AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.177
Data decisione, Autorità: 26.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00177
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 21 maggio 2001 di
contro
la decisione 2 maggio 2001, no. 2028, del Consiglio di Stato che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio 2001 con cui la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni gli ha revocato la licenza di condurre per la durata di due mesi;
vista la risposta 6 giugno 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, 1962, qui ricorrente, ha ottenuto la licenza di condurre per i veicoli di categoria B il 25 luglio 1980.
Successivamente il suo comportamento alla guida è stato sanzionato in due occasioni con provvedimenti amministrativi. Più precisamente, nel corso del 1993 gli è stata revocata la licenza di condurre per la durata di un mese per aver circolato a 91/86 km/h in luogo ove vigeva il limite di 50 km/h; inoltre, il 7 maggio 1999, è stato ammonito per aver circolato a 173/159 km/h in autostrada (limite 120 km/h).
B. Il 12 gennaio 2001, alle ore 21.41, l'insorgente, alla guida della vettura "VW New Beatle" targata TI __________, ha circolato a __________ ad una velocità, accertata mediante apparecchio radar Multanova, di 86 km/h (già dedotto il margine di tolleranza), laddove vige il limite di 50 km/h.
C. A seguito della suddetta infrazione, il 22 febbraio 2001, la Sezione della circolazione ha risolto di revocare a __________ la licenza di condurre a scopo di ammonimento per un periodo di due mesi, dal 23 marzo al 22 maggio 2001, autorizzando comunque in tale periodo la guida di ciclomotori.
D. Adito dall'interessato, il Consiglio di Stato, con giudizio 2 maggio 2001, ha respinto il gravame e confermato il provvedimento di revoca. Considerati i precedenti del ricorrente e la gravità dell'infrazione commessa, il Governo ha, in sostanza, ritenuto corretti, adeguati e proporzionati alle circostanze sia il genere di misura adottato che la sua durata. Ha inoltre negato la sussistenza di una reale necessità di condurre per motivi professionali.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando la riduzione della durata della revoca a un mese e la fissazione di tale periodo in corrispondenza del mese di agosto. Egli rimarca di non aver mai causato alcun incidente, contesta la rilevanza della precedente revoca, risalente al 1993, dato l'elevato numero di chilometri percorsi nel frattempo (ca. 40'000 all'anno) e ribadisce le proprie esigenze di spostamento per fini professionali.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, riconfermandosi nella risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 10 cpv. 2 LALCStr. La legittimazione attiva del ricorrente è pacifica ai sensi dell'art. 43 PAmm. Pertanto il ricorso, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti (art. 18 PAmm).
Prima di entrare nel merito del ricorso, occorre precisare che il provvedimento di revoca della licenza di condurre a scopo di ammonimento riveste il carattere di una decisione sulla fondatezza di un'accusa penale ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 CEDU (DTF 121 II 26 consid. 2b). In virtù di tale norma, sia in ambito penale, che nell'ambito di procedimenti amministrativi aventi carattere penale, l'autorità giudicante deve poter statuire con pieno potere cognitivo. Anche la commisurazione della pena e della sanzione soggiace al libero esame (Herzog, Art. 6 EMRK und kantonale Verwaltungsrechtspflege, p. 371; Kley-Struller, Die Anwendung der Garantien des Art. 6 EMRK auf Verfahren betreffend den Führerausweisentzug, in: Schaffauser, Aktuelle Fragen des Straf- und Administrativmassnahmerechts im Strassenverkehr, p. 111).
Il Tribunale cantonale amministrativo statuisce perciò sul gravame in rassegna con pieno potere di cognizione, identico a quello di cui dispone nella giurisdizione disciplinare (art. 70 PAmm). I limiti posti dall'art. 61 PAmm in relazione al controllo dell'apprezzamento non trovano applicazione siccome contrari alle prevalenti disposizioni dell'art. 6 CEDU (STA 26.9.1996 in re C.; 21.10. 1996 in re T.).
L'autorità tenuta ad ordinare la revoca della licenza di condurre deve fissare la durata di tale provvedimento tenendo conto delle circostanze del caso, in particolare della colpa, della reputazione dell'interessato in quanto conducente di veicoli a motore e della sua necessità professionale a fare uso del veicolo (art. 17 cpv. 1 LCStr; 33 cpv. 2 OAC). In ogni caso, la durata del provvedimento non può essere inferiore a un mese (art. 17 cpv. 1 lett. a LCStr).
3.2. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, all'interno delle località, il superamento del limite di velocità di 25 o più km/h comporta, inevitabilmente, la revoca della licenza, giusta l'art. 16 cpv. 3 lett. a LCStr. In altri termini, oltre la soglia indicata, tale provvedimento deve essere adottato senza alcun riguardo alle concrete circostanze della fattispecie, ossia anche in caso di buona reputazione del conducente e di condizioni favorevoli per la guida (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a; 124 II 97, consid. 2b; 123 II 106 consid. 2c).
