AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.250
Data decisione, Autorità: 03.09.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00250
Lugano 3 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3 luglio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato (n. 2952) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 3 aprile 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per ristrutturare lo stabile che sorge sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
10 luglio 2001 del Municipio di __________;
10 luglio 2001 del Consiglio di Stato;
19 luglio 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 25 gennaio 2001 la __________ di __________ ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare uno stabile situato all'angolo tra via __________ e via __________ (part. n. __________ RF), allo scopo di trasferirvi la sua sede, ampliando l'autorimessa sotterranea sino al filo del marciapiede di via __________.
Alla domanda si è opposto __________, proprietario di una casa d'abitazione a schiera, situata in via __________, ad una distanza di circa 670 m dall'immobile, contestando in particolare la distanza dell'ampliamento dalla strada.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 3 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione.
__________ ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 19 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso per carenza di legittimazione attiva dell'insorgente.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che la distanza che separa la costruzione avversata da quella dell'opponente escludesse quest'ultimo dal novero delle persone legittimate a ricorrere.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, rivendicando la qualità per agire in giudizio.
A mente dell'insorgente il disturbo fonico e le ripercussioni sul traffico indotte dal nuovo insediamento colpirebbero l'intero quartiere. La legittimazione attiva gli andrebbe quindi riconosciuta.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio di Bellinzona e la __________, contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto dell'intervento, oltre ad emergere chiaramente dalle planimetrie, è sufficientemente nota a questo tribunale.
Come giustamente rileva il ricorrente, la condizione dell'interesse degno di protezione riveste un'importanza particolare quando il ricorrente non è destinatario della decisione, bensì un terzo o un vicino. Situazione, questa, che ai fini del riconoscimento della qualità per agire esige che il ricorrente dimostri di essere toccato dalla decisione in misura maggiore degli altri membri della collettività, ossia che si versi in un rapporto speciale, degno di attenzione con l'oggetto del litigio (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 935 seg.).
E' vero che la via __________, attraverso la quale si accede all'abitazione dell'insorgente, sbocca sua via __________. Il fatto che lo stabile da trasformare si affacci su quest'arteria non costituisce tuttavia un motivo sufficiente per ravvisare nella situazione del ricorrente quel rapporto particolare, degno di protezione, che dev'essere dato ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale. All'infuori dell'accesso veicolare attraverso via __________, la sua casa d'abitazione non intrattiene invero alcun'altra particolare relazione con la strada principale, dalla quale risulta peraltro nettamente separata da numerosi stabili abitativi.
Tale situazione permette di escludere che l'attività della nuova sede della __________ possa esercitare un qualsivoglia influsso negativo sull'agibilità degli accessi all'abitazione del ricorrente. Parimenti da escludere è l'insorgere di immissioni foniche suscettibili di molestare il ricorrente in misura superiore a quella di qualsiasi altra persona che abiti in prossimità di via __________. I palazzi, che separano la sua abitazione da quest'arteria di traffico, costituiscono anzi uno schermo atto ad attutire in misura apprezzabile l'inevitabile disturbo arrecato dalle sirene.
La tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- (ottocento) è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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