AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.186
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00186
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 23 maggio 2001 di
__________ rappr. da: arch. __________
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2025, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 15 novembre 2000 con cui il municipio di __________ ha negato loro il permesso di costruire un ripostiglio con tetto piano al mapp. no. __________ RF;
viste le risposte:
6 giugno 2001 del Municipio di __________;
12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 13 ottobre 1998, il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti il permesso di costruire una casa d'abitazione monofamiliare in località __________, su un fondo (part. n. __________ RF) situato nella zona dei nuclei di collina e dei monti.
Il progetto prevedeva di formare sul lato S del fondo, a ridosso della sottostante strada comunale, un muro di sostegno lungo circa 12 m, alto da m 2.20 a 2.60. All'estremità W del muro, era prevista la costruzione di un ripostiglio, largo m 2.70 e lungo m 5.83, che verso la casa di trasformava in una pergola di uguali dimensioni. Il tetto del ripostiglio era piano.
B. Il 7 aprile 1999 i ricorrenti hanno notificato al municipio l'intenzione di prolungare il muro sino all'angolo SW del fondo, dove avrebbe dovuto essere spostato il ripostiglio.
Il 21 giugno 1999 il municipio ha approvato la variante alla condizione che il ripostiglio fosse coperto da un tetto a falde come prescritto dall'art. 44 NAPR.
La condizione non è stata impugnata.
C. L'8 ottobre 1999 i ricorrenti hanno sottoposto al municipio una nuova variante, che prevedeva di spostare il ripostiglio verso monte, riducendone le dimensioni e realizzando nel contempo sull'area rimasta libera un vano parzialmente chiuso (lato W) e privo di copertura.
Con decisione 15 novembre 2000 il municipio ha autorizzato la formazione di questo vano, negando tuttavia il permesso di costruire il ripostiglio in quanto munito di un tetto piano, non conforme all'obbligo di dotare le costruzioni di tetti a falde prescritto dall'art. 44 NAPR.
D. Con giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ e __________.
Dopo aver escluso che i ricorrenti potessero richiamarsi alla prima licenza per rivendicare il diritto di munire il ripostiglio di un tetto piano, il Consiglio di Stato ha in sostanza ritenuto che l'opera, configurabile come costruzione principale, non potesse sfuggire all'obbligo sancito dall'art. 44 NAPR.
E. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio del permesso rifiutato.
Rievocati i fatti salienti, i ricorrenti sostengono che un tetto a falde "genererebbe un vero e proprio obbrobrio architettonico". La costruzione, di natura accessoria, non soggiacerebbe inoltre al vincolo in contestazione.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dal municipio, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm). La situazione dell'oggetto della contestazione è chiaramente deducibile dai piani e dalla documentazione fotografica. L'esperimento di un sopralluogo appare quindi inidoneo a procurare la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Statuendo sul ricorso senza esperire il sopralluogo richiesto dai ricorrenti il Consiglio di Stato non ha minimamente violato il diritto di essere sentito. La valutazione anticipata negativa, operata dal Governo in relazione alla prova richiesta, regge perfettamente alla critica.
Il vincolo si estende a tutti gli edifici. Non è prevista alcuna eccezione a favore delle costruzioni accessorie. Né è prevista la possibilità di concedere deroghe per motivi estetici in casi in cui il rispetto del vincolo può portare a soluzioni architettoniche discutibili.
Irrilevante è pure la licenza rilasciata nel 1999 ai ricorrenti per la costruzione di un analogo manufatto. L'oggetto dell'attuale contestazione non deriva da quello autorizzato in precedenza. Diverse sono la forma, l'ubicazione e le dimensioni. Nulla può pertanto essere dedotto a favore dei ricorrenti da quel permesso. Il municipio è peraltro libero di scostarsi, nell'ambito di una nuova domanda di costruzione, da conclusioni tratte in precedenza, qualora si accorga che disattendono il diritto applicabile.
Né permettono di giungere a conclusioni più favorevoli ai ricorrenti le obiezioni che sollevano con riferimento al discutibile impatto estetico provocato da un tetto a falde posato sul manufatto. È ben vero che una copertura a falde inclinate mal si concilia con la concezione architettonica e con la pianta trapezoidale dell'opera. Gli effetti disarmonici che possono derivarne non sono tuttavia tali da giustificare una disapplicazione del vincolo, dettata dalla necessità di preservare l'estetica dei luoghi da un'offesa intollerabile. Le ben note capacità del progettista che patrocina i ricorrenti sono inoltre sicuramente in grado di escogitare soluzioni che permettano di rispettare la legge senza offendere i valori che questa intende tutelare.
La tassa di giustizia è posta a carico dei ricorrenti secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 44 NAPR di Cugnasco; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico dei ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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