altri utenti della strada, il 19 aprile 2000 è stato fermato per un apposito controllo, risultando privo di qualsiasi licenza di condurre, con conseguente trasmissione degli atti al Ministero Pubblico.
B. Il 24 gennaio 2001, il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di una LAC per la categoria B.
La Sezione della circolazione - che, alla luce dei precedenti del ricorrente, aveva subordinato il rilascio della LAC al superamento di un esame psicotecnico
C. Con risoluzione 26 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________ avverso la decisione della Sezione della circolazione, confermandola. Il Governo ha infatti ritenuto che la perizia 11 maggio 2001 dello psicologo del traffico lic. psic. __________ fosse chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente, e come tale atta a fondare la decisione (comprese le condizioni per la riammissione alla guida) della Sezione della circolazione.
D. Contro la risoluzione dell'esecutivo cantonale, __________ è ora tempestivamente insorto innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una nuova valutazione della fattispecie, tenuto conto del fatto che, con una licenza di condurre, aumenterebbero le sue possibilità di trovare un impiego. Reputa che la perizia del lic. psic. __________ sia stata fondata su malintesi, negando in particolare di aver sottovalutato gli errori commessi in passato; chiede pertanto di essere sottoposto ad un nuovo esame peritale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, confermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'ulteriore prova peritale postulata dall'insorgente, in assenza di una perizia di parte o di altri importanti elementi probatori di segno opposto a quelli della dettagliata perizia in atti che questo Tribunale ritiene attendibile per i motivi che verranno esposti in seguito, non potrebbe portare ulteriori elementi utili ed affidabili per il giudizio.
1.2. Trattandosi di un rifiuto di rilascio della licenza a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Giusta l'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, la licenza per allievo conducente e la licenza di condurre non possono essere rilasciate, se il richiedente non dà, quale conducente, garanzia, per il suo comportamento precedente, di osservare le prescrizioni e di avere riguardo per i terzi (cfr. Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, Comm. ad art. 14 LCR, nota 3.4.3, pag. 181 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. francese, 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1997, n. 62; I-1994, n. 64 consid. 4a).
3.1. Le autorità inferiori hanno fondato la reiezione della domanda di rilascio della LAC principalmente sulle risultanze della perizia 11 maggio 2001 del lic. psic. __________. Nel caso specifico, pur non contestando l'imparzialità e l'indipendenza del perito, il ricorrente ne mette in dubbio le conclusioni, allegando che vi sarebbero stati dei "chiari malintesi" tra lui ed il perito, dal momento che afferma di non aver mai sottovalutato - a differenza di quanto si può leggere nel referto peritale - gli errori commessi in passato.
3.2. Contrariamente all'opinione del ricorrente, nulla induce a mettere in dubbio le conclusioni del perito, che appaiono attendibili. In particolare, è da escludere che si sia prodotto un malinteso tra l'esaminando e il perito, data anche la comprovata esperienza di quest'ultimo nel campo degli esami psicotecnici del tenore di quello prescritto all'insorgente.
Durante il colloquio avuto con l'interessato il perito, dopo aver ricostruito la situazione personale del ricorrente, l'ha invitato a chinarsi sugli episodi in cui il suo comportamento alla guida è stato sanzionato, nonché sulle denunce inoltrate dalle "mamme di __________ " nel gennaio 2000.
Che il ricorrente - contrariamente a quanto afferma ora - sottovaluti gli errori commessi in passato, risulta dal fatto di minimizzare, durante il colloquio, le infrazioni che ammette di aver commesso (manomissioni del ciclomotore) e dai tentativi di "negare l'evidenza di fatti registrati", in particolare sostenendo che la propria auto fosse priva di targhe, o che al volante dell'auto si sarebbe trovata la sua ex compagna che la polizia avrebbe scambiato per lui, mentre entrambe le affermazioni sono smentite categoricamente dal rapporto di polizia del 28 aprile 2000, nonché dall'interrogatorio del 19 aprile 2000, nel quale il ricorrente ha riconosciuto di aver circolato senza licenza per ben quattro volte nel corso del periodo precedente.
