AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.237
Data decisione, Autorità: 29.01.2003, TRAM
Incarto n. 52.2001.237
Lugano 29 gennaio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 24 giugno 2001 di
patrocinati da: avv. __________
contro
la decisione 6 giugno 2001 (n. 2653) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso degli insorgenti contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e eliminazione dei rifiuti per l'anno 2001;
viste le risposte:
11 luglio 2001 del Consiglio di Stato;
19 luglio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. A __________ il servizio di nettezza urbana è retto dal Regolamento per la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti, in vigore dal 1. gennaio 1989 (in seguito: RRER), regolarmente pubblicato e approvato dall'allora Dipartimento dell'Interno. La raccolta, il deposito e l'eliminazione dei rifiuti avvengono sotto il controllo dell'autorità comunale e sono affidati al servizio intercomunale per la raccolta dei rifiuti nella regione del __________ (art. 2 RRER). La consegna dei rifiuti è obbligatoria (art. 3 RRER). A parziale copertura delle spese di raccolta e eliminazione dei rifiuti, il Comune preleva anticipatamente delle tasse, stabilite in modo diversificato a dipendenza della categoria dell'utente. La tassa è stabilita dal municipio in base alla situazione esistente al 1. gennaio di ogni anno (art. 15 RRER).
L'assemblea comunale del 29 luglio 1996 ha deciso una modifica delle tariffe, approvata dalla sezione enti locali, che prevedono, tra l'altro, una tassa da fr. 35.- a fr. 55.- "per ogni casa o appartamento sita ai monti di __________ ", ritenuto che "il Municipio fissa ogni anno, in via d'ordinanza, la tassa da prelevare" (art. 15 RRER).
B. Il 30 aprile 2001 il comune di __________ ha notificato a __________, proprietaria di una residenza secondaria sui monti di __________, la tassa di fr. 55.- per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti concernente lo stesso anno per la predetta abitazione.
C. Contro la precitata fattura 2001 __________ e __________ hanno interposto tempestivo ricorso al Consiglio di Stato, ritenendo abusivo l'aumento della tassa da fr. 35.- a fr. 55.- perché, così facendo, il comune incasserebbe più di quanto spende per l'eliminazione e il trasporto dei rifiuti.
D. Con risoluzione 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso. Illustrati i principi che regolano le tasse per la raccolta dei rifiuti, il Governo ha rilevato che quelle percette dal comune di __________ sono rispettose dei principi dell'equivalenza e della copertura dei costi.
E. Con ricorso 24 giugno 2001 __________ e __________ sono insorti innanzi a questo Tribunale contro la predetta decisione, postulando l'annullamento della fattura 30 aprile 2001. A mente dei ricorrenti la decisione sarebbe contraria alla legge, arbitraria e fondata su un insufficiente accertamento dei fatti. Il municipio avrebbe sistematicamente riscosso dai fuochi dei __________ di __________ un importo superiore a quello necessario alla copertura dei costi risultanti dal consuntivo, e ciò in contrasto con il RRER.
Il Consiglio di Stato e il municipio hanno postulato la reiezione del ricorso.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa è dunque ricevibile in ordine. La stessa può inoltre essere decisa sulla base degli atti e della documentazione richiamata, ritenuto che le prove notificate non sembrano atte a procurare ulteriori elementi utili ai fini del giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. La tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti è una tassa di utilizzazione, ossia un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione o per un servizio pubblico (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 N. 38 pag. 67, consid. 7). Essa deve pertanto poggiare su di una legge in senso formale ed ossequiare inoltre i principi della copertura dei costi (condizione comunque controversa per talune tasse di utilizzazione) e della proporzionalità: principio quest'ultimo che secondo la terminologia comunemente invalsa in materia di tributi causali assume la qualifica di equivalenza (cfr. per tutte le enunciazioni che precedono DTF 118 Ia 320, consid. 3, 4b e 4c, inoltre DTF 111 Ia 326, consid. 7). La fissazione della tassa in rassegna deve indi ossequiare il principio di uguaglianza ancorato all'art. 8 Cost ed il divieto d'arbitrio sancito all'art. 9 Cost. (RDAT 1986 N. 38 pag. 66 seg., consid. 6, ancora riferito all'art. 4 Cost. 1874). In quanto corrispettivo di una prestazione speciale ai sensi degli art. 31 cpv. 2 (31b cpv. 1 dal 1 luglio 1997) e 48 cpv. 1 LPAmb la tassa per il servizio di raccolta ed eliminazione dei rifiuti deve infine rispettare il principio della causalità sancito all'art. 2 LPAmb medesima (STA inedite 1.12.1993 in re K.-T., consid. 4; 27 febbraio 1997 in re CE fu A. C., consid. 2.1.; URP 1994 N. 13, pag. 90 segg.). Come ha avuto modo di affermare il Tribunale federale in due recenti sentenze il prelievo dei costi concernenti il trattamento dei rifiuti urbani non avviene tuttavia in applicazione diretta dei combinati art. 2 e 48 LPAmb. E' infatti necessaria una regolamentazione cantonale, per la cui promulgazione i Cantoni, rispettivamente i comuni ai quali tale compito è delegato (com'è il caso per il nostro Cantone) godono di un certo margine di decisione. In quest'ambito, in particolare, il principio della causalità non può essere interpretato nel senso che è lecita solo una ripartizione dei costi proporzionale alla quantità dei rifiuti effettivamente prodotta. Quest'interpretazione obbligherebbe in pratica gli enti pubblici ad introdurre la cosiddetta tassa sul sacco, mentre che il legislatore federale non ha inteso limitare in maniera così importante le competenze dei Cantoni in una materia politicamente così discussa (RDAT I-1996 n. 51 e 52). Il Tribunale federale ne ha concluso che i Cantoni, rispettivamente i comuni, godono di una notevole libertà nello stabilire le tariffe per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti: le stesse dovranno comunque tendere a conseguire quanto disposto dall'art. 2 LPAmb rispettando nello stesso tempo, com'è già stato detto, il principio della parità di trattamento e il divieto d'arbitrio (ibidem).
2.2. Con modifica 20 giugno 1997, entrata in vigore il 1. novembre successivo, è stata introdotta nella LPAmb una nuova disposizione regolamentante il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani, l'art. 32a, dal seguente tenore:
"1. I Cantoni provvedono affinché i costi di smaltimento dei rifiuti urbani, per quanto siffatto smaltimento sia stato loro attribuito, siano finanziati mediante emolumenti o altre tasse conformemente al principio di causalità. L'ammontare delle tasse è fissato tenendo conto in particolare:
a. del tipo e della quantità dei rifiuti consegnati;
b. dei costi per la costruzione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti per i rifiuti;
c. degli ammortamenti necessari a mantenere il valore degli impianti;
d. degli interessi;
e. degli investimenti pianificati per la manutenzione, il risanamento e la sostituzione degli impianti nonché per il loro adattamento alle esigenze legali o per l'ottimizzazione del loro esercizio.
Se l'introduzione di tasse a copertura dei costi e conformi al principio di causalità dovesse pregiudicare uno smaltimento ecologico dei rifiuti urbani, detto smaltimento può, se necessario, essere finanziato in altro modo.
I detentori degli impianti per i rifiuti devono costituire le necessarie riserve finanziarie.
Le basi di calcolo delle tasse sono a disposizione del pubblico.".
L'art. 32a LPAmb concretizza il principio generale di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb nel contesto del finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani (Messaggio del Consiglio federale 4 settembre 1996, pubbl. in FF 1996, 1041 segg., 1060). Sebbene l'art. 32a LPAmb fissi taluni precisi criteri che i Cantoni rispettivamente i comuni devono osservare nella determinazione delle tasse di smaltimento dei rifiuti urbani, il margine di manovra lasciato loro per soddisfare il principio di causalità rimane pur sempre ampio (Messaggio citato, pag. 1061; DTF 125 I 449 consid. 3 b bb e cc). Il testo dell'art. 32a cpv. 1 lett. a LPAmb, che vincola la fissazione della tassa al tipo ed alla quantità dei rifiuti consegnati, si pone anzi, in una certa misura, in conflitto con le intenzioni di Consiglio federale e Parlamento di limitare al minimo detto margine, creando semplicemente un quadro generale entro cui Cantoni e comuni avrebbero dovuto operare (cfr. V. Huber-Wälchli, Finanzierung der Entsorgung von Siedlungs-
abfälle durch kostendeckende und verursachergerechte Gebühren, URP 1999, 35 segg., 42 seg.).
