AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.257
Data decisione, Autorità: 26.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00257
Lugano 26 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 19 giugno 2001 (n. 2945) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
25 luglio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'11 aprile 1996 il cittadino iugoslavo __________ (1975) si è sposato nel suo Paese d'origine con la connazionale __________, domiciliata in Svizzera dal 1993. Il 15 maggio successivo, il ricorrente è stato autorizzato ad entrare nel nostro Paese per vivere insieme alla moglie, ottenendo un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al 14 maggio 2001. Dalla loro unione sono nate __________ (2 agosto 1998) e __________ (8 febbraio 2001).
Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha cambiato 9 posti di lavoro, rimanendo a volte disoccupato. Egli ha inoltre interessato a più riprese le autorità amministrative e giudiziarie. Il 17 gennaio e il 14 febbraio 1997, il ricorrente è stato multato con fr. 500.– rispettivamente con fr. 120.– dall'autorità competente in materia di circolazione stradale per infrazione alla LCStr; dal 26 febbraio al 10 aprile 1997 gli è stata revocata la licenza di condurre. Con decreto d'accusa 1° marzo 1999, il Procuratore pubblico ha inflitto ad __________ una multa di fr. 300.– per danneggiamento, mentre il 26 aprile 1999 lo ha condannato a 15 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di 3 anni, e a una multa di fr. 300.– per rissa, lesioni semplici e circolazione in stato di ebrietà. Per questo motivo, il 21 giugno 1999 l'interessato è stato ammonito dall'autorità competente in materia di stranieri, con l’avvertenza che in caso di recidiva o di comportamento scorretto sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative. Il 10 agosto 1999 il Dipartimento delle finanze ha commutato in 20 giorni di arresto le multe di fr. 500.– e fr. 120.– inflitte all'insorgente nel 1997. Con decreto d'accusa 20 novembre 2000, il Procuratore pubblico generale ha condannato __________ a 90 giorni di detenzione e all'espulsione dal territorio elvetico durante 3 anni, pene entrambe sospese condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, per complicità in falsità di documenti. Nel contempo, ha revocato la sospensione condizionale della pena del 26 aprile 1999.
B. Il 30 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso di non rinnovare il permesso di dimora a __________ alla sua scadenza, segnatamente a causa della sua condanna penale del 20 novembre 2000. L'autorità ha rilevato che l'interessato era già stato ammonito il 21 giugno 1999. La risoluzione è stata resa sulla base degli art. 4, 9, 10, 12, 16 e 17 LDDS; 8 e 10 ODDS.
C. Con giudizio 19 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse conforme al principio della proporzionalità. Secondo l'Esecutivo cantonale, l'interesse pubblico a non rinnovare il permesso di dimora al ricorrente era prevalente su quello dello stesso di vivere con la sua famiglia in Svizzera. Il Governo ha inoltre ritenuto esigibile il rientro del ricorrente nel suo Paese d'origine e ha rilevato che il provvedimento adottato gli permetteva di rientrare in Svizzera nell'ambito di soggiorni turistici per rendere visita a sua moglie e alle sue due figlie, nel caso in cui esse non volevano accompagnarlo in Iugoslavia.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora, se del caso sotto condizione. Sostiene che il provvedimento adottato dal dipartimento nei suoi confronti non è una decisione, ma una semplice comunicazione priva di valore giuridico. Nel merito, non contesta di aver violato l'ordine pubblico e si scusa, chiedendo di tener conto che egli ha commesso i reati quando era giovane adulto. Ritiene in ogni caso che la decisione impugnata sia sproporzionata. In particolare, sostiene che sua moglie non può trasferirsi in Iugoslavia in quanto risiede in Svizzera dal 1991, quando è giunta nell'ambito del ricongiungimento famigliare; inoltre essa è domiciliata nel nostro Paese, dove ha frequentato la scuola media e si è ben integrata. Il ricorrente informa di aver trovato un nuovo lavoro.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Nell'evenienza concreta, la pronunzia dipartimentale 30 marzo 2001 non va considerata alla stregua di una decisione di revoca del permesso di dimora. In effetti, benché la citata pronuncia sia stata emanata un mese e mezzo prima della scadenza, prevista il 14 maggio 2001, del titolo autorizzativo, lo stesso ha conservato piena validità fino a tale termine (cfr. STF inedita 24 settembre 1996 in re S.; STA 15 aprile 1998 in re B.-P.). Come ha recentemente avuto modo di considerare questo Tribunale (STA 26 ottobre 2001 in re S.B.), la risoluzione impugnata costituisce, piuttosto, un anticipato rifiuto di rinnovare all'insorgente il permesso di dimora di cui era titolare. Alla stessa deve essere riconosciuto valore di decisione impugnabile, contrariamente, invero, a quanto statuito da questa Corte in un precedente giudizio, emesso con motivazione sommaria (cfr. STA inedita 26 novembre 1997 in re P.). Nella fattispecie, tale conclusione risulta, peraltro, anche nell'interesse dell'insorgente, che non ha inoltrato formale istanza di rinnovo alla scadenza dell'autorizzazione di soggiorno. Con tutta probabilità, esso ha ritenuto che l'esito di una siffatta richiesta fosse già stato preventivamente sancito dalla contestata pronuncia del dipartimento. In conclusione, accertata la natura di decisione di non rinnovo del permesso dell'atto impugnato, occorre valutare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile da questo profilo.
