AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.222
Data decisione, Autorità: 21.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00222
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 11 giugno 2001 del
contro
la decisione 28 maggio 2001, no. 357, con la quale il Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni, ha concesso a __________, l'autorizzazione per la posa di due insegne sullo stabile sito sulla part. no. __________ RF di __________;
viste le risposte:
25 giugno 2001 di __________;
2 luglio 2001 del Dipartimento del territorio, Divisione delle costruzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 aprile 2001 , qui resistente, ha richiesto l'autorizzazione per esporre, oltre a due indicatori di direzione turistici alberghieri, due tavole non illuminate, recanti la dicitura " albergo garni", su due facciate dello stabile nel quale svolge la propria attività professionale, in territorio di __________;
che, con risoluzione 19 aprile 2001, il municipio di __________ ha preavvisato favorevolmente, previo abbandono della dicitura "albergo", la posa della segnaletica nonché di una delle due insegne, opponendosi tuttavia all'esposizione della tavola sul lato ovest dell'edificio, in quanto deturpante per il nucleo vecchio del villaggio;
che in data 3 maggio 2001 la Commissione per la protezione delle bellezze naturali e del paesaggio (CBN) ha avvallato la posa di entrambe le insegne;
che il 28 maggio 2001 la Divisione delle costruzioni ha rilasciato l'autorizzazione per tutte le tavole indicatrici e pubblicitarie richieste, con la modifica del testo in "__________";
che contro questa risoluzione l'11 giugno 2001 il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone la modifica nel senso indicato nel preavviso municipale e ribadendo le ragioni di natura estetica già addotte;
che all'accoglimento dell'impugnativa si sono opposte __________ e la Sezione dell'esercizio e della manutenzione, la quale ha, in particolare, sollevato dubbi circa la legittimazione attiva del ricorrente;
che, preso atto delle argomentazioni formulate in sede di risposta, il comune di __________, il 9 luglio 2001, ha presentato un allegato di replica;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 17 LIns;
che la legittimazione attiva va valutata giusta l'art. 43 PAmm, secondo cui hanno qualità per interporre ricorso persone o enti pubblici lesi direttamente nei loro legittimi interessi dalla decisione impugnata;
che, in particolare, per quanto concerne un ente pubblico, la legittimazione a ricorrere viene riconosciuta quando lo stesso appartiene a quella limitata cerchia di persone collegate con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto particolarmente stretto ed intenso, tale da farlo apparire portatore di un interesse diretto, attuale e concreto a dolersi dell'illegittimità dell'atto per il pregiudizio che effettivamente gli arreca (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 8 ad art. 43);
che, secondo la costante giurisprudenza di questo Tribunale, i comuni non adempiono i suddetti requisiti nell'ambito di autorizzazioni rilasciate dalle autorità cantonali per la posa di insegne, a meno che, beninteso, siano essi stessi i destinatari in senso materiale della decisione impugnata (cfr. RDAT II-1994, N. 21; STA inedita 7.11.2000, in re Comune di G.);
che tale prassi merita conferma anche nel caso di specie, poiché la situazione giuridica dell'insorgente non si differenzia da quella dei singoli membri della collettività a favore della quale interviene, non potendo vantare un rapporto particolarmente stretto ed intenso con l'oggetto dell'avversata decisione;
che nemmeno può essere ravvisato un interesse legittimo nella violazione dell'autonomia decisionale dell'autorità comunale, in quanto, nella materia in esame, le competenze di tale autorità si limitano alla formulazione di un semplice preavviso (art. 13 LIns);
che, foss'anche ricevibile nel merito, l'ossequio del PR locale, invocato dall'insorgente, esulerebbe dall'esame che dev'essere effettuato nella procedura in oggetto;
che l'impugnativa deve pertanto essere respinta in ordine, poiché irricevibile per difetto di legittimazione attiva;
che, di conseguenza, non occorre dar seguito allo scritto di replica 9 luglio 2001 del municipio di __________;
che si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia, non essendo il comune insorto a tutela di suoi interessi economici (art. 28 PAmm);
Per questi motivi,
visti gli art. 13 e 17 LIns; 3, 18, 28, 43 e 60 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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