AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.253
Data decisione, Autorità: 31.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00253
Lugano 31 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 luglio 2001 di
contro
la decisione 26 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 3034) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le risoluzioni 12 settembre (n. 312) e 2 ottobre 2000 (n. 329) rese dal municipio di Iragna nell'ambito del procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione della LE;
viste le risposte:
22 luglio 2001 di __________;
23 luglio 2001 del comune di __________;
22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 16 giugno 1998 il municipio di __________ ha rilasciato al resistente __________ una licenza edilizia per sopraelevare la sua casa d'abitazione, posta fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
che in sede di esecuzione dei lavori il resistente si è scostato dai piani approvati, trasformando in cucina un locale ripostiglio situato al piano mansardato;
che, analogamente sollecitato dal municipio, all'inizio di giugno del 2000 __________ ha inoltrato una domanda di costruzione in sanatoria per le varianti d'opera eseguite abusivamente;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territo-
rio, il 23 agosto 2000 il municipio ha rilasciato la licenza in variante;
che il 31 agosto 2000 il municipio ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico di __________ per violazione formale della LE, commessa eseguendo le modifiche in questione senza aver preventivamente ottenuto la necessaria licenza edilizia;
che il 12 settembre 2000 il municipio ha discusso in merito alla multa da infliggergli, stabilendo tuttavia di rinviare qualsiasi decisione ad ulteriore seduta;
che il 2 ottobre 2000 il municipio ha deciso d'infliggere a __________ una multa di fr. 300.-; il municipale __________ qui ricorrente, si è astenuto asserendo che davanti al Consiglio di Stato era pendente un ricorso riguardante la fattispecie in esame;
che il 13 ottobre 2000 __________ ha impugnato le risoluzioni 12 settembre e 2 ottobre 2000 davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, ritenendolo tardivo nella misura in cui era rivolto contro il provvedimento di rinvio, rispettivamente inammissibile, perché proposto da un terzo, estraneo al procedimento contravvenzionale, e quindi non legittimato a ricorrere, nella misura in cui aveva invece per oggetto la decisione di multa;
che con sentenza 1. giugno 2001 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato il predetto giudizio governativo, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e rinviando gli atti all'istanza inferiore per nuova decisione;
che il Tribunale cantonale amministrativo ha in sostanza ritenuto che in ambito contravvenzionale fosse data l'actio popularis e che pertanto __________, cittadino attivo di Iragna, fosse legittimato a ricorrere;
che con giudizio 26 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha nuovamente respinto il ricorso di __________, ritenendolo tardivo in quanto rivolto contro la decisione 12 settembre 2000 ed infondato nella misura in cui invece contestava l'ammontare della multa inflitta a __________;
che contro questo nuovo giudizio governativo __________ si aggrava nuovamente davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che, richiamate le sanzioni pecuniarie inflitte a terzi per altri abusi edilizi, l'insorgente contesta l'eccessiva mitezza della multa; decisione peraltro adottata con il concorso di un municipale (__________), cognato del trasgressore;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ e __________, che sottolinea il comportamento persecutorio assunto dal ricorrente nei suoi confronti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 46 LE e 148 cpv. 3 LOC;
che la legittimazione attiva dell'insorgente è data dalla sua condizione di cittadino attivo di Iragna (STA 1. giugno 2001 in eadem re);
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che, nella misura in cui è riferito alla risoluzione municipale 12 settembre 2000 che rinvia l'esame del caso ad ulteriore seduta, il giudizio di irricevibilità reso dal Consiglio di Stato va senz'altro confermato siccome immune da violazioni del diritto: il ricorso inoltrato da __________ soltanto il 13 ottobre seguente era sicuramente tardivo, oltre che improponibile in quanto volto contro un atto meramente ordinatorio del procedimento contravvenzionale;
che il giudizio governativo sfugge alle critiche del ricorrente anche nella misura in cui conferma la multa inflitta a __________;
che il municipale __________, marito della sorella della moglie del multato qui resistente e quindi suo cognato, non era impedito a partecipare alla discussione ed al voto sull'oggetto;
che l'art. 83 LOC, richiamato dal successivo art. 100 LOC, non annovera infatti i cognati fra i parenti tenuti ad astenersi per collisione d'interessi;
che il procedimento contravvenzionale promosso a carico di __________ per violazione formale della LE rimproverava al trasgressore di essersi scostato dai piani approvati per la ristrutturazione della sua casa d'abitazione, trasformando in cucina un locale ripostiglio del piano mansardato; abuso sanato con licenza in variante del 23 agosto 2000;
che la multa di fr. 300.-- irrogata dal municipio appare adeguatamente commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa ed alla colpa del trasgressore; fondata su considerazioni oggettive e pertinenti, appare del tutto sostenibile;
che, contrariamente a quanto assume il ricorrente, la multa non può essere raffrontata con le sanzioni pecuniarie inflitte a terzi per altri abusi edilizi;
che, non potendosi rimproverare al municipio di aver abusato del potere d'apprezzamento riservatogli dall'art. 46 LE in ordine alla commisurazione delle multe edilizie, il ricorso va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia va posta a carico del ricorrente secondo soccombenza;
visti gli art. 46 LE, 83, 100. 148, 208 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster