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Numero d'incarto:
52.2001.252
Data decisione, Autorità:
24.01.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00252
Lugano
24 gennaio
2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il presidente del Tribunale cantonale
amministrativo
Lorenzo Anastasi
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato
(n. 2938) che respinge il ricorso 14 febbraio 2001 dell'insorgente avverso la
decisione 1. febbraio 2001 del municipio di __________ di diniego della
licenza edilizia per l'utilizzo del fondo/cambiamento di destinazione ad uso
deposito, magazzino, appartamento alla part. __________ RFD di __________;
rilevato che in occasione dell'udienza di sopralluogo
23 gennaio 2001, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti
la seguente transazione:
"1. il ricorrente ritira il ricorso senza
spese e senza assegnazione di ripetibili;
-
il ricorrente si
impegna a rimuovere entro il 31 dicembre 2002 tutte le attività estranee
ad un'impresa di costruzione sopraelencate;
-
l'autorità
cantonale e comunale rinuncia ad adottare ulteriori provvedimenti di ripristino
riferiti ad attività connesse ad un'impresa di costruzione, riservate le misure
di sicurezza;
-
il ricorrente si
impegna infine a non realizzare sul fondo ulteriori costruzioni (tettoie,
impalcature, pensiline, ecc.) ed a notificare al comune, UT e ufficio controllo
abitanti ogni cambiamento di inquilino;
-
in caso di
inosservanza degli impegni di ripristino il Cantone e o il Comune adotteranno
le misure coercitive necessarie per imporre il rispetto della
transazione.";
ritenuto che le parti hanno dichiarato di
accettare la transazione seduta stante;
considerato pertanto che il procedimento è così
esaurito,
decreta:
- Il ricorso
è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La
decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2938) è annullata e riformata
di conseguenza.
- Non si
prelevano né tasse, né spese.
Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione
a:
Il presidente Il
segretario
del Tribunale cantonale amministrativo
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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