AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.206
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00206
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 31 maggio 2001 di
contro
la decisione 8 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2174) che respinge le impugnative presentate da tre opponenti, fra cui l'insorgente, avverso la licenza edilizia 17 febbraio 2000 rilasciata dal municipio di __________ a __________ per la costruzione di due stabili d'appartamenti in località __________ (part. __________ e __________ RF);
viste le risposte:
11 giugno 2001 del municipio di __________;
15 giugno 2001 di __________;
19 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
21 giugno 2001 del Dipartimento del territorio, UDC;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 29 aprile 1999 __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire due blocchi di cinque appartamenti su due fondi in pendio (part. __________ e __________ RF), situati in località __________ (zona R3). Gli edifici, strutturati su tre livelli fuori terra, verrebbero a sorgere a 6 m dal limite del bosco che sovrasta il confine a monte dei fondi. Il primo blocco (stabili C e D) verrebbe a sorgere sulla part. n. __________ di 3850 mq, ancora ampiamente inedificata, mentre il secondo (stabili A e B) verrebbe ad insistere sulla part. __________, di appena 600 mq, grazie al trasferimento d'importanti quantità edificatorie dal fondo contermine.
Alla domanda si sono opposti diversi vicini, fra cui il ricorrente __________, che ha in particolare contestato la richiesta di deroga alla distanza dal bosco.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 17 febbraio 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, concedendo la deroga auspicata e respingendo le opposizioni dei vicini.
C. Con giudizio 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo a sua volta le impugnative contro di esso inoltrate dagli opponenti.
In relazione alla distanza dal bosco, il Governo ha ritenuto giustificata la concessione di una deroga al fine di evitare un'eccessiva compromissione delle possibilità edificatorie dei fondi.
D. Contro il predetto giudizio governativo, il soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza edilizia.
Riassunti i fatti determinanti, l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza per contestare l'insussistenza dei presupposti per la concessione di una deroga. La situazione, allega, non sarebbe per nulla eccezionale. Tanto meno quando si consideri che lo stabile previsto sulla part. __________ RF si avvale di un significativo trasferimento di quantità edificatorie dalla vicina part. __________ RF.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che non formula osservazioni.
Il municipio si rimette invece al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo.
__________, dal canto suo, contesta le tesi del ricorrente con argomenti che per quanto necessario saranno discussi nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Le norme sulle distanze dal bosco perseguono scopi di polizia edilizia e scopi di polizia forestale. Come norme di polizia edilizia servono a proteggere le costruzioni dai pericoli derivanti dalla caduta di alberi, dagli incendi, dall'umidità e dall'ombra. Come norme di polizia forestale mirano invece a salvaguardare l'area forestale dagli inconvenienti derivanti da un'eccessiva vicinanza delle costruzioni (FF 1988 III 162; Schürmann/Hänni, Planungs-, Bau- und besonderes, Umweltschutzrecht, III ed., 330 seg.).
L'art. 19 cpv. 1 NAPR di __________ prescrive che tutte le costruzioni devono distare almeno 8 m dal bosco. Nella misura in cui si pone in contrasto con il prevalente diritto cantonale, la norma è inapplicabile. Per principio fa stato la distanza minima di 10 m fissata dall'art. 6 cpv. 2 LCFo.
2.2. L'art. 6 cpv. 3 LCFo permette tuttavia al municipio di concedere deroghe sino a 6 m in casi eccezionali e con il consenso dell'autorità cantonale.
In quest'ordine di idee, l'art. 19 cpv. 2 NAPR di __________ abilita il municipio, sentito il preavviso dell'autorità forestale, a ridurre la distanza sino a 6 m, qualora il rispetto della distanza di 10 m rendesse praticamente inedificabile il fondo.
Le disposizioni sulla concessione di deroghe mirano ad attenuare il rigore della legge, quando l'applicazione al caso particolare della regola che questa sancisce non è giustificata dal profilo degli interessi tutelati (DTF 112 I b 53; RDAT 1993 I n. 39; Scolari, Commentario, II ed., ad art. 2 LE n. 692 seg.; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 37 B I seg.; Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Erg. Bd., ibidem).
