AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.203
Data decisione, Autorità: 18.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00203
Lugano 18 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Raffaello Balerna, vicepresidente, Stefano Bernasconi, Efrem Beretta, quest'ultimo in sostituzione del giudice Lorenzo Anastasi, astenuto
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 maggio 2001 di
patr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 maggio 2001 (no. 2186) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 26 febbraio 2001 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la posa di una stazione per la telefonia mobile sulla part. __________ RFD di proprietà del comune di __________;
viste le risposte:
11 giugno 2001 del comune di __________;
12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
13 giugno 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 10 novembre 2000 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di posare sotto il posteggio pubblico al mapp. __________ di __________ (__________; zona AP-EP) una stazione per la telefonia mobile, composta da due antenne a pannello, due parabole e tre armadietti tecnici. Il progetto prevedeva di posare antenne e parabole sulla struttura portante a pilastri della piattaforma adibita a posteggio, mentre gli armadi (cm 60 x 48, con un'altezza 160 cm) avrebbero trovato posto sotto la parte a sbalzo del posteggio stesso.
Alla domanda si sono opposti __________ e __________ (usufruttuaria e proprietario del mapp. __________), nonché i comproprietari della __________ (PPP mapp. __________) e la __________ (proprietaria del mapp. __________), contestando l'intervento soprattutto dal profilo delle immissioni elettromagnetiche, della conformità di zona e della distanza dalle vicine abitazioni.
Raccolto il preavviso favorevole del dipartimento del territorio, fondato a sua volta sulle valutazioni specialistiche della __________, il 26 febbraio 2001 l'autorità comunale ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo nel contempo le opposizioni pervenutegli.
B. Con giudizio 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la predetta decisione, respingendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________ e dalla __________.
Narrati i fatti e riprodotti in diritto alcuni considerandi di recenti sentente emanate da questo Tribunale in tema di antenne per la telefonia mobile, l'autorità di ricorso di prime cure ha accertato che l'impianto rispettava la legislazione sulla protezione dell'ambiente, era conforme alla funzione prevista per la zona di utilizzazione e non violava le norme di PR concernenti altezza e distanze. Dato che il municipio poteva concedere l'uso del posteggio senza il preventivo accordo del consiglio comunale, ne ha concluso che nulla ostava al rilascio della licenza edilizia del 26 febbraio 2001.
C. Mediante ricorso 28 maggio 2001 le soccombenti hanno impugnato il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento unitamente al controverso permesso di costruzione.
Secondo le insorgenti, il mancato rispetto delle norme disciplinanti le distanze da confini e costruzioni, l'altezza eccessiva della stazione radio, la sua inammissibilità dal profilo di un corretto inserimento nel paesaggio, il contrasto con la destinazione di zona - che non ammette attività moleste - e l'assenza di una commutazione d'uso del mapp. __________ votata dal legislativo comunale, così come l'omesso esperimento di un pubblico concorso, giustificherebbero ampiamente l'annullamento della licenza rilasciata alla OC.
D. All'accoglimento del gravame si è opposto il Consiglio di Stato, che ha sollecitato la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuto la OC, la quale ha avversato partitamente le tesi delle ricorrenti con argomentazioni che saranno riprese - per quanto necessario - in appresso.
Considerato, in diritto
1.2. I comproprietari della __________ non hanno prodotto alcuna documentazione comprovante la sussistenza di una decisione assembleare volta ad autorizzare la fiduciaria che amministra il condominio ad impugnare la licenza edilizia rilasciata alla OC (DTF 114 II 310). Il quesito a sapere se l'amministratrice della __________ possiede effettivamente la capacità di stare in giudizio può comunque restare indeciso, atteso che il gravame della CCC va comunque respinto nel merito per le ragioni che saranno esposte nei considerandi seguenti.
2.1. Come annota a giusto titolo il Consiglio di Stato riproducendo alla lettera il considerando di una recente sentenza di questo Tribunale (STA 2 marzo 2001 in re OC/comune di __________), i limiti di altezza contenuti negli ordinamenti comunali sono volti in particolare a definire gli ingombri delle costruzioni, in modo da assicurare, in concorso con le norme sulle distanze, la salubrità degli insediamenti dal profilo dell'illuminazione e dell'aerazione naturali. Indirettamente, essi definiscono inoltre la morfologia degli insediamenti, contenendone l'impatto sul quadro del paesaggio.