Appare pertanto perfettamente legittima e sostanziata la conclusione tratta dal perito, secondo cui "dai pochi elementi del colloquio appare come il signor __________ non abbia proceduto ad una seria valutazione dei suoi comportamenti negativi alla guida. Non ha prodotto, nella sua coscienza, la consapevolezza del loro significato in ordine alla sua relazione con il codice stradale, e alle esigenze della sicurezza stradale" (perizia, pag. 2).
3.3. Il referto dello psicologo del traffico è chiaro, approfondito ed è sorretto da una motivazione coerente. Dopo aver illustrato dettagliatamente i precedenti del ricorrente, ha analizzato diffusamente la sua personalità, mettendo in relazione le lacune della sua educazione ed il suo carattere (egocentrismo) con il comportamento nel traffico, in particolare con l'incapacità di comprendere la necessità, per la sicurezza degli altri utenti della strada, che i conducenti di veicoli abbiano ottenuto una licenza di condurre e che si comportino correttamente. In simili circostanze, non si può criticare l'Esecutivo cantonale per aver aderito alla prognosi negativa formulata dal perito. Le condizioni poste dall'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, giustificative di un mancato rilascio della LAC a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale, sono dunque adempiute.
4.1. Il mancato rilascio della LAC risponde alla medesima ratio su cui poggia la revoca a scopo di sicurezza, laddove entrambe si fondano sull'inidoneità caratteriale del conducente alla guida, o su altri motivi che non siano medici. Dato il medesimo scopo di prevenzione dai pericoli causati alla circolazione stradale da un conducente, o allievo conducente, caratterialmente non idoneo, si giustifica l'applicazione analogica del principio dell'art. 17 cpv. 1bis LCStr, che - per l'ipotesi della revoca - impone un periodo di prova, che può variare da un minimo di un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr e art. 33 cpv. 1 OAC) ad un massimo di cinque anni (art. 23 cpv. 3 LCStr).
4.2. In concreto, il rapporto psicotecnico contiene valutazioni poco rassicuranti circa l'attitudine caratteriale e il comportamento del ricorrente. Tale referto evidenzia come l'insorgente palesi parecchie caratteristiche riconducibili ad una "personalità psicopatica" (cfr. perizia, p. 3 in fondo): l'egocentrismo fa sì che le esigenze di sicurezza degli altri utenti della strada non prendano importanza agli occhi dell'interessato, e che le norme non riescano a dare forma alla sua condotta.
Al ricorrente è stato rimproverato di aver guidato senza licenza. Reiterando tali infrazioni (quelle sanzionate e quelle ammesse nell'interrogatorio) egli ha dimostrato concretamente un'incapacità ad adeguare i propri comportamenti alle norme della circolazione stradale. In particolare, il perito nell'emettere la prognosi sottolinea che "il lavoro che aspetta il signor __________ per farlo diventare idoneo alla guida, se questa sarà la sua decisione (le cose non cambieranno spontaneamente da sole), sarà lungo" (cfr. perizia, pag. 4).
4.3. Ora, viste le risultanze della perizia psicotecnica e visti i precedenti del ricorrente – senza dimenticare che l'ultima, ripetuta infrazione risale a meno di un anno e mezzo fa – la durata di due anni è tutto sommato adeguata alle circostanze. Difatti esiste un rapporto ragionevole tra il risultato previsto e le restrizioni che si impongono. Questo tribunale ritiene la misura idonea e necessaria per raggiungere lo scopo di interesse pubblico dettato dalla sicurezza in materia di circolazione stradale. Tutto ben ponderato – ancorché severa – la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in materia di circolazione stradale in ordine alla determinazione della durata della misura adottata. Essa appare senz'altro sostenibile.
Il ricorrente ha marginalmente sottolineato che la privazione della licenza di condurre lo pregiudica nella ripresa di un'attività lavorativa. Sennonché, trattandosi di un provvedimento a scopo di sicurezza, l'interesse pubblico volto a proteggere la sicurezza stradale da conducenti non idonei prevale sull'interesse del cittadino a disporre di una licenza (cfr. Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo 1982, pag. 195).
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 17 cpv. 1bis, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 13, 33 OAC; 10 LALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 600.-- sono poste a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dalla notifica.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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