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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.170
Data decisione, Autorità: 25.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00170
Lugano 25 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Efrem Beretta quest'ultimo in sostituzione del giudice Stefano Bernasconi, impedito
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 16 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1892) che evade ai sensi dei considerandi l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 9 maggio 2001 con cui il municipio di __________ le ha imposto di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria per la chiusura di una tettoia e le ha ordinato di rettificare l'altezza di una palizzata eretta sul confine del suo fondo (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
23 maggio 2001 del municipio di __________;
25 maggio 2001 di __________;
30 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che all'inizio del 1984 __________ ha chiesto al municipio il permesso di erigere una palizzata alta m 2.50 lungo il confine tra il suo fondo (part. n. __________ RF), situato a __________ fuori della zona edificabile, ed il fondo contermine (part. n. __________);
che il 15 maggio 1984 il municipio ha autorizzato l'intervento, omettendo di trasmettere la domanda all'autorità cantonale ai fini del conseguimento della necessaria autorizzazione cantonale;
che alcuni anni orsono la ricorrente __________ ha acquistato il fondo in questione;
che nel 1996 __________ ha chiesto al municipio il permesso di costruire sul suo fondo una tettoia per auto aperta lateralmente;
che, raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 7 ottobre 1996 il municipio ha rilasciato il permesso richiesto;
che nel corso di un sopralluogo esperito su sollecitazione del vicino __________, proprietario della part. n. __________ RF, il tecnico comunale ha constatato che la palizzata era alta 3 m e che la tettoia era stata chiusa lateralmente;
che con risoluzione 9 gennaio 2001 il municipio ha ordinato alla ricorrente di presentare una domanda di costruzione in sanatoria per la chiusura abusiva della pensilina e di ridurre l'altezza della palizzata a m 2.50 misurati dal fondo del vicino;
che contro la predetta risoluzione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha evaso il ricorso come ai considerandi, confermando la decisione del municipio di esigere l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria per la chiusura della pensilina e dichiarando invece nulla, siccome non sorretta dalla necessaria autorizzazione cantonale, la licenza rilasciata dal municipio nel 1984 per la costruzione della palizzata; opera, per la quale ha sollecitato il municipio ad esigere l'inoltro di un'altra domanda di costruzione in sanatoria;
che contro il predetto giudizio governativo __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa risoluzione municipale;
che l'insorgente si limita a contestare la decisione di considerare nulla la licenza rilasciata nel 1984 al precedente proprietario per la costruzione della palizzata, considerandola lesiva del principio di proporzionalità, del divieto di formalismo eccessivo e del principio della buona fede;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni;
che ad identica conclusione pervengono il municipio di __________ ed il vicino __________, che contestano succintamente le tesi della ricorrente con argomenti di cui semmai si dirà più avanti;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva della ricorrente e la tempestività del ricorso sono certe;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti (art. 18 PAmm); la situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dalle fotografie agli atti; il sopralluogo chiesto dalla ricorrente appare quindi insuscettibile di procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che la ricorrente contesta il giudizio governativo soltanto nella misura in cui dichiara nulla la licenza rilasciata al precedente proprietario nel 1984 per la costruzione della palizzata; non contesta l'obbligo di presentare una domanda in sanatoria per la chiusura della tettoia attuata in contrasto con il permesso accordatole nel 1996; su questo punto il giudizio governativo va quindi confermato;
che, il Consiglio di Stato non si è formalmente pronunciato sulla legittimità dell'ordine di rettificare l'altezza della palizzata, impartito dal municipio alla ricorrente con decisione 9 gennaio 2001; è comunque da ritenere che, esigendo l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria, l'abbia implicitamente annullato;
che non mette quindi conto di esaminare la legittimità di tale provvedimento;
che, ferme queste premesse, resta unicamente da verificare la legittimità del giudizio impugnato nella misura in cui dichiara nulla la licenza del 15 maggio 1984;
che competente, secondo l'art. 25 cpv. 2 LPT, a rilasciare autorizzazioni eccezionali fondate sull'art. 24 LPT per costruzioni situate fuori della zona edificabile era ed è tuttora soltanto l'autorità cantonale (DFGP, Commento alla LPT, ad art. 25 n. 5 seg.; Ruch, Kommentar zum BG über di Raumplanung, ad art. 25 n. 25 seg.);
che già nel 1984 l'autorizzazione del DPC era necessaria anche per interventi edilizi soggetti a semplice notifica (cfr. art. 36 cpv. 3 lett. a RLE 1974);
che permessi di costruzione accordati dal municipio senza il consenso dell'autorità cantonale sono in ogni caso nulli (DTF 111 I b 219 consid. 5; STA 1.6.01 in re __________ AG);
che la nullità costituisce per definizione un difetto insanabile (Imboden Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, V. ed., N. 40 B II): non giova pertanto alla ricorrente richiamarsi a principi della buona fede e della proporzionalità;
che sulla scorta delle considerazioni che precedono la decisione governativa va quindi senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 24, 25 LPT; 36 RLE 1974; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia fr. 600.-- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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