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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.202
Data decisione, Autorità: 28.05.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00202
Lugano 28 maggio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 8 maggio 2001 (n. 2211) con cui il Consiglio di Stato ha accertato il carattere parzialmente forestale del mapp. __________ di __________;
vista la risposta 20 giugno 2001 del dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è proprietaria del mapp. __________ di __________. __________ è proprietaria del mapp. __________ posto nello stesso comune. I fondi, tra di essi confinanti, sono posti sulla collina in località __________, appena sotto il tracciato dell'autostrada A2.
B. Il 6 marzo 2001 __________ e __________ hanno introdotto una domanda di accertamento del carattere forestale degli stessi al Consiglio di Stato. Previo esperimento delle necessarie constatazioni ad opera dei funzionari della sezione forestale, con decisione 8 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accertato che il mapp. __________ non era di natura boschiva mentre che il mapp. __________ lo era parzialmente. L'area forestale è stata riportata su un piano in scala 1:1000 annesso alla risoluzione.
C. Con ricorso 29 maggio 2001 __________ è insorta contro la menzionata decisione innanzi a questo Tribunale, contestando la sussistenza di area boschiva a gravare il mapp __________.
Il dipartimento del territorio, divisione dell'ambiente, ha postulato la reiezione dell'impugnativa.
Circa i rispettivi argomenti si dirà, per quanto necessario, in diritto.
D. In data 18 marzo 2002 il giudice delegato ha tenuto un'udienza, cui ha fatto seguito un sopralluogo. Il Tribunale ha inoltre proceduto alla verifica della tempestività del gravame ed ha indi offerto all'insorgente la possibilità di prendere posizione su questo aspetto e sulla risposta del dipartimento del territorio.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 42 cpv. 2 della legge cantonale sulle foreste del 21 aprile 1998, LCFo, in vigore dal 1 marzo 1999) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Circa la tempestività del gravame il Tribunale considera quanto segue.
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 PAmm, il ricorso dev'essere insinuato per iscritto all'autorità di ricorso entro 15 giorni dall'intimazione e, in assenza di questa, dalla conoscenza della decisione impugnata. In concreto la risoluzione governativa 8 maggio 2001 è stata spedita alle istanti con invio raccomandato del 10 maggio successivo. Questo è stato consegnato alla signora __________ l'indomani, 11 maggio 2001. Il termine per ricorrere contro la decisione è pertanto venuto a scadenza il giorno 26 maggio 2001; trattandosi di un sabato la scadenza è stata prorogata sino al lunedì successivo, 28 maggio 2001 (art. 10 cpv. 3 PAmm). Dal momento che il gravame è stato consegnato alla posta il giorno 29 maggio 2001, esso dev'essere considerato tardivo. Va, di conseguenza, dichiarato irricevibile.
2.2. L'insorgente sostiene di aver fatto affidamento al tenore di dispositivo n. 5 della decisione, che indicava la possibilità di impugnare la decisione medesima nel termine di 15 giorni dalla data della sua pubblicazione sul foglio ufficiale: pubblicazione che ha avuto luogo il 15 maggio 2001 (cfr. F.U. n. /, pag. __________). Tale indicazione si rivelava però - nei confronti dell'istante - palesemente erronea, poiché in urto con quanto dispone l'art. 46 cpv. 1 PAmm. Ora, è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare ad una parte alcun pregiudizio. Non è tuttavia ammessa ad invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere alla consultazione della dottrina e della giurisprudenza (cfr. DTF 127 II 198 consid. 2c; sentenza inedita 24 settembre 2001 del Tribunale federale in re comune di Manno consid. 2b; STA inedita 21 novembre 2001 in re comune di M., consid. 2.2.). In concreto, la patrocinatrice dell'insorgente poteva e doveva rendersi conto agevolmente che la pubblicazione della risoluzione sul foglio ufficiale non poteva spiegare effetto di prolungare il termine di ricorso stabilito dall'art. 46 cpv. 1 PAmm, che è perentorio (art. 11 PAmm), differendo - segnatamente - l'inizio della decorrenza del termine stesso oltre la data di intimazione della decisione. La pubblicazione era difatti semplicemente volta a permettere la sua conoscenza, a valere quale notifica, a quelle terze persone che non erano state coinvolte nella procedura, ma che potevano avere un interesse legittimo a contestarla, rispettivamente - e sempre per permetterne la contestazione - alle associazioni di importanza nazionale che si occupano della protezione della natura e del paesaggio: finalità che, peraltro, emergeva chiaramente dalla formulazione dell'indicazione del rimedio giuridico sul foglio ufficiale, prodotto in estratto dalla stessa consulente legale (doc. B).
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LCFo; 3, 10, 11, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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