AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.233
Data decisione, Autorità: 26.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00233
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 giugno 2001 di
__________ rappr. da __________
contro
la risoluzione 30 maggio 2001 (n. 2538) del Consiglio di Stato, in materia di rifiuto dell'assistenza giudiziaria;
viste le risposte:
26 giugno 2001 del Consiglio di Stato,
5 luglio 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ (1963), cittadino italiano, è titolare di un permesso di domicilio con prossimo termine di controllo fissato per il 1° marzo 2003. Il ricorrente è padre di __________ (1991), nata da una relazione con la cittadina elvetica __________. Durante il suo soggiorno in Svizzera, __________ ha interessato in diverse occasioni le autorità di polizia e giudiziarie penali (segnatamente per violazione alla LStup) ed ha contratto un debito complessivo di circa fr. 83'000.– presso l'assistenza pubblica. Per questi motivi, egli è stato minacciato a tre riprese di espulsione dall'autorità competente in materia di stranieri.
B. Il 6 febbraio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha deciso il rimpatrio di __________. L'autorità ha posto in particolare evidenza che, nonostante fosse stato ammonito, l'interessato aveva continuato ad essere a carico dell'assistenza pubblica.
C. a) Contro la predetta decisione __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento. Ha asserito che aveva trovato un posto di lavoro nel giugno 2000 e che non era più a carico dell'assistenza pubblica. Con istanza pedissequa al gravame, egli ha chiesto di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
b) Il 16 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, ritenendo che non fossero più adempiute le condizioni per il rimpatrio del ricorrente, ha annullato la propria decisione in virtù dell'art. 50 PAmm.
c) Il 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame, rifiutando nel contempo di concedere l'assistenza giudiziaria a __________. Il Governo ha ritenuto che, con un reddito netto mensile di fr. 2'108.– e un fabbisogno mensile di fr. 1'932.–, il ricorrente non adempisse i requisiti per considerarlo indigente.
D. Contro la predetta decisione, nella misura in cui gli è stata negata l'assistenza giudiziaria, __________ si aggrava ora davanti a questo Tribunale chiedendone l'annullamento, in via subordinata che gli venga assegnata un'indennità per ripetibili. Sostiene di essere indigente, rilevando che il Consiglio di Stato non ha incluso, nel suo fabbisogno, l'importo di fr. 650.– relativo agli alimenti che egli deve versare mensilmente a sua figlia. Anche in questa sede, egli postula la concessione dell'assistenza giudiziaria.
E. Invitati a formulare osservazioni, sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento si rimettono al giudizio del Tribunale, opponendosi tuttavia all'assegnazione di ripetibili.
Considerato, in diritto
1.2. Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Gli istanti o i ricorrenti privati possono essere dispensati dal pagamento delle spese e dalla prestazione di anticipi, se dimostrano di non possedere mezzi sufficienti per sopperirvi e il ricorso non è manifestamente infondato (art. 30 cpv. 1 PAmm). Tali condizioni sono cumulative. Se le circostanze di fatto e di diritto lo giustifichino, essi possono ottenere anche il gratuito patrocinio; per il resto valgono gli art. 155-162a CPC (art. 30 cpv. 2 e 3 PAmm). Il requisito dell'indigenza è dato quando i mezzi di cui dispone il richiedente non bastano manifestamente alle esigenze elementari della sua normale sussistenza e delle persone a suo carico (DTF 124 I 1; 120 Ia 181, 119 Ia 12; Rep. 1997 215). Il giudizio sull'esistenza di tale presupposto può fondarsi sulla semplice verosimiglianza (DTF 106 Ia 83).
dispone di un reddito medio netto di fr. 2'108.– mensili e non risulta che disponga di sostanza, mentre il suo fabbisogno minimo mensile ammonta a fr. 2'582.– (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1'100.–, locazione fr. 530.– e spese accessorie fr. 70.–, cassa malati fr. 232.–, contributo alimentare in favore di __________ fr. 650.–). Ne consegue che le entrate dell'insorgente sono palesemente insufficienti per provvedere alle spese giudiziarie e di patrocinio. Egli si trova pertanto in uno stato di indigenza. Posto inoltre che il ricorso dinnanzi al Consiglio di Stato non era manifestamente infondato, è quindi a torto che l'Esecutivo cantonale gli ha negato l'assistenza giudiziaria.
Nell'evenienza concreta, Il Governo aveva omesso di inserire nel fabbisogno mensile del ricorrente il contributo alimentare di fr. 650.– in favore di sua figlia __________, cui __________ è tenuto in virtù del contratto da egli sottoscritto e approvato il 24 giugno 1996 dalla Delegazione tutoria del comune di __________ (doc. B).
E' vero che l'accordo citato è stato prodotto soltanto in questa sede. La produzione del citato accordo al Tribunale, dinnanzi al quale possono essere allegati fatti non addotti presso le istanze precedenti, permette comunque sia al ricorrente di rimediare all'omissione (art. 63 cpv. 1 PAmm).
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere accolto senza ulteriore disamina, annullando la cifra 2 della decisione impugnata e riformandola nel senso che __________ è posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Il rappresentante del ricorrente trasmetterà dunque al Consiglio di Stato la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a quella istanza.
Dato l'esito del gravame, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dinnanzi al Tribunale va respinta per i motivi addotti nel considerando 3.1. In effetti, qualora l'insorgente avesse inoltrato la citata convenzione già dinnanzi al Governo, egli avrebbe evitato un'inutile procedura ricorsuale. Per gli stessi motivi, non viene assegnate nemmeno un'adeguata indennità a titolo di ripetibili in questa sede.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 Cost; 9 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 30, 31, 43, 46, 60, 61, 63, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza la decisione 30 maggio 2001 (n. 2538) del Consiglio di Stato è annullata, nella misura in cui nega il ricorrente della concessione dell'assistenza giudiziaria.
§§. Il rappresentante dell'insorgente è invitato a trasmettere al Consiglio di Stato la propria nota professionale relativa alla procedura avanti a quell'istanza.
Non si assegnano ripetibili.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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