AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.207
Data decisione, Autorità: 24.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00207
Lugano 24 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 1 giugno 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 15 maggio 2001 (n. 2279) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 30 marzo 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di revoca del permesso di dimora;
viste le risposte:
8 giugno 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il cittadino italiano __________ (1948) si è sposato il 22 dicembre 1997 a __________ con la cittadina germanica __________ (1956), domiciliata nel nostro Paese. A partire da quella data, per vivere insieme alla moglie, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato, con prossima scadenza fissata per il 21 dicembre 2001. Di professione rappresentante di commercio, durante il suo soggiorno in Svizzera __________ ha cambiato diversi posti di lavoro. Il 9 marzo 2001, egli ha comunicato all'Ufficio regionale degli stranieri di __________ che viveva separato dalla moglie.
B. Il 30 marzo 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere la modifica dei dati relativi all'indirizzo e al posto di lavoro nel permesso di dimora, fissandogli un termine con scadenza il 31 maggio 2001 per lasciare il territorio cantonale. L'autorità ha ritenuto che, non vivendo più insieme alla moglie dal 1° marzo precedente, non sussistessero più le condizioni per le quali era stato concesso il permesso al ricorrente per soggiornare in Svizzera. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 12, 16, 17 LDDS e 8 ODDS.
C. Con giudizio 15 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo, dopo aver ribadito i motivi addotti dal dipartimento, ha soggiunto che il fatto di avere un lavoro non poteva giovare al ricorrente, poiché l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Sostiene di aver diritto a un permesso di dimora, dal momento che non è stata avviata alcuna pratica di separazione legale o di divorzio e non esclude di riconciliarsi con sua moglie. Rileva che il nuovo di diritto di famiglia non prevede più la necessità che i coniugi costituiscano un domicilio comune. Ritiene inoltre che la decisione impugnata violi il principio della proporzionalità in quanto non tiene conto della sua età, delle sue difficoltà di reinserimento professionale e che egli ha già lavorato in Svizzera come frontaliero durante una decina d'anni. Sottolinea di essersi sempre comportato correttamente e di non essere mai stato a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione. Chiede che venga conferito l'effetto sospensivo al gravame.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone la Sezione dei permessi e dell'immigrazione, con argomenti di cui si dirà, se necessario, in seguito. Anche il Consiglio di Stato propone di respingere il gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della propria decisione.
Considerato, in diritto
1.2. Il ricorso di diritto amministrativo è, in linea di principio, ammissibile dinnanzi all'alta Corte federale contro la revoca di permessi (cfr. art. 101 lett. d in relazione con l'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG). Di conseguenza, anche la competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata dall'insorgente è data.
1.3. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
L'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS dispone che lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto alla proroga del permesso di dimora, fintanto che vive con il coniuge. In altre parole, la comunità coniugale deve sussistere sia giuridicamente che di fatto.
In concreto, __________ è entrato in Svizzera nel dicembre 1997 per vivere con sua moglie __________. Per questo motivo, egli ha ottenuto un permesso di dimora sulla base dell'art. 17 cpv. 2 LDDS. Quantomeno dal 1° marzo 2001, tuttavia, i coniugi __________ non formano più una comunione domestica e non vi sono inoltre elementi atti a ritenere che la separazione sia provvisoria. Difatti, l'insorgente è andato a vivere a __________, mentre la sua consorte è rimasta nell'appartamento coniugale di __________. Ne consegue che è venuto meno lo scopo del soggiorno del ricorrente in Svizzera e con esso la ragione che a suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora in suo favore. Non permette di mutare il giudizio il fatto che il diritto di famiglia permetta ai coniugi di vivere con i domicili separati.
Occorre ora verificare la legalità del provvedimento di revoca del permesso pronunciato dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
4.1. L'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS dispone che il permesso di dimora può essere revocato, tra l'altro, quando non venga adempiuta una condizione imposta all'atto della sua concessione. In materia di ritiro dei permessi accordati a persone straniere, la LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto sotto i profili dell'eccesso o dell'abuso di potere.
4.2. __________ risiede stabilmente nel nostro Paese soltanto da quattro anni, a seguito del matrimonio con una cittadina germanica titolare di un permesso C. E' solo per questo motivo che egli è stato autorizzato a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera. Il fatto che egli abbia lavorato in Svizzera per un decennio durante gli anni '70 in qualità di frontaliero, non è dunque di decisivo rilievo. Il ricorrente ha 53 anni e non ha mai fatto capo alle indennità di disoccupazione. Non si può escludere che, rientrando in Italia ed abbandonando l'attuale posto di lavoro in Ticino, possa incontrare qualche difficoltà di reinserimento professionale. Il dipartimento ha tuttavia già osservato che la decisione di revoca impugnata non precluderà al ricorrente la possibilità di riottenere un permesso per confinanti.
4.3. Sulla scorta di quanto precede, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione non ha pertanto disatteso le disposizioni legali invocate, revocando il permesso di dimora ad __________. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura adottata.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 2, 17 cpv. 2 LDDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3, 101 lett. d OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 800.–, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster