AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.256
Data decisione, Autorità: 24.09.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00256
Lugano 24 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Michele Patuzzo, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 (n. 2949) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 3 maggio 2001 della Sezione della circolazione di negargli la riammissione alla guida e confermare la revoca della licenza di condurre a tempo indeterminato;
vista la risposta 22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 23 settembre 1999 il Dipartimento delle istituzioni, divisione degli interni, Sezione della circolazione, preso atto del rapporto peritale 27 agosto 1999 del __________ (__________, ora: Ingrado, centro di cura dell'alcolismo, in seguito: Ingrado) ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre di __________, stabilendo che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del settembre 2000 e subordinando la sua riammissione alla guida alla presentazione di un rapporto del __________ e di un certificato medico internistico attestanti la disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza dall'alcol nonché al superamento di un esame psicotecnico.
B. Su richiesta del patrocinatore del ricorrente il 24 gennaio 2001 la Sezione della circolazione ha chiesto ad Ingrado un rapporto relativo a __________ con un preavviso sulla sua eventuale riammissione alla guida.
C. Ricevuto il rapporto ed il preavviso sfavorevole di Ingrado del 14/20 marzo 2001, la Sezione della circolazione il 3 maggio 2001 ha respinto la domanda di riammissione alla guida presentata dall'insorgente, confermando la revoca di sicurezza della licenza di condurre a tempo indeterminato del 23 settembre 1999.
D. Contro tale decisione __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, che con decisione 19 giugno 2001 ha respinto il gravame ritenendo che alla luce delle considerazioni contenute nel rapporto peritale 14/20 marzo 2001, redatto da Ingrado, neppure la documentazione medica prodotta successivamente da __________ in sede ricorsuale consentiva di ritenere dati i presupposti per riammetterlo alla guida di veicoli a motore.
E. Contro tale decisione __________ si aggrava ora davanti a questo tribunale, postulandone l'annullamento e la restituzione della licenza, subordinatamente l'ammissione all'esame psicotecnico, ed in via ulteriormente subordinata il rinvio all'incarto all'Ufficio giuridico della circolazione per una nuova assunzione dei fatti ed un riesame della fattispecie.
Il ricorrente contesta di avere presentato il 20 marzo 2001 una domanda di riesame della decisione, e rileva che la sua domanda di proroga del termine del 19 aprile 2001 per presentare osservazioni al rapporto Ingrado non è stata considerata nella decisione della Sezione della circolazione, bensì unicamente nella lettera accompagnatoria, eccependo una carenza di motivazione e la violazione del diritto di essere sentito per non aver potuto prendere posizione sui rapporti Ingrado integrandoli con i certificati medici che ha prodotto in sede ricorsuale.
Sostiene che il suo non è un problema di etilismo bensì altra patologia con conseguenze anche etilistiche, e contesta vari aspetti dell'iter che ha portato alla decisione di revoca della licenza del 23 settembre 1999.
Sottolinea che i 65 controlli effettuati presso Ingrado sull'arco di 18 mesi hanno avuto tutti esito negativo, e sostiene che i periodi di assenza erano giustificati da ragioni mediche o da assenze all'estero preannunciate. Lamenta che Ingrado non avrebbe compreso le "provenienze non etilistiche" dei suoi problemi e sostiene che la presa di contatto con l'Ufficio giuridico della circolazione mirava a dissipare questo equivoco. Afferma che anche quando ha sospeso le visite presso Ingrado per incompatibilità con l'allora responsabile avrebbe continuato ininterrottamente i controlli presso il __________ rispettivamente la __________, con la sola eccezione di assenze debitamente giustificate. Da cui l'incompletezza del rapporto 20 marzo 2001, che inficerebbe la decisione impugnata. Secondo il ricorrente la sua disintossicazione dall'alcool è stata raggiunta e la legge non gli impone l'astinenza completa, per cui la revoca della licenza di condurre sarebbe ormai ingiustificata e penalizzerebbe "il futuro di ricostruzione professionale che è parte di un disegno terapeutico" da lui perseguito. Le sue condizioni personali e le sue connotazioni etiliste collaterali sarebbero infatti ormai mutate, e meglio come dai certificati medici in atti; in particolare gli esami __________ sarebbero stati in 19 mesi sempre negativi. Chiede l'audizione a confronto dello psicologo __________ (di __________), una perizia neutra, e cita a testi l'avv. __________ e __________.
