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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.229
Data decisione, Autorità: 02.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00229
Lugano 2 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 2001 di
contro
la decisione 30 maggio 2001, no. 2583, del Consiglio di Stato che dispone l'esecuzione d'ufficio dell'ordine di ripristino 27 maggio 1993, impartito dal Dipartimento del territorio per dissodamento abusivo;
letti ed esaminati gli atti;
richiamato l'art. 48 PAmm;
ritenuto, in fatto
che con decisione 27 maggio 1993 il Dipartimento del territorio ha ordinato a __________, qui ricorrente, di ripristinare un'area boschiva di ca. 400 mq sui mappali __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, dallo stesso dissodata senza autorizzazione;
che il Consiglio di Stato, con giudicato 1° settembre 1993 rimasto inimpugnato, ha respinto il gravame interposto dall'insorgente contro la decisione summenzionata, la quale è pertanto cresciuta in giudicato;
che, rilevata l'inadempienza del ricorrente, in data 28 aprile 1994, il Dipartimento lo ha formalmente diffidato a procedere all'ordinato ripristino;
che, malgrado i parecchi anni trascorsi, l'insorgente non ha dato seguito a tale ordine;
che il 30 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha deciso l'esecuzione d'ufficio del provvedimento, incaricandone la ditta __________, sulla base del preventivo di spesa allegato alla decisione stessa;
che contro tale risoluzione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, adducendo che l'intervento effettuato, da lui definito "tracciolino di strada", avrebbe, in un primo tempo, goduto del consenso di tutti i vicini interessati e avanzando parimenti una pretesa risarcitoria di fr. 70'000.--;
considerato, in diritto
che, giusta l'art. 48 PAmm, l'autorità di ricorso può, immediatamente o dopo richiamo degli atti, decidere con breve motivazione di respingere il ricorso se esso si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che, in concreto, questo tribunale ha effettivamente provveduto a richiamare gli atti in possesso della Sezione forestale cantonale relativi al procedimento di merito;
che l'atto mediante il quale viene ordinata l'esecuzione per sostituzione non costituisce un provvedimento meramente confermativo, inimpugnabile come tale, bensì una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e 1 PAmm, la quale può dunque essere oggetto di impugnativa (cfr. Bovay, Procédure administrative, p. 299; Grisel, Traité de droit administratif, ed. 1984, p. 638 s.; Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 34);
che, giusta l'art. 44 cpv. 1 LCFo, le procedure in corso prima dell'entrata in vigore di tale legge, avvenuta il 1° marzo 1999, sono concluse in applicazione del diritto anteriore;
che il ripristino di cui è ordinata l'esecuzione d'ufficio risale al 27 maggio 1993, epoca in cui era vigente l'ora abrogata Legge forestale cantonale del 1912 (LCFo-1912), la quale, a differenza dell'attuale art. 42 cpv. 2 LCFo, non prevedeva la facoltà di ricorso a questo tribunale;
che, per quanto possa apparire dubbia, la questione circa la competenza di questo tribunale a giudicare la vertenza in esame può tuttavia rimanere aperta, in ragione dei motivi che seguono;
che l'esecuzione coattiva, da parte del Consiglio di Stato, di un provvedimento ordinato in base alla LCFo è prevista dall'art. 40 LCFo;
che la norma sopra menzionata non fa che riprendere, nell'ambito specifico della protezione delle foreste, il principio generale dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato renitente, enunciato all'art. 34 PAmm, norma tra l'altro applicabile, in assenza di un disposto specifico, sotto il regime della pregressa LCFo-1912;
che, nell'ambito di un ricorso proposto contro la decisione di procedere in via di esecuzione sostitutiva di un ordine di ripristino cresciuto in giudicato, l'obbligato inadempiente non può né rimettere in discussione il provvedimento da eseguire, né contestare le spese preventivate; in linea di massima può soltanto eccepire che l'ordine in questione non costituisce un valido titolo esecutivo (cfr. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürcherischem Recht, N. 672; Borghi/Corti, loc. cit.; STA inedita 7.12.98 in re M. C.);
che, qualora i motivi di ricorso addotti esulino da quelli proponibili nel contesto del relativo gravame, il ricorso deve essere giudicato irricevibile, difettando di un presupposto processuale (cfr. Bovay, op. cit., p. 392 e 397; Kölz / Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, ed. 1998, N. 617);
che, nell'evenienza concreta, l'insorgente non censura la validità formale dell'ordine di ripristino; per quanto è dato di comprendere, egli pretende di aver proceduto al dissodamento con il consenso dei proprietari confinanti ed avanza una, non meglio precisata, richiesta di risarcimento per fr. 70'000.--;
che, in esito a quanto precede, il ricorso deve essere dichiarato irricevibile per la manifesta improponibilità dei motivi sollevati e delle domande poste a giudizio;
che, a titolo puramente abbondanziale, si osserva comunque come l'assenso dei proprietari dei fondi dissodati nulla muta in punto all'ossequio delle restrittive condizioni imposte dall'art. 5 LFo, per ammettere deroghe al divieto generale di dissodamento;
che la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 40, 42 cpv. 2, 44 cpv. 1 LCFo; 3, 28, 34, 43, 48, 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 400.--, sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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