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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.179
Data decisione, Autorità: 15.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00179
Lugano 15 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 maggio 2001 del
contro
la decisione 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato (n. 2016), che annulla la licenza edilizia 12 gennaio 2001, rilasciata dal municipio di __________ al locale patriziato per la ristrutturazione dell'edificio sito sulla part. no. / RF, destinato all'alloggio del personale addetto agli alpi __________ e __________;
vista la risposta 12 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
preso atto che il patriziato di __________ non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 24 agosto 2000 il patriziato di __________ ha chiesto al municipio di quel comune il permesso di riattare lo stabile sito sulle part. no. / RF, ubicate fuori zona edificabile, nella frazione di __________ (__________); l'edificio ristrutturato verrebbe utilizzato quale alloggio per gli alpatori, durante una cinquantina di giorni l'anno, nell'ambito del progetto di ripristino degli alpi __________ e __________;
che alla domanda si è opposto il Dipartimento del territorio, adducendo motivi di sicurezza, dal momento che il sedime si trova in zona a forte pericolo valangario (zona rossa);
che, nonostante l'opposizione, il 12 gennaio 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, subordinandola al divieto di utilizzare l'edificio durante il periodo invernale;
che con giudizio 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato dal Dipartimento del territorio contro la predetta licenza, dichiarandola nulla e rinviando gli atti al municipio affinché respingesse formalmente la domanda di costruzione;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, per ragioni che non occorre qui riassumere;
che, in un secondo tempo, il municipio ha rilevato la decadenza dei motivi posti a fondamento dell'avversata pronuncia, a seguito di un accordo raggiunto con le autorità cantonali circa la questione valangaria;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che si limita a chiederne il rigetto senza esprimersi sull'accordo testé evocato, mentre il patriziato istante in licenza non ha presentato osservazioni;
considerato, in diritto
che l'intesa di massima raggiunta tra gli enti interessati per una soluzione globale del pericolo valangario non permette certo, nel caso concreto, di considerare esaurito il procedimento per intervenuta transazione, già per il fatto che tale accordo non è giunto a perfetta definizione, necessitando di ulteriori approfondimenti e precisazioni (cfr. scritto 22.5.2001 del Consiglio di Stato ai municipi di __________ e __________);
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono date dagli art. 21 LE e 46 cpv. 1 PAmm;
che, per costante giurisprudenza, il diritto di ricorrere del comune non è riconosciuto contro una decisione che annulla una licenza edilizia, se l'interessato rinuncia ad impugnare siffatto provvedimento (cfr. RDAT 1990 N. 44; da ultimo: STA inedita 17.9.2001 in re comune di S.; Scolari, Commentario, II. ed., N. 957);
che, di conseguenza, all'insorgente va negata la legittimazione attiva, siccome il patriziato, proprietario dell'immobile e beneficiario della licenza, ha rinunciato ad impugnare il giudizio governativo a lui sfavorevole, rimanendo inoltre silente in questa sede;
che l'impugnativa potrebbe persino venir dichiarata priva d'oggetto, ove si considerasse che il beneficiario della licenza, rinunciando ad aggravarsi in questa sede, abbia disposto dell'oggetto della lite con effetto vincolante per tutte le parti interessate (cfr. RDAT cit.; Scolari, loc. cit.);
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di spese e tassa di giustizia, essendo il comune comparso in causa soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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