F. In risposta il Consiglio di Stato ha chiesto la riconferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
G. Con scritto 18 agosto 2001 il patrocinatore del ricorrente, appellandosi alla CEDU, alla libertà personale ed al carattere para-penale della revoca della licenza, ha chiesto un'audizione personale del ricorrente ed un'udienza di dibattimento, oltre all'esperimento di una "perizia neutra da eseguirsi in subordine previa accettazione di una perizia di parte da effettuarsi da un medico specializzato", necessaria in quanto la decisione impugnata sarebbe stata presa senza il concorso di un medico e mancherebbe un nesso tra la pretesa alcolemia del ricorrente, che non sarebbe etilista, ed il suo stato medico.
Considerato, in diritto
1.2. Con irrito scritto 18 agosto 2001 l'insorgente si appella alla CEDU, chiedendo in particolare un'audizione personale ed un dibattimento diretto tra le parti. Le garanzie di cui all'art. 6 cpv. 1 CEDU, e con esse il diritto ad un'udienza pubblica orale, si applicano ai procedimenti che riguardano la determinazione dei diritti e doveri di carattere civile di una persona o la fondatezza di un'accusa penale rivolta contro di lei. Il Tribunale federale ha da tempo accertato che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento, che ha scopo repressivo e preventivo ed è commisurata secondo la colpa del conducente, riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU, mentre diverso è il caso per una revoca di sicurezza (DTF 121 II 22 consid. 3b e 4a), la quale persegue appunto la sicurezza del traffico e viene pronunciata indipendentemente dall'esistenza di una colpa (DTF 122 II 359 consid. 2c). Tuttavia successivamente il Tribunale federale ha ammesso la facoltà di prevalersi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU anche nell'ambito di una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza laddove il possesso della licenza di condurre è direttamente necessario all'esercizio di una professione o, in altre parole, laddove esso è inerente all'esercizio di tale professione; per l'alta corte tale è il caso degli autisti professionisti, ma non di chi utilizza il veicolo unicamente per recarsi sul posto di lavoro o per esercitare più comodamente la propria professione (DTF 122 II 464 consid. 3). In concreto né l'esercizio della (solo prospettata) attività di fotografo dell'insorgente, né quello della (già abbandonata) attività di cuoco, per quanto si tratti di semplici ipotesi di attività, risulta essere reso impossibile o oltremodo difficoltoso dal fatto che il ricorrente è stato privato della licenza di condurre, tanto più che egli è stato autorizzato a guidare ciclomotori. Pertanto l'insorgente non può appellarsi all'art. 6 CEDU per ottenere la postulata udienza, che questo tribunale ritiene, come già sopra esposto, inatta a fare emergere elementi affidabili, utili e rilevanti per il giudizio.
1.3. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm). L'asserita violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente susseguente alla mancata concessione da parte dell'autorità di prime cure della postulata proroga per prendere posizione sul rapporto di Ingrado è in ogni caso già stata sanata dal Consiglio di Stato, autorità di ricorso dotata di pieno potere cognitivo davanti alla quale il ricorrente ha potuto fare valere compiutamente le proprie ragioni ed addurre tutti quegli elementi probatori che non aveva potuto sottoporre all'autorità di prima istanza.