2.3. La legislazione ticinese, che affida ai comuni la competenza di raccogliere ed eliminare i detriti solidi (art. da 68 a 70 LALIA), li autorizza nello stesso tempo a fissare le tasse per la copertura delle relative spese. L'art. 70 LALIA dispone che i comuni devono disciplinare mediante regolamento, da approvare dal Governo (cpv. 3), il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei detriti solidi (cpv. 1): questo regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese (cpv. 2). L'art. 70 cpv. 2 LALIA lascia quindi al legislatore comunale ogni decisione circa il principio ed i criteri di imposizione, limitandosi a fissare il limite superiore della stessa. Ne discende che, sicuramente almeno per quanto concerne il prelievo delle tasse, i comuni ticinesi dispongono di una notevole libertà di decisione: godono pertanto di autonomia costituzionalmente protetta (I-1996 n. 51, consid. 7).
Dai conti consuntivi del comune relativi all'anno 2001 risultano spese per protezione dell'ambiente di fr. 173'442,55 e ricavi per fr. 122'246,80, con una maggiore uscita di fr. 51'195,75. Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti incide per fr. 91'824,40 alle uscite, a fronte delle quali vi sono entrate per fr. 88'946.-. Le spese per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti non sono quindi integralmente coperte dalle entrate.
I ricorrenti prescindendo da un esame globale, si limitano alla situazione dei __________, dove, a loro dire, il provento delle tasse coprirebbe abbondantemente le spese. In effetti, dall'esame dei conti consuntivi 2001 del comune risultano ricavi da tasse per fr. 3'010.- e costi di fr. 1'956.-. Va però rilevato che i costi sono riferiti unicamente ai mesi da aprile a ottobre, periodo durante il quale è effettuato un servizio apposito sui Monti. Per il resto dell'anno e sempre per lo smaltimento diversificato (vetro, metallo, oli, carta, pile, alluminio e rifiuti da giardino) chi abita i monti deve avvalersi del normale servizio di raccolta, facendo capo alle strutture ubicate nel paese di __________. Questo genera ulteriori costi che devono pure essere considerati.
La fissazione delle tasse non può poi prescindere da un esame della situazione globale: l'ente pubblico deve difatti sopportare una serie di costi che non hanno una relazione diretta con la produzione effettiva di rifiuti, in particolare (ma non solo) quelli per l'approntamento del servizio, che esso è tenuto a mantenere efficiente, sopportandone gli oneri, anche in assenza di utilizzazione da parte del singolo utente e che anzi deve organizzare in modo che sia pronto in qualsiasi momento ad evacuare e smaltire un incremento di rifiuti dipendenti proprio dall'azione di questi (RDAF 2000 1 284 segg. consid. 4b).
Sulla scorta di quanto precede, nel fissare le tasse per la raccolta dei rifiuti per il 2001 il municipio non ha abusato del proprio potere di apprezzamento.
Vero è che il modo di procedere del municipio da adito a qualche riflessione. Giusta l'art. 15 RRER, a parziale copertura delle spese di raccolta e eliminazione dei rifiuti il comune ha da prelevare anticipatamente le tasse, che vanno quindi calcolate sulla scorta del preventivo di spesa. In quest'ambito v'è però un'evidente incongruenza nel preventivo 2001: a fronte di una spesa preventivata in fr. 73'400.- sono infatti prospettate entrate per tasse di raccolta rifiuti per fr. 86'000.-. Ciò appare in contrasto sia con il principio della copertura dei costi sia con il citato art. 15 RRER, anche se il preventivo ha comunque ottenuto il consenso del consiglio comunale.
Considerato che al momento di fissare le tasse già si prospettava un importante aumento delle tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che, effettivamente intervenuto, ha portato ad un'importante lievitazione del consuntivo, la decisione municipale appare comunque sostenibile e ad ogni modo non contraria al diritto.
Per questi motivi,
visti gli art. 8, 9 Cost., 2, 31, 31b, 48 LPAmb, da 68 a 70 LALIA, 208, 209 LOC; 18, 28, 43, 46, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 800.- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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