Riservato il caso in cui i presupposti per la concessione di deroghe siano enumerati dal diritto positivo, oltre ad una base legale, la concessione di deroghe presuppone l'esistenza di una situazione eccezionale, tale da far apparire eccessivo per rapporto all'interesse generale il sacrificio imposto al singolo dall'applicazione rigorosa della legge. Se sia data una situazione eccezionale suscettibile di giustificare la concessione di deroghe è essenzialmente questione di diritto. Quali provvedimenti debbano essere adottati per mitigare il rigore della legge in casi eccezionali è invece questione ampiamente rimessa all'apprezzamento dell'autorità che concede la deroga. L'esistenza di una situazione eccezionale è pertanto esaminata liberamente da parte delle istanze di ricorso. L'estensione della deroga può invece essere censurata da parte del Tribunale cantonale amministrativo unicamente nella misura in cui integra gli estremi della violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Dato che l'art. 19 cpv. 2 NAPR fa dipendere la concessione di deroghe dall'inedificabilità del fondo derivante dal rispetto della distanza di 10 m, il municipio avrebbe dovuto limitarsi a verificare se questo presupposto fosse soddisfatto. Le conclusioni tratte dall'autorità comunale, con il consenso dell'autorità forestale, a favore della concessione di una deroga non possono comunque essere condivise.
3.2. Il lato dei fondi rivolto verso il bosco è quasi rettilineo e parallelo al limite del bosco. Il confine dei fondi ed il limite del bosco non presentano irregolarità suscettibili di pregiudicare un razionale sfruttamento del terreno, imponendo particolari arretramenti. Nemmeno la morfologia del terreno pone particolari limiti.
La fascia di rispetto dell'area boschiva, larga 10 m, grava inoltre sui fondi soltanto nella misura di m 8.50, perché la differenza (m 1.50) è assorbita da un passo pubblico che corre lungo il limite del bosco.
3.3. Dedotta la distanza dal bosco che la grava direttamente e quella dal confine (m 4) verso il fondo sottostante (part. __________ RF), la part. __________ RF, nel suo punto di minor larghezza, presenta comunque ancora una fascia di terreno edificabile larga almeno 11 m; misura, questa, che non pregiudica in modo intollerabile lo sfruttamento del fondo a fini edilizi, secondo i parametri di zona. Prova ne è che gli stabili A e B del progetto in esame potrebbero al limite essere spostati di alcuni metri verso W/SW, in modo da rendere superflua, almeno per questa parte dell'intervento, la concessione di una deroga alla distanza dal bosco. Il fatto che vengano ad invadere maggiormente la vicina part. __________ RF non è di rilievo, poiché questo fondo appartiene alla stessa resistente.
Né va dimenticato, nell'ambito dell'esame del requisito posto dall'art. 19 cpv. 2 NAPR, che l'edificazione degli stabili A e B del complesso immobiliare in discussione comporta il trasferimento di importanti quantità edificatorie dalla part. __________ alla part. __________ RF.
3.4. Ancor meno giustificata è la concessione della deroga censurata in quanto riferita agli stabili C e D. Le ragguardevoli dimensioni del terreno, in gran parte ancora libero da costruzioni, portano a considerare del tutto gratuita ed ingiustificata la concessione della deroga in contestazione. L'angolo E della part. __________ RF, che si incunea nella part. __________ non costituisce un ostacolo insormontabile, poiché tanto verso N, quanto verso S l'ampiezza del terreno lascia spazio a sufficienti possibilità edificatorie.
3.5. Tanto per la part. __________, quanto per la part. __________ RF, non è quindi minimamente soddisfatto il requisito posto dall'art. 19 cpv. 2 NAPR, che permette di concedere deroghe alla distanza minima dal bosco soltanto quando il rispetto di questo parametro rende praticamente inedificabile il fondo.
La tassa di giustizia è posta a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 17 LFo; 6 LCFo; 19 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la licenza edilizia 17 febbraio 2000 rilasciata dal municipio di __________ a __________;
1.2. la decisione 8 maggio 2001 (n. 2174) del Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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