1.4. Il ricorrente contesta di avere presentato una domanda di riesame della decisione 23 settembre 1999 (recte: domanda di riammissione alla guida). La tesi è palesemente infondata. È ben vero che la data indicata nella decisione 3 maggio 2001 (20 marzo 2001) non trova riscontro in atti. Tuttavia nel verbale di audizione 17 gennaio 2001, firmato all'originale dal patrocinatore del ricorrente, si legge che "sulla base di un rapporto __________ sarà possibile attivare la procedura di riammissione; spetterà ad Ingrado stabilire se le condizioni contrattuali sono state o meno ossequiate; provvederemo ad invitare __________ a trasmettere in ogni caso un rapporto, in base al quale verrà esaminata la possibilità di accedere all'esame psicotecnico". Successivamente a questo incontro la Sezione della circolazione con lettera 24 gennaio 2001, inviata in copia al patrocinatore in questione, ha chiesto ad Ingrado "un preavviso relativamente all'opportunità di riammissione alla guida dell'interessato". Detto rapporto è stato intimato dalla Sezione della circolazione all'avv. __________ il 5 aprile 2001, con l'assegnazione di un termine per presentare eventuali osservazioni trascorso il quale sarebbe stata emanata "la decisione relativa all'istanza di riammissione alla guida". Il patrocinatore dell'insorgente a fronte di questo scritto si è limitato a chiedere una proroga del termine, senza contestare che al suo scadere sarebbe stata presa una decisione sull'istanza di riammissione alla guida. Malvenuto è quindi il ricorrente a contestare per la prima volta in sede ricorsuale l'esistenza di un'istanza di riammissione alla guida, tanto più che nel petitum postula in via principale proprio la restituzione della licenza di condurre che gli è stata negata a seguito della procedura che ha preso il via con il verbale di audizione 17 gennaio 2001, firmato dal rappresentante del ricorrente, che alla luce delle ulteriori risultanze processuali risulta adempiere comunque ai requisiti minimi di forma prescritti per un'istanza dall'art. 8 PAmm, e va considerato l'atto scritto che ha dato avvio alla procedura. Né l'errore di scritturazione della data dell'istanza figurante nella decisione dipartimentale impugnata (20 marzo 2001 anziché 17 gennaio 2001), chiaramente riconoscibile per le parti, può avere la benché minima rilevanza sulla validità della decisione stessa. Queste censure si rivelano pertanto manifestamente infondate.
2.2. La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I-1994 n. 64 consid. 4a; in merito all'art. 14 cpv. 2 lett. d LCStr, cfr. R. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, vol. III: Die Administrativmassnahmen, Berna 1995, n. 2128 segg.). Considerato che non è facile dedurre dal precedente comportamento di un automobilista una prognosi concernente la sua futura condotta, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 segg.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I-1994, n. 64 consid. 4a).
2.3. La decisione di revoca di sicurezza della licenza di condurre del ricorrente del 23 settembre 1999, dovuta alle considerazioni che "dal rapporto peritale 27 agosto 1999 richiesto al __________ risulta che l'interessato presenta una dedizione al bere che lo rende inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore" e che "emerge il quadro di una personalità caratteriale e … si rende necessaria la verifica delle sue attitudini al rispetto delle regole stradali da parte dello psicologo del traffico", è cresciuta in giudicato e non può pertanto essere messa ulteriormente in discussione in questa sede. Parimenti non possono essere messe in discussione le condizioni ivi poste per una riammissione alla guida di __________, vale a dire, cumulativamente:
la presentazione di un rapporto Ingrado attestante, dopo un periodo di controllo di 12 mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche;
la presentazione di un certificato medico internistico attestante, dopo identico periodo di controllo, i medesimi fatti;
il superamento di un esame psicotecnico.
Benché la decisione menzioni esplicitamente nei considerandi solo la lett. c (e non anche la lett. d) dell'art. 14 cpv. 2 LCStr, dai suoi motivi e dalle condizioni con essa poste risulta che l'autorità ha pronunciato la revoca di sicurezza principalmente per problemi alcolcorrelati, ma verosimilmente considerando almeno in subordine che la stessa avrebbe potuto verosimilmente basarsi anche sull'inidoneità caratteriale dell'interessato. Le tesi ricorsuali tese a sminuire l'importanza ed attendibilità del rapporto Ingrado sostenendo che i problemi legati all'alcol non deriverebbero da etilismo ma sarebbero manifestazioni di altre problematiche legate alla psiche dell'insorgente, quand'anche fosse comprovata, non sarebbe pertanto decisiva ai fini di un'eventuale riammissione alla guida del ricorrente, in quanto al di là dell'eventuale superamento dei problemi alcolcorrelati andrebbe ancora valutata con l'esame psicotecnico la sua effettiva idoneità alla guida di veicoli a motore. La questione può tuttavia essere lasciata aperta in quanto, alla luce del chiaro tenore della decisione 23 settembre 1999 e delle tavole processuali, si rivela ininfluente sull'esito del gravame per i motivi indicati di seguito.
