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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.228
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00228
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 15 giugno 2001 di
contro
la decisione 6 giugno 2001, no. 2635, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 21 luglio 1997, con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza edilizia per la formazione di una cantina-deposito fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF), limitatamente al dispositivo no. 2 (tassa di giustizia e spese);
vista la risposta 26 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 marzo 1991, senza sottoporre la richiesta alle autorità cantonali, il municipio di __________ ha rilasciato a __________, qui ricorrente, la licenza edilizia per la formazione di muri di sostegno e di un piazzale per l'atterraggio di elicotteri sul mappale no. __________ RF, sito fuori zona edificabile;
che, quale condizione particolare, la licenza ha imposto il colmataggio dello spazio che si sarebbe venuto a creare tra due muri di sostegno paralleli, distanti circa 2 m l'uno dall'altro e con una differenza di altezza di circa 2,15 m;
che il 16 maggio 1997, l'insorgente ha presentato una domanda di costruzione per la formazione di un locale deposito-cantina tra i due muri in oggetto, mediante la posa di una copertura di circa 12 mq con correntini di legno e piodelle di ardesia;
che il 21 luglio 1997 l'esecutivo comunale ha negato il permesso richiesto, accogliendo le opposizioni di un vicino, che ha rilevato la mancata effettuazione del colmataggio imposto con la precedente licenza, e del Dipartimento del territorio, secondo cui la costruzione non rispetterebbe le prescrizioni applicabili agli edifici fuori zona edificabile;
che contro tale provvedimento l'interessato si è aggravato davanti al Consiglio di Stato, postulandone l'annullamento; in sostanza, egli ha addotto la necessità di disporre di detto locale quale accessorio del rustico insistente sul fondo, divenuto abitazione primaria, lamentando la penuria di spazi da adibire a deposito;
che, dopo un periodo di sospensione della pratica di oltre tre anni, il 6 giugno 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame; ritenuta l'opera non conforme alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione, il Governo ha giudicato che la stessa non avrebbe potuto nemmeno beneficiare di un'autorizzazione eccezionale; l'insorgente è inoltre stato condannato al pagamento di fr. 800.-- per spese e tassa di giudizio;
che con impugnativa 15 giugno 2001 __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando una riduzione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico, eccessive, a suo dire, per rapporto all'oggetto della domanda di costruzione;
che il Consiglio di Stato sollecita, per contro, la reiezione del gravame, rilevando il dispendio di tempo procurato dall'esame della vertenza e la relativa complessità delle questioni giuridiche affrontate;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine, essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo data (art. 21 cpv. 1 LE), la legittimazione attiva del ricorrente certa (art. 21 cpv. 2 LE e 43 PAmm) ed il gravame tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm); il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che giusta l'art. 28 PAmm l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante da fr. 10.-- a fr. 5'000.--, rispettivamente fr. 10'000.--, a seconda della natura pecuniaria o meno del procedimento amministrativo;
che la tassa di giustizia va posta, di regola, a carico della parte soccombente e deve rispettare i principi di copertura dei costi e di equivalenza (Borghi / Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 28 PAmm, N. 2); la tassa applicata deve in particolare risultare adeguatamente commisurata al dispendio amministrativo occasionato dall'impugnativa;
che nella determinazione della tassa di giustizia l'autorità decidente fruisce di un ampio margine discrezionale, il cui esercizio può essere censurato da parte delle istanze di ricorso soltanto nella misura in cui configuri gli estremi di una violazione del diritto, sotto il profilo di un abuso del potere d'apprezzamento (cfr. Borghi / Corti, loc. cit.);
che, nel concreto caso, la soccombenza integrale dell'insorgente in sede governativa è pacifica ed incontestata;
che, alla luce dei criteri in base ai quali devono essere imposte le tasse di giustizia, non appare di decisivo rilievo la circostanza invocata dal ricorrente, secondo cui la domanda di costruzione concerne unicamente una copertura di 12 mq;
che, per la verità, l'istanza inferiore ha dovuto verificare anche il precedente intervento edilizio concernente i muri di sostegno e la piazza di atterraggio per gli elicotteri, atteso che il vicino, opponente in sede comunale, ha censurato il mancato rispetto delle condizioni a suo tempo apposte;
che, inoltre, l'evasione del gravame ha comportato l'esperimento di un sopralluogo a __________, peraltro auspicato dall'insorgente stesso;
che, dal lato giuridico, la pronuncia governativa ha richiesto l'esame della conformità della prevista costruzione con i disposti legali relativi agli edifici siti fuori zona edificabile, sia secondo il regime giuridico entrato recentemente in vigore, sia giusta il pregresso quadro normativo;
che siffatto esame di merito è risultato di una certa complessità, poiché ha imposto di valutare l'opera in discussione sotto svariati profili, non sempre di immediata evidenza, come attesta, del resto, la relativa estensione del giudizio reso;
che la presente vertenza non si apparenta con la precedente impugnativa inoltrata dal ricorrente a questo Tribunale; in tale circostanza la tassa di giustizia applicata dal Consiglio di Stato era stata ridotta da fr. 800.-- a fr. 400.--, in funzione della soccombenza solo parziale dell'insorgente e tenendo conto che la pratica aveva potuto essere evasa senza esperire atti istruttori e non presentava difficoltà dal lato giuridico (cfr. STA inedita 23 aprile 2001, no. inc. 52.00.319);
che, sulla scorta di quanto precede, la tassa di giustizia decisa al Consiglio di Stato, pur essendo invero piuttosto elevata per rapporto alla prassi di tale autorità, non appare lesiva del principio di equivalenza, né, tantomeno, procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva al Governo, in ordine alla sua determinazione;
che il ricorso deve pertanto essere respinto, con seguito di tasse e spese anche in questa sede (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 43, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia, di fr. 600.--, è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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