Le prescrizioni concernenti altezza e distanze delle costruzioni non si applicano necessariamente ad ogni sorta di manufatto. In mancanza di disposizioni esplicite di segno opposto, sfuggono per esempio al computo dell'altezza i corpi tecnici, ovvero quegli elementi costruttivi, di ridotte dimensioni, quali torrini degli ascensori, comignoli ed antenne, che sporgono oltre il tetto e servono alla funzionalità degli edifici (RDAT I-1991 N. 85 consid. 2; Scolari, Commentario, II. ed., N. 1235 ad art. 40 LE). Determinante, in quest'ambito, è in effetti la presenza di un ingombro effettivo, suscettibile di ingenerare sui fondi circostanti e sul quadro del paesaggio ripercussioni analoghe a quelle prodotte da un edificio. Non per nulla la giurisprudenza ha ritenuto che le prescrizioni sull'altezza non si applicassero a pali della luce ed antenne (BVR 1980, p. 4; Scolari, op. cit., N. 1243). Lo stesso dicasi per le distanze, di principio inapplicabili alle costruzioni sotterranee o di altezza infima, ai muri di cinta e alle opere non equiparabili per i loro effetti ad un edificio, come pali, sostegni, ecc. (Scolari, op. cit., N. 1165, 1177 e 1180 ad art. 39 LE).
2.2. L'impianto che la OC intende installare sotto il posteggio al mapp. __________ di __________ situato in zona AP-EP non crea nessun ingombro supplementare rispetto alla situazione esistente. Antenne e parabole verrebbe infatti posate su due dei nove pilastri che sorreggono la soletta del posteggio, mentre i cassoni troverebbero spazio sotto la parte a sbalzo del posteggio stesso. Quand'anche si volesse ammettere che i componenti della stazione di telefonia soggiacciono alle norme concernenti l'altezza e le distanze delle costruzioni sancite dal PR di __________, le ricorrenti non ne trarrebbero alcun giovamento, poiché l'impianto risulterebbe comunque conforme ai parametri edificatori stabiliti dal vigente diritto comunale autonomo.
Il progetto ossequia infatti tanto l'altezza massima di m 8.50, rispettivamente di m 9.50, prevista per le costruzioni dall'art. 16 cpv. 2 NAPR 1996 settore 2-3 (applicabile grazie all'art. 21 cpv. 3, che rinvia alle disposizioni della zona edificabile adiacente, in casu quella residenziale pedemontana), tanto la distanza minima tra edifici di m 6.00 imposta dall'art. 16 cpv. 5.
3.1. Giusta l'art. 31 del Regolamento edilizio di __________ l'inserimento delle costruzioni non deve costituire fonte di disturbo e di deturpamento per l'ambiente e il decoro circostante.
Il concetto di deturpazione presuppone un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve verificarsi un contrasto evidente con ciò che esiste (RDAT I-1998 N. 59; Scolari, op. cit., N. 208 ad art. 28 LALPT e giurisprudenza ivi citata).
3.2. Nell'evenienza concreta, l'impianto dovrebbe essere posato su una costruzione esistente da tempo costituita da una piattaforma sorretta da pilastri in cemento armato (cfr. piani di progetto e relazione tecnica allegati alla domanda di costruzione). Applicate su due dei nove piloni, le antenne a pannello e le parabole verrebbero mimetizzate mediante una colorazione identica alla tinta grigia del loro supporto in calcestruzzo. I tre armadi, anch'essi di colore grigio neutro e di dimensioni ridotte, sarebbero posizionati sotto la soletta del posteggio previa formazione di una platea escavata nel pendio, restando in gran parte mascherati alla vista di una persona sottostante in funzione della loro stessa posizione arretrata rispetto al filo della china. Da lontano, un osservatore posto alla sua stessa quota farebbe probabilmente fatica a scorgere l'intero impianto confuso nel grigiore generale del manufatto che lo ospita.
A fronte di questa situazione, il municipio di __________ ha deciso di rilasciare il controverso permesso ritenendo implicitamente che la stazione non fosse fonte di disturbo e di deturpazione. La valutazione operata dall'autorità comunale, per quanto opinabile, resiste alle critiche degli insorgenti. In effetti, se si pon mente alle caratteristiche della costruzione destinata ad accogliere l'impianto telefonico, non appare per niente fuori luogo ritenere soddisfatto il requisito estetico posto in senso negativo dall'art. 31 RE. Negando che una simile apparecchiatura, di foggia discreta e di dimensioni tutto sommato contenute, avesse natura deturpante siccome priva di effetti notevolmente sfavorevoli sul quadro del paesaggio esistente, già intaccato dalla presenza del posteggio, il municipio non ha abusato della latitudine di giudizio che gli va riconosciuta nell'interpretazione e nell'applicazione delle proprie NAPR. In siffatto contesto le autorità superiori possono d'altronde scostarsi dalle valutazioni operate dal municipio soltanto quando queste appaiano insostenibili, sprovviste di valide ragioni o lesive dei diritti costituzionali dei cittadini. Ove non sussistano simili violazioni del diritto, l'autorità cantonale di ricorso non può annullare una decisione del municipio senza esporsi al rimprovero di essersi arrogata un potere di cognizione che contraddice il principio dell'autonomia comunale (DTF 96 I 369 consid. 4; RDAT II-2000 N. 29).
