AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.234
Data decisione, Autorità: 22.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00234
Lugano 22 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 19 giugno 2001 di
contro
la decisione 6 giugno 2001 (no. 2605) con cui il Consiglio di Stato, nell'ambito del procedimento disciplinare aperto a carico del ricorrente, ha respinto l'istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di testi formulata durante l'udienza 22 maggio 2001;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente, lic. iur. __________, è da anni alle dipendenze dello Stato in qualità di giurista presso il Dipartimento Istruzione e Cultura (DIC);
che il 24 agosto 2000 il Procuratore generale ha comunicato al Consiglio di Stato di aver aperto un procedimento penale a carico del ricorrente per titolo di denuncia mendace, tentata truffa ed eventualmente tentata estorsione, accettazione di doni, minaccia, calunnia e diffamazione;
che con risoluzione dello stesso giorno il Consiglio di Stato ha aperto un procedimento disciplinare a carico dell'insorgente, affidando l'inchiesta al Cancelliere dello Stato e al Consulente giuridico del Governo medesimo;
che in occasione dell'audizione dell'insorgente del 22 maggio 2001 svolta dagli incaricati dell'inchiesta questi ha formulato istanza di richiamo dell'intero incarto penale e di assunzione di alcuni testi;
che con decisione 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha, tra l'altro, respinto tale istanza (dispositivo n. 2), indicando la facoltà di impugnazione dinanzi a questo Tribunale e disponendo nel contempo la revoca dell'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (dispositivo n. 3);
che con ricorso 19 giugno 2001 __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo contro la menzionata decisione, chiedendo il suo annullamento e la concessione dell'effetto sospensivo al gravame;
che non appare necessario riassumere i motivi addotti dall'insorgente;
che il Tribunale non ha proceduto allo scambio degli allegati;
considerato, in diritto
che secondo l'art. 48 PAmm l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che secondo l'art. 66 cpv. 2 LOrd le decisioni del Consiglio di Stato sono definitive, riservate le disposizioni degli art. 67 e 68 LOrd;
che, giusta l'art. 67 cpv. 1 LOrd, il dipendente ha il diritto di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro un termine di 15 giorni contro le seguenti decisioni:
a) la sospensione provvisionale (art. 38);
b) la sospensione per un tempo determinato dell'assegnazione degli aumenti ordinari di stipendio (art. 32);
c) la sospensione dall'impiego con privazione totale o parziale dello stipendio fino a tre mesi (art. 32);
d) l'assegnazione temporanea ad una classe inferiore dell'organico (art. 32);
e) la destituzione (art. 32);
f) la disdetta (art. 60).
che la decisione impugnata, di reiezione di una richiesta di effettuare degli atti istruttori, non rientra nel novero delle decisioni impugnabili secondo la norma suddetta; tanto meno sono dati i presupposti dell'art. 68 LOrd;
che la decisione censurata, di natura incidentale, non è inoltre nemmeno impugnabile dal profilo dell'art. 44 PAmm, poiché non provoca al ricorrente un danno non altrimenti riparabile: la violazione, da parte dell'autorità, dell'obbligo di accertare i fatti e di rispettare il diritto di essere sentito delle parti può in effetti essere eccepita attraverso l'impugnazione della decisione finale (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 18 n. 11; ad art. 61 n. 5 e 14);
che il ricorso va pertanto dichiarato irricevibile;
che la tassa di giustizia è posta a carico del ricorrente, soccombente (art. 28 PAmm); ai fini della sua commisurazione va tuttavia tenuto adeguatamente conto del fatto che il giudizio impugnato indicava, erroneamente, la possibilità di impugnazione dinanzi a questo Tribunale;
Per questi motivi,
visti gli art. 66, 67 LOrd; 3, 18, 28, 44, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia di fr. 100.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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