AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.231
Data decisione, Autorità: 18.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00231
Lugano 18 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 giugno 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 30 maggio 2001 (n. 2536) del Consiglio di Stato, che ha dichiarato irricevibile il suo ricorso 19 dicembre 2000 contro la decisione 1. aprile 1999 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi, gli ha rilasciato la patente d'esercizio pubblico concernente il ristorante alla __________ a __________;
viste le risposte:
21 giugno 2001 del dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi;
26 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con ricorso 19 dicembre 2000 __________, assistito dall'avv. __________, ha impugnato dinanzi al Consiglio di Stato le decisioni 1. aprile 1999, 1. dicembre 2000 e 12 dicembre 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi, gli aveva rilasciato le patenti d'esercizio pubblico concernenti, rispettivamente, il ristorante alla __________, il locale notturno __________ e il ristorante __________, tutti a __________. L'insorgente ha contestato l'importo delle tasse di rilascio, di fr. 600.--, 1'280.-- rispettivamente 636.--, ed ha chiesto che fossero ridotte a fr. 50.--per ciascun esercizio pubblico.
B. Con risoluzione 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l'impugnativa, nella misura in cui concerneva le decisioni 1. e 12 dicembre 2000. L'ha invece dichiarata irricevibile, poiché tardiva, per quanto riguardava la decisione 1. aprile 1999. Il Governo ha rilevato che quest'ultima non indicava la possibilità di ricorrere contro la stessa, ma che l'insorgente, assistito da un legale, aveva atteso troppo a lungo prima di impugnarla. Il Consiglio di Stato ha posto a carico dell'insorgente una tassa di giudizio di fr. 200.-- ed ha tenuto lo Stato al versamento, in suo favore, di un importo di fr. 300.-- per ripetibili.
C. Con gravame 18 giugno 2001 __________ insorge dinanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo. Egli sostiene che il suo ricorso dinanzi all'autorità inferiore doveva essere considerato tempestivo - e pertanto accolto - anche nella misura in cui riguardava la decisione 1. aprile 1999. Rileva, in particolare, di essere stato reso edotto circa la possibilità di contestare le tasse di rilascio delle patenti solo dopo aver ricevuto l'ultima decisione in merito, del 12 dicembre 2000, e di aver pertanto fatto capo ad un legale solo a partire da quel momento. Il ricorrente chiede che la risoluzione governativa venga modificata di conseguenza. L'insorgente contesta inoltre l'aggravio della tassa di giudizio, che egli chiede venga posta esclusivamente a carico dello Stato, e l'assegnazione, insufficiente, di ripetibili in suo favore.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio dei permessi hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 71 cpv. 3 LEsPub). Il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). Il gravame, ricevibile, in ordine, può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm il ricorso deve essere insinuato all'autorità competente, per iscritto, entro 15 giorni dall'intimazione della decisione impugnata. Il Governo ha pertanto ritenuto che il ricorso inoltratogli da __________ il 19 dicembre 2000 fosse tardivo, nella misura in cui era rivolto contro la tassa di rilascio della patente d'esercizio pubblico relativa al ristorante alla __________ di __________, di fr. 600.--, emessa il 1. aprile 1999, ovvero oltre 20 mesi prima. Asserendo che l'insorgente era assistito da un avvocato, il Governo ha ritenuto che il fatto che la decisione dipartimentale non indicasse il rimedio giuridico, com'è invece previsto dall'art. 26 cpv. 2 PAmm, non permettesse di soprassedere allo stretto soddisfacimento di tale requisito d'ordine. Il ricorrente contesta tuttavia tale assunto, sostenendo di essere stato reso edotto circa la possibilità di contestare le tasse di rilascio delle patenti solo dopo aver ricevuto l'ultima decisione in merito, del 12 dicembre 2000, e di aver pertanto fatto capo ad un legale solo a partire da quel momento.
2.2. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991 N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ). La giurisprudenza ha inoltre stabilito che non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c, con rinvii, a valere anche per le altre enunciazioni che precedono; inoltre la sentenza inedita del Tribunale federale 24 settembre 2001 in re comune di M., consid. 2b con rinvii).
2.3. In concreto, la patente d'esercizio pubblico relativa al ristorante __________ è stata rilasciata a __________ mediante decisione del 1. aprile 1999, la quale fissava anche la relativa tassa, di fr. 600.--. La menzionata decisione non indicava il rimedio giuridico esperibile contro di essa. L'interessato non ha tuttavia reagito nei confronti del tributo esposto per il rilascio della patente, che egli ha anzi invece provveduto a pagare. Ė solo dopo aver ricevuto le patenti d'esercizio pubblico concernenti il locale notturno __________ e il ristorante __________, che fissavano anche le relative tasse di rilascio, del 1. rispettivamente 12 dicembre 2000, che __________ si è attivato per sapere se poteva contestare in via di ricorso l'importo di tali tasse. Tale reazione, ampiamente tardiva, poiché intervenuta ad oltre 20 mesi di distanza dalla decisione 1. aprile 1999, appare tuttavia incompatibile con l'obbligo di diligenza che incombeva all'interessato in quel frangente e non merita, pertanto, tutela. La decisione con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame inoltratogli il 19 dicembre 2000 da __________ contro la decisione 1. aprile 1999 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio dei permessi, aveva rilasciato a quest'ultimo la patente d'esercizio pubblico concernente il ristorante alla __________ a __________ e fissato la relativa tassa deve pertanto essere tutelata. E questo malgrado il Governo abbia addotto, a torto, come motivazione, che l'insorgente era patrocinato da un legale già al momento dell'emanazione della menzionata decisione.
3.1. Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria il Consiglio di Stato può applicare una tassa di giustizia variante tra fr. 10.-- e fr. 10'000.-- (art. 28 cpv. 1 lett. b PAmm). Nel concreto caso il Governo ha imposto al ricorrente il pagamento di una tassa di giudizio di fr. 200.--, tenendo conto della sua parziale soccombenza. Avuto riguardo a tutti gli elementi influenti in merito, determinando la suddetta, senz'altro modesta tassa di giudizio il Governo non è certamente incorso in un abuso del potere d'apprezzamento che gli spettava a questo scopo (art. 61 PAmm).
3.2. In applicazione dell'art. 31 PAmm il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo, agenti quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla controparte. Per la determinazione di questa indennità, ovvero delle ripetibili, è utile riferirsi alla TOA (tariffa dell'ordine degli avvocati del 7 dicembre 1984) onde accertare l'onorario che il patrocinatore della parte vincente potrà esporre al suo cliente (RDAT II-1999 n. 62 consid. 16e; II-1994 N. 12 consid. 5 con rinvii; I-1993 N. 21 consid. 2 e rinvii; Borghi/Corti, op. cit., ad art. 31 N. 3). Al riguardo l'art. 26 TOA rinvia, per le pratiche amministrative, al sistema di base per il calcolo degli onorari sancito agli art. da 8 a 12 TOA. In caso di ricorso - precisa l'art. 29 cpv. 1 TOA - è però dovuto un onorario compreso tra il 20% ed il 70% di quello definito seguendo quel sistema. Per la definizione dell'onorario dovuto dalla parte vincente al suo patrocinatore - e , di conseguenza, delle ripetibili che spettano a questa
In concreto il Governo ha assegnato a favore dell'insorgente, parzialmente vittorioso, un'indennità per ripetibili di fr. 300.--. Trattasi indiscutibilmente di un importo assai modesto, anche se rapportato agli altrettanto modesti valori di causa ed all'investimento di tempo da parte dell'avvocato dell'insorgente. Non bisogna tuttavia perdere di vista i termini entro i quali è stato accolto, parzialmente, il ricorso 19 dicembre 2000 di __________. In effetti, le decisioni 1. dicembre 2000 e 12 dicembre 2000 con cui il dipartimento delle istituzioni, ufficio del permessi, aveva rilasciato le patenti d'esercizio pubblico concernenti, rispettivamente, il locale notturno __________ e il ristorante __________, e fissato le relative tasse di rilascio, di fr. 1'280.--, rispettivamente fr. 636.--, sono state annullate da parte del Governo affinché queste ultime fossero nuovamente fissate in applicazione della modifica degli art. da 94 a 95a RLEsPub entrata in vigore il 1. gennaio 2001, ossia (pochi giorni) dopo l'inoltro del ricorso dinanzi al Consiglio di Stato medesimo. Ora, come conferma la lettera 12 giugno 2001 del menzionato ufficio al patrocinatore del ricorrente (doc. A prodotto in questa sede dal dipartimento), applicando i nuovi parametri, le tasse di rilascio della patente che ne risultano sono identiche, nell'importo, a quelle impugnate ed annullate: l'accoglimento parziale del ricorso non ha dunque arrecato, in realtà, alcun beneficio all'insorgente. Assegnando all'insorgente un'indennità per ripetibili di fr. 300.-- il Consiglio di Stato non ha pertanto commesso, in definitiva, un abuso del potere di apprezzamento che l'art. 31 PAmm gli conferiva allo scopo.
Per questi motivi,
visti gli art. 71 LEsPub, 94 segg. RLEsPub, 3,18, 26, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio, di fr. 300.--, è posta a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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