3.2. Secondo il contratto Ingrado l'insorgente avrebbe dovuto presentarsi settimanalmente per 12 mesi (pari al periodo minimo di controllo fissato nella decisione 23 settembre 1999) per un controllo all'etilometro, essendo possibili eccezioni solo per malattia o ricovero in casa di cura debitamente documentati, ed al massimo per 4 settimane consecutive di assenza. Il ricorrente ha ripetutamente sostenuto che le sue (incontestate) assenze sono state dovute a malattia o ricovero alla CPC, oltre che a vacanze all'estero. A prescindere dal fatto che l'assenza per ferie non era prevista dal contratto con Ingrado, le affermazioni del ricorrente in merito alle giustificazioni delle sue assenze sono rimaste, malgrado le ripetute esplicite sollecitazioni a documentarle, allo stadio di puro parlato, e non sono state suffragate da nessun indizio probatorio neppure in sede ricorsuale. In ogni caso dal 19 luglio 2000 al 24 novembre 2000, quindi per oltre 4 mesi, l'insorgente ammette di non essersi più recato presso Ingrado per i controlli, asserendo di avere però nel frattempo continuato regolarmente gli esami presso il __________, rispettivamente la __________. Senza che occorra entrare nel merito dell'eventuale ammissibilità di trasferire i controlli presso altro istituto, dagli atti risulta che durante quei 4 mesi egli ha in realtà effettuato un unico controllo all'etilometro presso il __________, in data 7 settembre 2000 (lettera del __________ del 6 ottobre 2000). Appare quindi incontestabile che l'interessato non ha rispettato il periodo minimo di controllo di 12 mesi fissato nella decisione 23 settembre 1999, tanto più che sull'arco di 4 mesi ha effettuato un unico controllo alcolimetrico anziché uno alla settimana; pertanto Ingrado non poteva in nessun caso attestare l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche ai sensi di tale risoluzione. Dal momento che il ricorrente non ha dimostrato di avere rispettato in altro modo l'intero periodo di controllo, già su questa base Ingrado non poteva che formulare un preavviso negativo per la riammissione alla guida in relazione a problemi alcolcorrelati.
3.3. Abbondanzialmente si può rilevare che, a dispetto di quanto allegato nel ricorso, neppure le analisi del sangue (peraltro non sempre complete, e non solo per l'errore amministrativo commesso da Ingrado) hanno dato un risultato favorevole sull'arco di complessivi 12 mesi, in quanto le prime analisi hanno dato dei valori __________ troppo elevati, e quelle del 10 gennaio 2000 un'alcolemia superiore a zero. Inoltre dagli atti risulta che l'insorgente non ha effettuato i controlli a sorpresa ai quali era tenuto, e benché così richiesto non ha neppure giustificato la sua mancata comparsa ad alcuni colloqui fissati con il consulente di Ingrado. Tutti questi elementi concorrono a confortare il preavviso negativo di cui si è detto.
3.4. Nelle conclusioni del rapporto Ingrado 14 marzo 2001 viene indicato che, malgrado l'impegno espressamente riconosciuto all'interessato, l'iter di controlli da lui svolto (ed in seguito ripreso a fine novembre dello scorso anno) si è rivelato lacunoso e non arriva a coprire l'arco di 12 mesi. La conclusione del rapporto, secondo cui il ricorrente non sembra avere raggiunto in maniera definitiva e stabile nel tempo una modifica del suo rapporto problematico con le bevande alcoliche, si basa su fatti oggettivamente incontrovertibili, ed il preavviso negativo di Ingrado non presta pertanto il fianco a critiche di sorta.
