AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.226
Data decisione, Autorità: 15.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00226
Lugano 15 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 12 giugno 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 22 maggio 2001 (n. 2403) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 2 novembre 2000 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca di un permesso di dimora;
viste le risposte:
20 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
26 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La cittadina polacca __________ (1962) è entrata la prima volta in Svizzera nel 1990 per lavorare come artista in diversi locali notturni. Il 24 novembre 1992, la ricorrente si è sposata con il cittadino italiano __________ (1961), domiciliato nel nostro Paese. Per vivere con suo marito, l'allora Sezione degli stranieri (ora: permessi e immigrazione) ha rilasciato all'interessata un permesso di dimora. Anche la figlia di primo letto dell'insorgente, __________ (1982), ha ottenuto un permesso di soggiorno per vivere insieme a sua madre. Il 29 maggio 1996 la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda di rinnovo del permesso di dimora della ricorrente, in quanto essa viveva separata dal marito. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato. Il 28 maggio 1997 il Tribunale federale ha dichiarato irricevibile il ricorso interposto contro la citata risoluzione governativa. Il 16 ottobre 1997, l'interessata ha divorziato. Su richiesta dell'insorgente, il dipartimento ha in seguito prorogato eccezionalmente al 23 gennaio 1998 il termine per lasciare il territorio cantonale unitamente a sua figlia.
b) Il 16 gennaio 1998, la ricorrente si è sposata a __________ con il cittadino elvetico __________ ed ha ottenuto un nuovo permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con ultima scadenza al 16 gennaio 2001. I coniugi, insieme a __________, hanno inizialmente abitato in via __________. Il 1° luglio 1998, essi si sono trasferiti in via __________. Il 1° maggio 2000 __________ ha lasciato l'appartamento coniugale ed è andata a vivere con __________ in via __________ presso il fidanzato di quest'ultima, __________ (1975). Il 1° settembre 2000, il marito dell'insorgente si è trasferito in Italia, a __________.
B. Il 2 novembre 2000 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto l'istanza presentata il 20 settembre precedente da __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo nel permesso di dimora, fissandole un termine con scadenza il 16 gennaio 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha ritenuto che con la partenza del marito per l'estero, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso alla ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 8 CEDU, 4, 7, 9, 12, 16 LDDS e 8 ODDS.
C. a) Contro tale provvedimento, il 17 novembre 2000 __________ è insorta dinnanzi al Consiglio di Stato. In fase istruttoria, il Governo ha trasmesso alla ricorrente il seguente rapporto di Polizia cantonale (v. rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001):
"Gli accertamenti esperiti ci hanno permesso di stabilire che __________, dopo aver risieduto per circa tre mesi a __________ in ____________________, il 01.12.2000 tornò a __________ e si notificò presso il controllo abitanti. Nella circostanza comunicò che sarebbe andato a risiedere in via __________ presso __________. A quell'indirizzo già abitavano la moglie e la di lei figlia. Da quanto si è potuto appurare fu una dichiarazione di comodo. Contrariamente alla __________ che colà vive in modo regolare, l'interessato non vi ha mai messo piede. Sono stati eseguiti dei controlli in momenti alterni, sia di giorno sia di sera, ma con esito negativo. Pure il vicinato non ha mai avuto modo di notarlo. Da parte dell'ufficio assistenza di __________, ci fu riferito che l'interessato si era presentato per avere informazioni circa la possibilità di ricevere detta indennità, nella circostanza affermò che risiedeva a __________ presso i suoi genitori. Si è perciò provveduto a far eseguire dei controlli in quella località, ma la sua presenza fu notata solo saltuariamente. Non siamo riusciti a stabilire dove abiti, ma senza paura di essere smentiti possiamo affermare che non divide un appartamento con la moglie. In modo del tutto confidenziale, apprendemmo da un addetto delle PTT di __________ che __________ aveva una casella postale presso l'ufficio di __________. Informazione verificata. In effetti, è affittuario di una casella postale presso l'ufficio predetto che vuota giornalmente. Il nostro informatore aggiunse che tempo addietro era stata consegnata sua corrispondenza in via __________ e che a seguito di ciò __________ ebbe a reclamare poiché con quelle persone lui non aveva nulla a che fare".
