AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.244
Data decisione, Autorità: 02.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00244
Lugano 2 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 25 giugno 2001 del
contro
la decisione del 12 giugno 2001, no. 2832, del Consiglio di Stato, che ha annullato la risoluzione 20 aprile 2001 con cui il municipio di __________ ha sospeso la decisione sulla notifica di costruzione per manufatto accessorio presentata da __________, limitatamente al dispositivo n. 2 (ripetibili);
viste le risposte:
2 luglio 2001 di __________;
10 luglio 2001 della Sezione della pianificazione urbanistica;
10 luglio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 28 marzo 2001, __________, proprietario del mappale n. __________ RF di __________, ha presentato una domanda di costruzione accessoria, secondo la procedura di notifica ex art. 11 LE, per l'estensione della tettoia a copertura del posto auto.
Il 20 aprile 2001 il municipio di __________ ha deliberato la sospensione, per la durata di due anni, della propria decisione in merito alla licenza edilizia, per consentire l'adozione del nuovo piano del traffico, dal momento che la prevista tettoia avrebbe limitato, o addirittura compromesso, la futura realizzazione della strada comunale prevista dalla pianificazione in corso.
B. Con l'assistenza di un legale, __________ ha impugnato la suddetta decisione municipale dinnanzi al Consiglio di Stato. In sede di osservazioni, il comune di __________ ha sollevato preliminarmente la questione della tempestività del ricorso; nel merito ha postulato la conferma della propria decisione.
C. Con giudizio 12 giugno 2001, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso presentato da __________ contro la suddetta decisione municipale. L'Esecutivo cantonale ha quindi imposto al municipio di __________ di provvedere a rifondere al ricorrente un'indennità di fr. 300.-- per ripetibili.
D. Con ricorso 25 giugno 2001, il comune di __________, rappresentato in giudizio dal proprio esecutivo, insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, contestando la decisione governativa limitatamente al dispositivo di condanna al pagamento delle ripetibili. Richiamandosi alla giurisprudenza di questo Tribunale, ed in particolare alla STA 27 marzo 2001 in re Comune di __________, afferma di non dover rifondere alcunché a titolo di ripetibili, essendo intervenuto nella procedura in oggetto unicamente nella veste di autorità decidente.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella decisione impugnata, e __________; entrambi sottolineano che la sentenza richiamata dal ricorrente confermerebbe semmai la correttezza del giudizio del Consiglio di Stato.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE. La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm). Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Giusta l'art. 31 PAmm, il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte.
Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità alla parte vincente. Nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico.
La condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha avuto successo. In tale eventualità, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente, e non quale vera e propria parte, non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente pubblico abbia partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti, rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in tali casi si giustifica che le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al fianco dell'ente pubblico senza successo (STA 30 ottobre 1992 in re Comune di __________, pubblicata in RDAT I-1993 N. 19; Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 31 PAmm, pag. 159 e segg.; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3, pag. 330).
A torto, dunque, il comune di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di rifondere le ripetibili a __________. Esso, infatti, ha postulato senza successo il rigetto dell'impugnativa da questi inoltrata al Consiglio di Stato; essendosi opposto a torto - e quale unico antagonista - all'accoglimento di tale ricorso, non può sottrarsi ad una condanna al pagamento di un'indennità per ripetibili.
Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm). Il ricorrente dovrà inoltre versare a __________, patrocinato da un legale, fr. 300.-- a titolo di ripetibili in questa sede (art. 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente.
Il ricorrente rifonderà a __________, fr. 300.-- a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster