AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.184
Data decisione, Autorità: 21.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00184
Lugano 21 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Tamara Merlo, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 22 maggio 2001 di
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2033, del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa del ricorrente avverso la risoluzione 2 marzo 2001 con cui la Sezione della circolazione ha rigettato l'istanza di riesame della revoca della licenza di condurre veicoli a motore, decretata dalla medesima Sezione il 3 dicembre 1998;
vista la risposta 19 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con risoluzione 3 dicembre 1998, la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, disponendo altresì di non concedergli alcun riesame della decisione prima del mese di giugno 2000, e subordinando, in ogni caso, la sua riammissione alla guida alla presentazione di un certificato medico internistico e di un rapporto STCA (ora denominato: __________) attestanti, dopo un periodo di controllo di almeno dodici mesi, l'avvenuta disintossicazione e la scomparsa di qualsivoglia dipendenza psicofisica da bevande alcoliche. Inoltre la riammissione è stata subordinata pure alla presentazione di un certificato medico psichiatrico e di un certificato medico neurologico attestanti l'idoneità alla guida, nonché al superamento di un esame psicotecnico.
La decisione è stata resa in virtù degli art. 14 cpv. 2 lett. b, c, d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr.
b) L'istanza di riesame presentata il 1° giugno 2000 da __________ è stata respinta dalla Sezione della circolazione con decisione 2 marzo 2001, sulla base della documentazione agli atti e tenuto conto del preavviso sfavorevole espresso nel rapporto peritale del 19 febbraio 2001 (erroneamente datato 19 febbraio 2000) allestito da __________. Tale perizia era stata richiesta il 27 ottobre 2000 dalla Sezione della circolazione nell'ambito del procedimento di riesame, in conseguenza del rapporto informativo di polizia 4 ottobre 2000.
Inoltre, la decisione 2 marzo 2001 ha subordinato la riammissione alla guida alle medesime condizioni espresse nella risoluzione 3 dicembre 1998, ed ha imposto un ulteriore periodo di controllo di dodici mesi, e meglio fino al mese di marzo 2002, come da precisazione del 7 marzo 2001.
B. Contro la predetta decisione dipartimentale, con ricorso 14 marzo 2001 __________ si è aggravato presso il Consiglio di Stato. In quella sede ha sottolineato, in sostanza, di essersi sottoposto a regolari controlli, con esito favorevole, durante quasi tre anni, concludendo quindi che la licenza di condurre dovesse essergli nuovamente accordata.
C. Con decisione 2 maggio 2001, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, fondandosi sulle risultanze del rapporto peritale 19 febbraio 2001 di __________, dal quale ha desunto la presenza di un quadro caratteriale associato ad una scarsa capacità di gestione autonoma del consumo delle bevande alcoliche, di modo che le garanzie richieste per la riammissione alla guida non si possono considerare raggiunte. Ha inoltre reputato legittime e giustificate le confermate condizioni che subordinano l'eventuale riammissione alla guida, compreso il termine minimo (marzo 2002) per un eventuale riesame.
D. __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando in via preliminare la concessione di una proroga, onde produrre ulteriore documentazione a suffragio delle proprie ragioni. Nel merito, chiede che la decisione impugnata venga annullata e che la licenza di condurre gli sia restituita, dal momento che soltanto la perizia Ingrado si è espressa negativamente, a fronte delle altre, molteplici risultanze positive. Rileva inoltre che le proprie opportunità di reinserimento professionale dipenderebbero dal riottenimento di detta licenza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi in sostanza nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 20 maggio 2001 la polizia cantonale ha fermato il ricorrente a __________, mentre circolava in bicicletta in lieve stato di ebrietà. Invitato da questo Tribunale a prendere posizione sul relativo rapporto, il ricorrente ha lasciato trascorrere infruttuosamente il termine assegnatogli.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 PAmm). L'ulteriore documentazione offerta dal ricorrente (esami del sangue e certificato medico neurologico) non è peraltro di natura tale da contrapporsi alla perizia Ingrado, e nulla aggiungerebbe ai mezzi di prova già agli atti.
1.2. Trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento ad un apprezzamento erroneo di un fatto o ad eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm) ed alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
La licenza di condurre o la licenza per allievo conducente è revocata per una durata indeterminata, se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore a causa dell'alcolismo o altra forma di tossicodipendenza, oppure per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca per motivi di sicurezza comporta un periodo di prova di almeno un anno (art. 17 cpv. 1bis LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC), durata minima che non può essere ridotta (art. 17 cpv. 3 seconda frase LCStr, art. 33 cpv. 1 OAC; Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, Comm. ad art. 17 LCR, pag. 218, nota 1.1.a.; R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkehrsrechts, Bd. II, pag. 129, nota 2181 e segg.).
La tesi del ricorrente, secondo cui la sua astinenza dal consumo di alcolici e la sua idoneità alla guida sarebbero state sufficientemente dimostrate, non può essere tutelata.
È pur vero che __________ ha prodotto la documentazione che la Sezione della circolazione, nella decisione 3 dicembre 1998, aveva richiesto quale condizione imprescindibile per la riammissione alla guida; in particolare, il ricorrente ha presentato il certificato medico psichiatrico 7.6.2000 (dr. med. __________) ed il certificato medico neurologico 6.7.2000 (dr. med. __________ e __________) per attestare l'idoneità alla guida, nonché il certificato medico internistico 5.6.2000 (dr. med. __________) ed il rapporto __________ (ex __________) 19.6.2000 (dr. __________) per attestare l'avvenuta disintossicazione fisica dall'alcol e la cessazione di ogni dipendenza psichica dal consumo di bevande alcoliche. Si è inoltre sottoposto all'esame psicotecnico 15.7.2000 (lic. psic. __________), superandolo, sia pure di misura.
Tuttavia, posta di fronte alle risultanze del rapporto informativo 4.10.2000 della polizia cantonale che citava episodi di ubriachezza, la Sezione della circolazione ha giudicato la situazione non sufficientemente univoca, ed ha perciò invitato il ricorrente a sottoporsi ad una perizia specialistica presso Ingrado.
Tale perizia 19.2.2001 (lic. phil. __________) ha evidenziato come le garanzie richieste quali condizione alla riammissione alla guida non possano considerarsi raggiunte (p. 8).
La perizia 19.2.2001, infatti, rileva che
"Il peritando presenta un quadro caratteriale associato a una scarsa capacità di gestione autonoma del consumo delle bevande alcoliche. (…) Il quadro personologico lascia dubitare che egli sia in possesso della disponibilità al cambiamento e delle necessarie capacità di maturazione delle risorse utili a ciò. La sua idoneità alla guida sembra essere (potenzialmente o teoricamente) garantita solo durante i periodi di obbligo e impegno in un formale controllo e non sufficientemente garantita durante il precedente periodo di formali controlli e sussistono gravi dubbi anche sul fatto che un'astinenza sia stata realmente raggiunta durante il controllo degli ultimi due anni" (p. 8).
Il perito aveva già avuto modo in due precedenti occasioni di indagare la personalità di __________ ed il quadro relativo alla gestione delle bevande alcoliche (p. 1).
Il rapporto peritale, basato su elementi di fatto concreti, risulta attendibile, coerente e persuasivo.
Le conclusioni cui giunge il perito trovano inoltre conferma nell'episodio del 20 maggio 2001, oggetto del rapporto di polizia no. 80528 agli atti.
Sulla scorta di tali considerazioni, questo Tribunale perviene al convincimento che non vi sia stato abuso di potere e nemmeno violazione del principio di proporzionalità da parte dell'autorità dipartimentale, nel negare la riammissione del ricorrente alla guida di veicoli a motore.
Considerato quanto precede, il ricorso va pertanto respinto.
La necessità di disporre della licenza di condurre può essere esaminata soltanto nell'ambito di una revoca a scopo di ammonimento (art. 33 cpv. 2 OAC). Non viene per contro tenuta in considerazione quando è stata pronunciata una revoca a scopo di sicurezza, laddove si deve statuire essenzialmente circa l'idoneità o meno di una persona alla guida di veicoli ( art. 33 cpv. 1 OAC; Perrin, Délivrance et retrait du permis de conduire, tesi Friborgo, 1982, pag. 195).
La questione, indipendentemente dalla verifica se sussista veramente una necessità di disporre della licenza di condurre, non può dunque nemmeno essere presa in considerazione in questo contesto.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. b) c) e d), 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis e 3 LCStr; 33 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 18 cpv. 1, 28, 43, 46 cpv. 1, 61 cpv. 1 e 2, 62 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio di fr. 400.-- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale amministrativo federale di Losanna nel termine di 30 giorni.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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