Il rapporto è stato contestato dall'interessata.
b) Con giudizio 22 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione dipartimentale. Dopo aver lasciato indeciso se i coniugi __________ avessero contratto un matrimonio fittizio, ha ritenuto che non sussistesse più, tra di essi, un legame sentimentale. Ha evidenziato che l'asserita ripresa della vita in comune a partire dal 1° dicembre 2000 era stata confutata dagli accertamenti della Polizia cantonale effettuati dal febbraio all'aprile 2001. Ha quindi considerato manifestamente abusivo, da parte dell'insorgente, appellarsi a tale connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che essa non potesse invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. A titolo "marginale", il Consiglio di Stato ha ritenuto che la ricorrente adempisse pure i presupposti per l'espulsione per non essersi comportata in modo corretto durante il suo soggiorno nel nostro Paese. In particolare, le ha rimproverato di essere stata condannata penalmente nel 1994 e 1996 per circolazione in stato di ebrietà segnatamente, per aver avuto a carico diverse procedure contravvenzionali, per aver cambiato 9 posti di lavoro e per essere rimasta disoccupata, complessivamente, durante oltre 3 anni e mezzo (art. 10 cpv. 1 lett. a/b LDDS).
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora. In via subordinata, chiede che gli atti vengano rinviati all'autorità inferiore, affinché istruisca la causa in modo completo ed oggettivo. Secondo l'insorgente, la decisione impugnata è arbitraria e contraria alla buona fede. Sostiene che il Governo ha violato il suo diritto di essere sentita, poiché essa aveva contestato il rapporto di Polizia cantonale e aveva offerto diversi mezzi di prova per confutare tali accertamenti. Adduce in seguito che non vi sono elementi atti a comprovare la conclusione di un matrimonio fittizio: precisa, in particolare, di aver conosciuto e iniziato a frequentare il marito anni prima della celebrazione delle nozze e ritiene che la differenza di età non sia determinante. Contesta poi di richiamarsi al vincolo matrimoniale in maniera abusiva, sostenendo che la separazione era dovuta a motivi professionali. Afferma che suo marito è tornato a vivere insieme a lei nell'appartamento di __________ dal dicembre 2000, riconoscendo tuttavia che egli pernotta a volte a __________ per assistere i suoi genitori ultraottantenni. Secondo l'insorgente, il vincolo coniugale è dunque solido e i controlli esperiti dalla polizia non provano alcunché, in quanto superficiali, saltuari e fuorvianti. Invoca la protezione della sua vita privata e famigliare sancita dall'art. 8 CEDU. Contesta infine di adempiere i presupposti per l'espulsione dal territorio cantonale.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Consiglio di Stato sia il dipartimento con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. A ben guardare, la decisione 2 novembre 2000 adottata dal dipartimento si configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al 16 gennaio 2001, che __________ deteneva in quel momento. Contro questo genere di provvedimenti è, in linea di principio, proponibile il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 101 lett. d OG). Sennonché, l'autorizzazione di soggiorno di cui beneficiava l'insorgente è scaduta prima dell'inoltro del ricorso. Dato che la ricorrente non ha un interesse pratico e attuale a impugnare tale decisione, il gravame è pertanto divenuto privo di oggetto.
1.3. Il giudizio impugnato non concerne tuttavia solo la revoca, ma si riferisce anche al rifiuto di rinnovare a __________ il permesso di dimora di cui era titolare. Occorre dunque esaminare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile sotto questo profilo.
Giusta l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio.
Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
Non esiste alcun trattato conchiuso tra la Polonia e la Svizzera dal quale potrebbe scaturire un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di soggiorno.
Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg. consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico dal 16 gennaio 1998. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di dimora. Pertanto, potendo la decisione impugnata essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Come si vedrà in appresso, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 29 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re Moretti). La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti. In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite, l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
2.3. Il Consiglio di Stato ha chiesto alla Polizia cantonale di accertare se i coniugi __________ fossero tornati a vivere insieme. Esperite le necessarie indagini, l'esecutivo cantonale ha trasmesso all'insorgente il rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001. Nel proprio giudizio il Governo ha ritenuto che il ricorso potesse essere evaso sulla scorta degli atti annessi all'incarto, integrati dal complemento istruttorio che aveva esperito d'ufficio, senza dover assumere ulteriori mezzi di prova, in gran parte offerti in modo generico da __________. Ha in particolare rilevato che l'audizione del marito dell'insorgente non appariva idonea, in quanto eccessivamente coinvolto nella vicenda. Siffatta motivazione, pertinente, basta a giustificare il rifiuto, da parte dell'Esecutivo cantonale, di procedere ad ulteriori accertamenti. Del resto, anche senza il contestato rapporto di esecuzione 25 aprile 2001 della Polizia cantonale, gli atti di causa permettono di farsi un'idea più che precisa circa la situazione dei coniugi dal profilo relazionale. Questo Tribunale rinuncia pertanto ad esperire un'istruttoria per le stesse ragioni.
Come indicato in precedenza (consid. 1.3.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto - soggiunge il cpv. 2 della medesima norma - non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a. ed., N. 597 segg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6a. ed., N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
In concreto, il Consiglio di Stato, nonostante abbia ritenuto che vi fossero alcuni indizi di matrimonio fittizio (differenza di età tra i coniugi, breve relazione prematrimoniale e nozze contratte repentinamente poco prima del termine di partenza impostole dal dipartimento per lasciare il territorio cantonale; v. risoluzione ad F.1., pag. 11), ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto nell'invocare il vincolo coniugale. Cadono pertanto nel vuoto gli argomenti addotti dalla ricorrente, al fine di confutare l'esistenza della natura fittizia del vincolo coniugale.
5.1. Il 1° maggio 2000 __________ ha lasciato l'abitazione coniugale di via __________, unitamente a sua figlia __________, e si è trasferita in un appartamento di tre locali situato in via __________, sempre a __________, locato il 28 aprile precedente da __________. Il 31 agosto 2000 __________ ha notificato all'Ufficio controllo abitanti di __________ la sua partenza, il giorno successivo, da via __________ alla volta di __________, indicando quale recapito per la corrispondenza la casella postale n. __________ di __________ (v. notifica di partenza del marito della ricorrente). Il 1° settembre 2000 __________ ha, dal canto suo, dichiarato alla locatrice che presso di lui alloggiavano solo la ricorrente e __________ (v. scritto allegato al contratto di locazione).
5.2. I coniugi __________ si sono dunque separati il 1° maggio 2000. La dichiarazione 31 agosto 2000 del marito della ricorrente, secondo il quale egli alloggiava in via __________ presso __________, è stata smentita sia da quest'ultimo sia dall'insorgente (v. anche scritto 15 settembre 2000 di __________ all'Ufficio regionale degli stranieri di __________). __________ si è trasferito a __________ - a suo dire per lavoro
Gli accertamenti predisposti dal Consiglio di Stato tramite la Polizia cantonale non erano dunque necessari per confermare il provvedimento dipartimentale. Il rapporto di esecuzione del 25 aprile 2001 non fa altro che confermare le precedenti conclusioni.
5.3. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno della ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore.
Infine, l'insorgente non può invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Ora, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, l'interessato deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito __________. La ricorrente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in Patria, dove è nata, cresciuta, e risiedeva prima di entrare in Svizzera.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso dev'essere respinto, senza che sia necessario verificare se l'insorgente adempia pure i presupposti per un'espulsione, così come addotto dal Consiglio di Stato e contestato dall'interessata. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 9, 29 Cost; 1, 4, 7, 9, 12 LDDS; 8 ODDS; 6, 8 CEDU; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________ (23 dicembre 1962), cittadina polacca, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 31 dicembre 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.–, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, a Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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