3.5. Mancando la prima delle condizioni cumulative poste con la decisione 23 settembre 1999 per la riammissione alla guida dell'interessato, la decisione impugnata non poteva che essere negativa, senza che i certificati medici internistici che __________ ha prodotto in sede ricorsuale potessero avere un influsso concreto sull'esito della procedura. Abbondanzialmente si rileva peraltro che detti certificati, che comunque costituirebbero solo una delle condizioni cumulative per riammettere il ricorrente alla guida, non sono incondizionatamente positivi come il ricorrente ritiene. Il certificato 8 febbraio 2001 del medico internista dr. __________ riferisce che "sembra esservi stata una riduzione del consumo di alcolici con un prolungato periodo di astinenza a partire dal mese di gennaio del 2000 che segna una volontà da parte del paziente di interrompere il suo problema di etilismo": il medico a ben vedere non contesta quindi l'esistenza di un iniziale problema di etilismo, e pur attestando una apparente diminuzione del consumo con una apparente astinenza sull'arco di circa 9 mesi, non arriva a considerare risolto il problema, ma si limita a riferire della volontà del paziente di porvi fine. Il succinto certificato del 26 aprile 2001 del medico internista dott. __________ non fa minimamente menzione di situazioni e problematiche alcolcorrelate, per cui è di dubbia pertinenza in questa sede.
I due ulteriori certificati psicologici e psichiatrici, non portano ulteriori elementi né consentono diverse deduzioni. La lettera 12 maggio 2001 dello psicologo dr. __________ attesta dall'esistenza iniziale di una problematica depressiva sulla quale si inseriva la problematica di abuso alcolico, riferendo che l'equilibrio del paziente "sta divenendo maggiormente stabile", ed attestando un miglioramento in base al quale ritiene che l'insorgente " non sia oggi in pericolo di ricadere pesantemente in uno stato di dipendenza alcolica … non considero questo il problema attuale"; tuttavia anche da questa lettera si ricava l'impressione di un percorso di guarigione che ha dato dei progressi ma non si può ancora considerare giunto a termine, tant'è vero che lo psicologo nega che la dipendenza alcolica sia "il problema attuale" (ciò che implica l'esistenza di un problema), e parla della licenza di condurre come di una necessità "in prospettiva del graduale miglioramento sopra esposto" (il che testimonia che la situazione non è ancora risolta). Da ultimo il certificato psichiatrico 18 maggio 2001 del dr. __________ attesta di una buona remissione del quadro psichico e di un quadro psichiatrico stabile nonché dei controlli dell'alcolemia ripresi dal ricorrente, ma si riferisce ad un'epoca successiva alla decisione impugnata ed in cui il periodo di controllo di 12 mesi non è ancora compiuto, per cui si rivela di dubbia concludenza.
3.6. Stante quanto sopra e vista, alla luce del rapporto negativo di __________ che si rivela attendibile e puntuale, l'impossibilità oggettiva di vedere riunite le condizioni cumulative poste con la decisione 23 settembre 1999 per la riammissione alla guida del ricorrente, le autorità inferiori non potevano che respingere l'istanza di __________. Parimenti non vi era ragione alcuna di ammetterlo ad un esame psicotecnico che non avrebbe potuto avere effetto concreto alcuno sull'esito del gravame ed avrebbe generato unicamente costi supplementari a carico del ricorrente. La decisione 3 maggio 2001 della Sezione della circolazione e la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato che la ha tutelata non prestano quindi il fianco a critiche di sorta. La decisione impugnata va pertanto confermata siccome immune da violazioni del diritto.
Per maggior completezza si osserva che il ricorrente, che ha una formazione quale fotografo ed ha svolto l'attività di cuoco, non potrebbe in nessun caso appellarsi all'asserita necessità di condurre per motivi professionali. Questo fattore può avere rilevanza unicamente nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione se è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, come nella fattispecie, dove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli (art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
Sulla scorta delle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va pertanto respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 CEDU; 14 cpv. 2 lett. c-d, 16 cpv. 1, 17 cpv. 1 lett. d, 1 bis e 3, 23 cpv. 3 LCStr; 9, 33 OAC; 1 segg., 10 LALCStr; 1 segg. RLALCStr; 1 segg. PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 800.- sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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