AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.204
Data decisione, Autorità: 19.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00204-208-215
Lugano 19 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi
a) 30 maggio 2001 di ____________________patr. da: st.leg. __________ b) 31 maggio 2001 del
c) 5 giugno 2001 di ____________________patr. da: avv. __________
contro
la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2259) che accoglie parzialmente l'impugnativa presentata da __________ e __________ avverso la licenza edilizia 20 ottobre 1999 rilasciata dal municipio di __________ a __________, __________, , __________ e __________ per costruire quattro case d'abitazione monofamiliari in località __________ / (part. n. __________, __________, __________ e __________ RF);
viste le risposte:
12 giugno 2001 di __________;
12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
19 giugno 2001 del municipio di __________
al ricorso sub. a)
6 giugno 2001 di __________;
12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
21 giugno 2001 di __________;
al ricorso sub. b)
12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
22 giugno 2001 del municipio di __________;
22 giugno 2001 di __________;
al ricorso sub. c)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 9 agosto 1999 __________, __________, __________, __________ ed __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire quattro case d'abitazione monofamiliari in località __________, su terreni situati a monte di via __________ (part. n. __________, __________, __________, __________ RF);
che alla domanda si sono opposti numerosi vicini, fra cui i qui ricorrenti __________ e __________, contestando l'intervento dal profilo estetico e dal profilo delle distanze tra edifici;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 20 ottobre 1999 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che contro la predetta licenza gli opponenti __________ e __________ sono insorti davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che, oltre all'aspetto estetico delle costruzioni, gli insorgenti hanno in particolare contestato l'insufficiente distanza delle casa più a N (part. n. __________ RF) dal confine verso la part. n. __________ RF e dall'autorimessa (sub. C), che sorge su questo fondo;
che il 4 aprile 2000 il Servizio dei ricorsi ha esperito un sopralluogo in contraddittorio, constatando che l'autorimessa in questione è situata a circa un metro dal confine verso la part. n. __________ RF ed è alta m 2.80 alla gronda, rispettivamente m 3.30 al colmo;
che in quell'occasione il municipio ha annunciato l'intenzione di produrre "una decisione degli anni 80 (caso __________) nella quale veniva stabilito dal DPC un principio relativo alla competenza in materia estetica"; il Servizio dei ricorsi ha quindi prospettato alle parti l'assegnazione di un termine di 30 giorni per la presentazione dell'allegato conclusionale;
che il 14 aprile 2000 il municipio ha inviato al Servizio dei ricorsi l'atto in questione (lettera 21.10.82 dell'allora presidente della __________ in re __________);
che il 18 aprile 2000 il Servizio dei ricorsi l'ha trasmesso alle parti, assegnando loro un termine di 30 giorni per presentare le conclusioni;
che il 4 maggio 2000 i resistenti __________ hanno chiesto al Servizio dei ricorsi di sospendere l'esame dell'impugnativa nell'attesa di presentare una variante;
che, dando seguito alla richiesta, il 9 maggio 2000 il Servizio dei ricorsi ha sospeso l'esame dell'impugnativa, disponendo che la procedura sarebbe stata riattivata ad istanza delle parte più diligente;
che il 24 novembre 2000 il municipio ha comunicato al Servizio dei ricorsi che i resistenti __________ avevano presentato una nuova domanda di costruzione riferita agli stessi fondi; costoro hanno nondimeno chiesto all'autorità cantonale di tenere ulteriormente in sospeso la pratica;
che il 22 gennaio 2001 il municipio ha segnalato al Servizio dei ricorsi di aver rilasciato ai resistenti __________ un'altra licenza per l'edificazione di quattro case monofamilari sui fondi in oggetto;
che senza ulteriori formalità, il 15 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto il ricorso inoltrato da __________ e __________ contro la licenza edilizia 20 ottobre 1999, annullandola limitatamente alla casa più a N;
che il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'autorimessa posta sul fondo vicino (part. n. __________ RF) non potesse essere considerata come una costruzione accessoria perché supera l'altezza massima di 3 m al colmo prescritta dall'art. 19 NAPR; ne ha quindi dedotto che la casa più a N, prevista sulla part. n. __________ RF a poco più di m 2 dal confine non rispettasse la distanza minima di 6 m fra edifici principali prescritta dall'art. 53 NAPR;
che contro il predetto giudizio sono insorti davanti al Consiglio di Stato i ricorrenti citati in ingresso:
a) __________ e __________ rimproverano al Consiglio di Stato di aver violato il loro diritto di essere sentito, riattivando il procedimento senza attendere le conclusioni e quindi senza dar loro la possibilità di prendere posizione sulle risultanze dell'istruttoria esperita;
b) il comune di __________ nega che il modico sorpasso (+ 30 cm) dell'altezza massima (m 3) prescritta dall'art. 19 NAPR per il colmo delle costruzioni accessorie sia tale da escludere che questa possa essere qualificata come tale;
c) __________, __________, __________, __________ e __________ sottolineano a loro volta la sostanziale irrilevanza del sorpasso suddetto; chiedendo pertanto il ripristino integrale della licenza in contestazione;
che il Consiglio di Stato postula il rigetto delle impugnative senza formulare osservazioni; il comune di __________ e i ricorrenti __________ /__________ si sostengono vicendevolmente, mentre i ricorrenti __________ sollecitano la reiezione delle impugnative delle controparti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che la legittimazione dei ricorrenti è certa ed incontestata;
che i ricorsi, tempestivi, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti (art. 18 PAmm); le prove richieste dagli insorgenti non appaiono invero atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti;
che giusta l'art. 52 PAmm, se vennero assunte prove deve essere data alle parti facoltà di discussione verbale o scritta;
che la disposizione ha carattere imperativo; la sua disattenzione costituisce una violazione di norme essenziali di procedura, omettendo di offrire alle parti la possibilità di pronunciarsi sulle risultanze dell'istruttoria, viene in sostanza negato loro il diritto di essere sentito (Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 52 PAmm);
che, in concreto, il Consiglio di Stato ha manifestamente violato l'art. 52 PAmm, statuendo sul ricorso senza attendere le conclusioni di cui aveva sollecitato la presentazione;
che giusta l'art. 65 cpv. 2 PAmm il Tribunale cantonale amministrativo può annullare la decisione impugnata e rinviare la causa all'istanza inferiore segnatamente nei casi in cui quest'ultima non è entrata nel merito, ha accertato la fattispecie in modo incompleto o ha violato norme essenziali di procedura;
che le violazioni del diritto di essere sentito possono essere sanate davanti all'autorità di ricorso dotata di pieno potere di cognizione a condizione che l'interessato abbia potuto esprimersi compiutamente (Borghi Corti, op. cit., ad art. 20 PAmm n. 2 b);
che a differenza del Consiglio di Stato il Tribunale cantonale amministrativo non può rivedere liberamente l'apprezzamento esercitato dalle istanze subordinate; il suo potere di cognizione è infatti circoscritto alla violazione del diritto (Borghi Corti, ad art. 56 PAmm n. 1, 61 PAmm n. 2 d) ;
che vertendo la controversia anche su questioni estetiche rimesse all'apprezzamento dell'autorità cantonale, la violazione del diritto in cui è incorso il Consiglio di Stato omettendo di offrire alle parti la possibilità di prendere posizione sulle risultanze dell'istruttoria, richiama inevitabilmente l'annullamento del giudizio impugnato con conseguente rinvio all'autorità inferiore affinché renda una nuova decisione, previo emendamento della violazione lamentata dai ricorrenti __________;
che il ricorso di quest'ultimi va quindi accolto, mentre le impugnative degli altri ricorrenti vanno dichiarate prive d'oggetto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
che le ripetibili sono poste, in solido, a carico dei resistenti __________ /__________ e del comune secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 21, 43, 51, 52, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi del comune di __________ (sub b) e di __________ e __________, __________, __________ e __________ (sub c) sono dichiarati privi d'oggetto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2259) è annullata.
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione, previo ripristino del termine per le conclusioni.
I resistenti __________ e __________, __________, __________ e __________ rifonderanno fr. 300.- ai ricorrenti __________ e __________.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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