Posto che il mapp. __________ si trova in zona AP-EP, alla quale tornano applicabili le norme della limitrofa zona edificabile, le ricorrenti sostengono che la stazione di telefonia è una costruzione molesta incompatibile con la funzione soprattutto residenziale assegnata alla regione circostante (quartieri di collina R2).
4.1. Le vecchie __________ del 1978 invocate dalle insorgenti non sono applicabili alla fattispecie. Attualmente, l'attività edilizia nei settori 2 e 3 della città di __________ è disciplinata da specifiche disposizioni entrate in vigore il 16 gennaio 1996, le quali prevedono che in assenza di specifiche condizioni edificatorie, nelle zone per attrezzature e costruzioni di interesse pubblico si applicano le disposizioni della zona edificabile adiacente più favorevole (cfr. art. 21 NAPR settore 2-3). Il rinvio si riferisce unicamente ai paramenti edificatori, mentre la destinazione del fondo in quanto tale è definita dal PR, che come noto assegna la part. __________ alla zona AP-EP per l'insediamento di un posteggio e di impianti dell'acquedotto comunale.
4.2. L'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT, ripreso in termini identici dall'art. 67 cpv. 2 lett. a LALPT, prevede che il permesso di costruzione può essere rilasciato soltanto se gli edifici o gli impianti sono conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione. In altre parole, l'autorizzazione è concessa solo per insediamenti la cui destinazione si integra convenientemente nella finalità della zona in cui sorgono. Le costruzioni non devono soltanto evitare di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona o di ostacolarne l'utilizzazione conforme, ma devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (STF 2 dicembre 1998 in re Bianchi e llcc; RDAT II-1994 N. 56; Zbl 1983 p. 456 e 465; DFGP/UPT, Commento alla LPT, N. 29 ad art. 22; Scolari, Commentario, N. 472 ad art. 67 LALPT).
4.3. L'avversato impianto della OC non contraddice affatto la destinazione che il PR ha attribuito al mapp. __________, anche perché il fondo è già stato da tempo adibito allo scopo definito in sede pianificatoria, ovvero alla costruzione di un posteggio e di opere per l'acquedotto comunale.
Dal profilo della conformità di zona, questo Tribunale ha già avuto modo d'altronde di affermare a più riprese (cfr. per tutte RDAT I-2001 N. 19) che gli impianti della telefonia mobile rispondono ad un'esigenza generale che si manifesta in svariati punti del territorio, cosicché la loro funzione può risultare tutto sommato compatibile con quella assegnata alla zona di utilizzazione nella quale si situano, indipendentemente dalle caratteristiche di quest'ultima. La giurisprudenza resa nel frattempo da altri cantoni ha sostanzialmente confermato tale orientamento, giungendo a ritenere che le stazioni di telefonia mobile rivestono interesse pubblico (URP 2001 p. 997) e sono ammissibili tanto all'interno (URP 2001 p. 161; RB 1998 N. 96) quanto all'esterno delle zone edificabili (BVR 2001 p. 252; URP 2001 p. 948).
Sotto l'aspetto della conformità di zona, il permesso accordato alla OC non presta dunque il fianco a critiche di sorta.
Le ricorrenti sostengono che il municipio non aveva la competenza di rilasciare la licenza edilizia in assenza di una pregressa risoluzione del consiglio comunale autorizzante la commutazione d'uso del fondo. Né poteva locare un bene comunale alla OC senza esperire un pubblico concorso.
5.1. La decisione sulla domanda di costruzione e sulle opposizioni compete per legge al municipio (art. 10 cpv. 1 LE). Parimenti, il rilascio di una licenza edilizia spetta esclusivamente all'esecutivo comunale, previo avviso del dipartimento del territorio (art. 3 cpv. 1 LE).
A dispetto di quanto affermano le insorgenti, il permesso di costruzione accordato alla resistente non è dunque affetto da nullità per incompetenza dell'autorità che l'ha concesso. Pronunciandosi per il rilascio della licenza una volta raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il municipio di __________ ha senz'altro operato nell'ambito delle prerogative conferitegli in materia edilizia dal vigente quadro normativo.
5.2. Per il resto, le contestazioni sollevate dalle ricorrenti si avverano irricevibili in questa sede deputata unicamente ad accertare la conformità del progetto con il diritto materialmente applicabile nel quadro della procedura di rilascio del permesso di costruzione (cfr. art. 2 cpv. 1 LE).
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza delle ricorrenti (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT; 1 ss. ORNI; 13, 176 ss. LOC; 3, 10, 21 LE; 16, 21 NAPR di __________ settore 2-3; 31 RE di __________; 18, 31, 43 e 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è posta a carico delle ricorrenti in ragione di 1/2 ciascuna.
Ogni ricorrente verserà alla OC fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il vicepresidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster