AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.230
Data decisione, Autorità: 16.04.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00230
Lugano 16 aprile 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 giugno 2001 dell'
contro
la risoluzione n. 2540 del 30 maggio 2001, con cui il Consiglio di Stato si rifiuta di notificare all'ufficio federale ricorrente le sue decisioni concernenti le autorizzazioni rilasciate per il cambiamento di destinazione di edifici ed impianti, situati fuori delle zone edificabili, che fino a quel momento non dispongono di un'utilizzazione abitativa legale (in particolare le autorizzazioni per il cambiamento di destinazione dei rustici);
viste le risposte:
21 giugno 2001 del Dipartimento del territorio, Servizi generali;
22 agosto 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Riallacciandosi a quanto il direttore dell'allora ufficio federale della pianificazione del territorio aveva anticipato al direttore del dipartimento cantonale del territorio il 21 dicembre 1999, con lettera 9 maggio 2001 il capo della sezione giuridica dell'ufficio federale dello sviluppo territoriale (USTE) ha chiesto al servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato di notificare all'ufficio federale stesso le decisioni del Consiglio di Stato concernenti le autorizzazioni rilasciate per il cambiamento di destinazione di edifici ed impianti, situati fuori delle zone edificabili, che fino a quel momento non dispongono di un'utilizzazione abitativa legale (in particolare le autorizzazioni per il cambiamento di destinazione dei rustici). E questo allo scopo di far luce, mediante il ricorso alle istanze giudiziarie, sulle divergenze tra le autorità del Cantone Ticino e l'USTE circa l'interpretazione e l'applicazione del competente diritto materiale federale.
b) Con risoluzione 2540, comunicata con lettera 30 maggio 2001, il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito a tale richiesta, adducendo che l'USTE non potrebbe ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato.
B. a) Con ricorso 14 giugno 2001 l'USTE insorge dinanzi a questo Tribunale. L'insorgente chiede che la risoluzione governativa impugnata venga annullata, che venga accertato il suo diritto di ricorrere contro le decisioni delle istanze cantonali inferiori e del Consiglio di Stato concernenti la conformità alla destinazione della zona di edifici od impianti fuori della zona edificabile nonché autorizzazioni ai sensi degli art. 24-24d LPT, infine di ordinare al Consiglio di Stato ed alle autorità cantonali inferiori di notificargli le relative decisioni.
b) Con risposta 22 agosto 2001 il Governo chiede, in via principale, che il gravame venga dichiarato irricevibile, per assenza di decisione impugnabile e di competenza del Tribunale; in via subordinata che esso venga respinto.
Considerato, in diritto
1.2. Attraverso la risoluzione impugnata il Consiglio di Stato si è rifiutato di dar seguito alla richiesta dell'USTE di notificargli le sue decisioni concernenti, in particolare, le licenze edilizie volte a permettere il cambiamento di destinazione dei rustici, che l'autorità federale intendeva, se del caso, sottoporre alla verifica delle autorità di ricorso giudiziarie circa la loro congruenza con il diritto federale sulla pianificazione del territorio. Rettamente l'autorità intimata ritiene che l'anzidetta risoluzione non costituisca una decisione giusta l'art. 60 cpv. 1 PAmm (cfr. inoltre art. 1 cpv. 1 e 43 PAmm) e 5 PA. In effetti l'atto governativo non era rivolto ad un privato rispettivamente ad un ente pubblico che versasse in una situazione giuridica analoga a quella di un privato. Esso non fissava inoltre, in un singolo caso, un preciso rapporto di diritto pubblico nei confronti del suo destinatario od eventualmente di terze persone: esso non creava, segnatamente, dei diritti o degli obblighi in capo a quest'ultimo o ad altri. Dal tenore della lettera con cui è stata trasmessa la risoluzione non è, peraltro, nemmeno desumibile l'intenzione del Governo di voler emettere un giudizio vincolante per l'USTE. La risoluzione governativa, indirizzata esclusivamente ad un'istanza federale e che aveva valore per un numero indefinito di casi, concerneva piuttosto i rapporti tra le autorità interessate. Non costituiva, invece, decisione. Già per questo motivo, ossia per difetto di oggetto impugnabile, il ricorso va dichiarato irricevibile.
Prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm). Il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo è dato (solo) nei casi previsti dalla legge (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo è quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3). Il ricorrente fonda la competenza del Tribunale sull'art. 21 cpv. 1 LE. Giusta questa disposizione, che regolamenta le impugnazioni in materia edilizia, contro le decisioni del municipio è dato ricorso al Consiglio di Stato, contro le cui decisioni è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. In concreto, il Consiglio di Stato non ha adottato l'avversata risoluzione in veste di autorità di ricorso; per questo motivo non è nemmeno data la competenza del Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni relative alla stessa. Il gravame si appalesa pertanto irricevibile anche sotto questo aspetto.
L'USTE deduce infine la legittimazione a ricorrere dai combinati art. 48 cpv. 4 OPT e 103 lett. b OG, giusta cui esso può interporre ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale in applicazione dell'art. 34 cpv. 1 LPT. A torto, tuttavia. In effetti, come osserva pertinentemente il Consiglio di Stato nella risposta al gravame rinviando ad un recente sentenza inedita del Tribunale federale (1A.172/2000, del 16 novembre 2000, in re USTE c. P. S. e llcc, consid. 2a), in materia di pianificazione del territorio l'USTE non è legittimato a prevalersi dei rimedi di diritto cantonali, poiché la regolamentazione legale non lo abilita a tanto. Il ricorso è dunque irricevibile anche per questo motivo. Per effetto di questo stesso motivo esso si appaleserebbe inoltre infondato nel merito.
Il Tribunale rinuncia al prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli articoli appena ricordati,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva una tassa di giudizio.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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