1.3. In materia di polizia degli stranieri, il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 123 II 145 consid. 1b).
1.4. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federativa di Iugoslavia alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini iugoslavi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio di un permesso di dimora.
1.5. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora, fintanto che i coniugi vivono insieme. In linea di principio, __________ ha diritto al permesso postulato. Difatti egli è sposato dal 1996 con __________, domiciliata nel nostro Paese, ed è incontestato che i coniugi vivono in comunione domestica. Assodato che per le ragioni dianzi esposte la fattispecie potrebbe essere dedotta in giudizio innanzi al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, la competenza di questo Tribunale è quindi data.
1.6. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo l'intensità del vincolo familiare che lega l'insorgente alla moglie e alle sue due figlie, dal momento che il gravame è ricevibile giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.7. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai famigliari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 cpv. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).
"intenzionalmente aiutato un non meglio __________ nell'utilizzo a scopo di inganno, per l'ottenimento di visti per i Paesi adiacenti all'accordo di __________, al fine di migliorare la situazione altrui, di falsi permessi di lavoro e di domicilio o dimora, ed in particolare:
· ritirando a inizio maggio 2000 presso il Consolato __________ a __________ e consegnandoli a __________ 2 passaporti per i quali era stato ottenuto con le modalità descritte, il visto, ricevendo un compenso di fr. 200.–;
· ritirando il 30 maggio 2000 6 passaporti per i quali era stato richiesto il visto e consegnandoli a __________ dietro promesso compenso di fr. 600.–, non pagato;
· custodito per conto di __________ 3 passaporti con richiesta di visto e falsi certificati idonei ad ottenerlo, in vista di una successiva prestazione".
(v. Decreto d'accusa 20 novembre 2000 del Procuratore generale).
Una recidiva dell'insorgente non può del resto essere esclusa, ritenuto che egli non ha smesso di delinquere da quando è entrato in Svizzera commettendo reati sempre più gravi, gli ultimi dei quali durante il periodo di prova di 3 anni di cui egli aveva beneficiato nell'ambito della precedente condanna del 26 aprile 1999. Il fatto che egli abbia commesso tali reati quando era giovane adulto non permette di giungere a diversa conclusione. Non va poi sottovalutato che nel 1999 l'interessato era già stato minacciato di espulsione dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione e che ha cambiato ben 9 posti di lavoro in poco meno di 5 anni, rimanendo pure disoccupato complessivamente per 2 anni e mezzo. Egli ha pure contratto diversi debiti per circa fr. 10'000.– ed ha ancora aperte diverse procedure esecutive (v. verbale d'interrogatorio di Polizia cantonale 30 maggio 2000, pag. 2). Per di più, egli parla e capisce a malapena l'italiano (v. verbale d'interrogatorio 30 maggio 2000, pag. 1).
Di conseguenza, sono date le premesse per ritenere che il ricorrente ha violato l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, ciò che fa di lui un persona indesiderata in Svizzera. Il fatto che egli abbia trovato un nuovo lavoro non permette quindi di giungere a diversa conclusione.
Infine, tenuto conto che il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora al ricorrente scaturisce da una corretta ponderazione tra l'interesse dello straniero a che egli possa continuare a risiedere in Svizzera e l'interesse pubblico contrario, ne consegue che, anche qualora egli fosse legittimato ad invocare l'art. 8 CEDU, la censura andrebbe respinta.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 11, 17 LDDS; 8, 16 ODDS; 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (22 marzo 1975), cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 2002 notificando la propria partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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