L'addebito mosso all'insorgente si appalesa di rilevante gravità, dal momento che ha oltrepassato di ben il 72% il limite di velocità di 50 km/h prescritto all'interno dell'abitato di __________. Egli ha dunque gravemente compromesso la sicurezza della circolazione, tanto più se si considera che l'infrazione è stata commessa in condizioni ambientali sfavorevoli (di notte e con la pioggia).
Anche i precedenti a carico dell'interessato denotano un'evidente gravità. Nel corso degli ultimi otto anni egli si era infatti già reso protagonista in due occasioni di manifesti eccessi di velocità. In particolare, risulta significativo rilevare che la trasgressione compiuta il 5 febbraio 1999, circolando in autostrada a 173/159 km/h, avrebbe dovuto essere sanzionata, di principio, con la revoca della licenza, anziché con un semplice ammonimento (cfr. DTF 124 II 475, consid. 2a). Se tale provvedimento fosse stato adottato, la presente fattispecie costituirebbe un caso di recidiva ai sensi dell'art. 17 cpv. 1 lett. c LCStr, con la conseguente revoca del permesso di condurre per almeno sei mesi.
Inoltre, proprio la precedente revoca e l'ammonimento subiti avrebbero dovuto accrescere la cautela e la sensibilità dell'insorgente al rispetto dei limiti di velocità. Egli, dunque, non poteva non essere pienamente consapevole della gravità del pericolo creato per la circolazione. La sua colpa non può dunque venir considerata come lieve, proprio poiché recidivo specifico.
5.1. La giurisprudenza riconosce la necessità professionale con estrema riserva e soltanto quando il mezzo meccanico costituisce, per così dire, il posto di lavoro per l'amministrato (DTF 122 II 24 ss e 123 II 574) o quando il fatto di non poter guidare gli comporterebbe perdite di guadagno consistenti e costi rilevanti (R. Schaffauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrechts, vol. III, N. 2441 ss.). Allorché si tratta di valutare se sussista un bisogno professionale di condurre veicoli a motore, deve essere rispettato il principio di proporzionalità, apprezzando in che misura il conducente verrebbe maggiormente toccato dalla revoca, rispetto ad altri utenti, proprio per le sue necessità lavorative. Tale esame deve essere effettuato nell'ambito di una valutazione globale di tutti gli elementi importanti per determinare la durata della misura (DTF 123 II 572, consid. 2c).
5.2. Per l'insorgente la necessità della licenza di condurre per motivi professionali è lungi dall'essere assoluta ai sensi della giurisprudenza invalsa in materia. In particolare, la sua situazione non appare paragonabile a quella di chi perderebbe altrimenti la possibilità di conseguire l'intero reddito, o una parte essenziale dello stesso, come potrebbe essere ad esempio il caso di un autista professionale.
Anche ammettendo che nella sua professione il ricorrente sia effettivamente obbligato a spostarsi in luoghi diversi per le ragioni addotte, va tuttavia evidenziato che egli avrebbe comunque la possibilità di far capo all'utilizzo di mezzi pubblici o di un ciclomotore, di ricorrere all'aiuto di conoscenti oppure, verosimilmente, di concordare sul posto di lavoro differenti modalità di impiego, per una durata temporale limitata.
In quanto esposto dall'insorgente, si possono quindi ravvisare unicamente gli inconvenienti, talvolta gravi, che suole comportare la revoca della licenza di condurre e che fanno parte della funzione anche afflittiva di questa misura, voluta dal legislatore come mezzo per dissuadere da ulteriori infrazioni alle norme della circolazione stradale. Tali inconvenienti, anche se ciò dovesse essere oneroso per l'interessato, possono comunque essere mitigati mediante gli accorgimenti a cui si è accennato in precedenza.
Tenuto conto della gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente, della colpa che gli è imputabile, dei precedenti a suo carico, nonché del fatto che non può invocare una necessità professionale in senso stretto di guidare veicoli a motore (art. 33 cpv. 2 OAC), la durata di due mesi del provvedimento di revoca appare conforme al diritto e più che rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, per le ragioni già esposte (cfr. consid. 4), egli avrebbe addirittura potuto incorrere in una sanzione più grave.
Deve essere parimenti disattesa la richiesta del ricorrente di stabilire il periodo di revoca compatibilmente con i propri impegni di lavoro. In effetti, all'amministrato non compete alcun diritto in tal senso. Ammettere il contrario significherebbe porsi in contrasto con la natura afflittiva del provvedimento di revoca.
In esito a quanto precede, il ricorso deve pertanto essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6 cpv. 1 CEDU; 16 cpv. 3 e 17 cpv. 1 LCStr; 30 cpv. 2 e 33 cpv. 2 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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