AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.164
Data decisione, Autorità: 21.11.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00164
Lugano 21 novembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 maggio 2001 di
patr. dall'avv. __________
contro
la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1930) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 22 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di rinnovo del permesso di dimora;
viste le risposte:
25 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni,
30 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 30 luglio 1986 __________ (1956), cittadino originario della __________ (__________), è entrato illegalmente in Svizzera, depositando una domanda d'asilo, la quale è stata respinta il 23 gennaio 1987 dall'allora Delegato ai rifugiati. Il 31 luglio 1987, egli ha ritirato il ricorso che aveva interposto contro la predetta decisione, in quanto si era sposato il 24 del stesso mese con la cittadina italiana __________ (1959), domiciliata in Svizzera, ed era stato posto al beneficio di un permesso dimora annuale, in seguito rinnovato. Dalla loro unione è nato __________ (1989). Nel dicembre 1993, __________ è divenuto cittadino italiano per naturalizzazione e il 30 luglio 1994 ha ottenuto un permesso di domicilio. Il 3 febbraio 1995, egli ha divorziato dalla moglie __________.
b) __________ ha altri figli, avuti da diverse donne. I gemelli __________ (1980), di nazionalità italiana, nati da una relazione con la cittadina congolese __________, già domiciliati nel nostro Paese, risiedono da diversi anni nella provincia di __________, dove svolgono un tirocinio. __________ (1992), nata a , è invece frutto dell'unione con la cittadina congolese () __________ (1966), all'epoca richiedente l'asilo in Svizzera, e possiede la medesima nazionalità della madre. Con quest'ultima donna, qui ricorrente, __________ ha avuto ancora due figli: __________ (1995) e __________ (1997), entrambi di nazionalità italiana.
c) Il 16 settembre 1996 __________, a quel momento totalmente a carico dell'assistenza pubblica unitamente a quattro dei suoi figli, è stato ammonito dall'allora Sezione degli stranieri con l’avvertenza che se fosse rimasto in tale situazione anche nel 1997, sarebbe stata presa in esame la possibilità di adottare adeguate misure amministrative nei suoi confronti. Il 1° febbraio 1997 __________ si è trasferito a __________. Il 10 settembre 1997 la Polizia degli stranieri del canton __________ gli ha negato l'autorizzazione di soggiorno sulla base dell'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, in quanto era a carico dell'assistenza sociale ticinese e bernese in maniera continua e rilevante. Nel dicembre 1997 lo straniero è tornato a risiedere stabilmente nel canton Ticino. Il 30 luglio 1998 __________ si è sposato a __________ (Repubblica Federale Tedesca) con __________, mentre il 5 maggio 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha fissato per il 30 luglio 2000 il termine di controllo del suo permesso di domicilio.
B. a) Con decisione 5 agosto 1999, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto la domanda presentata da __________ volta ad autorizzare l'entrata in Svizzera della moglie __________ e dei figli __________ e __________, che soggiornavano a quel momento in __________, in quanto l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento doveva anticipare gli alimenti che il padre non versava ad __________. Inoltre, secondo il dipartimento, non vi erano elementi atti a ritenere che il debito, che ammontava a quel momento a fr. 19'966.35, potesse essere rimborsato.
b) Il 31 agosto 1999, la medesima autorità ha quindi minacciato __________ di espulsione "per la seconda e ultima volta", in quanto persisteva a non versare gli alimenti ad __________ e non aveva rimborsato pressoché nulla di quanto anticipato a suo figlio da parte dell'assistenza sociale.
c) Il 21 settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha tuttavia annullato la sua decisione del 5 agosto precedente (art. 50 PAmm), ritenendo che fossero adempiute le condizioni per rilasciare il permesso ai membri della famiglia di __________. In sede di ricorso, quest'ultimo si era dichiarato disposto ad estinguere il debito avviando una propria attività lucrativa e cedendo parte del suo salario. L'autorità ha soggiunto che: "A scanso di equivoco l'occasione è grata per ricordare che se i ricorrenti dovessero cadere a carico della pubblica assistenza soddisferebbero i motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 17 LDDS". L'8 ottobre 1999, il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha stralciato dai ruoli il gravame.
d) Il 5 dicembre 1999, __________ e i suoi due figli __________ e __________ sono entrati in Svizzera. Lo stesso giorno, la ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora sotto condizione, valido fino al 4 dicembre 2000 (art. 5 LDDS: v. scritto dipartimentale 21.9.1999). Anche __________ e __________ sono stati posti al beneficio di un simile permesso per vivere insieme ai genitori. Il 14 gennaio 2000 è entrata illegalmente in Svizzera proveniente dalla __________ l'altra figlia di __________ e __________, __________.
e) Il 30 giugno 2000, il dipartimento ha fissato per il 30 luglio 2003 il prossimo termine di controllo del permesso di domicilio di __________.
f) Con decreto d'accusa 8 gennaio 2001, __________ è stata condannata a una multa di fr. 100.– per furto di poca entità (generi alimentari per circa fr. 60.–) commesso il 9 settembre 2000.
C. Il 22 febbraio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda di __________ volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, rimproverandole di essere a carico dell'assistenza pubblica, di aver contratto nei confronti della stessa unitamente alla sua famiglia un debito di circa fr. 70'000.– che tendeva ad incrementarsi, e di essere stata condannata dal Procuratore pubblico. La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 9, 10, 12, 16 e 17 LDDS; 8 e 10 ODDS.
D. a) Il 20 febbraio 2001, la ricorrente ha iniziato a lavorare come collaboratrice personale presso la __________ a __________ con una retribuzione base di fr. 15.75 all'ora.
b) Con decreto d'accusa 12 marzo 2001, __________ è stata condannata a sei giorni di detenzione, sospesi condizionalmente con un periodo di prova di due anni, per furto di profumi per un valore globale di fr. 609.– commesso il 19 febbraio precedente.
E. Con giudizio 24 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha rilevato che la ricorrente aveva ottenuto un permesso di dimora a condizione di non cadere a carico dell'assistenza pubblica. Dopo aver ricordato che __________ era già stato minacciato di espulsione a due riprese, l'Esecutivo cantonale ha rimproverato l'interessata e suo marito di non aver rispettato la predetta condizione in quanto percepivano sussidi assistenziali per fr. 1'100.– mensili ed avevano contratto un debito nei confronti dello Stato di fr. 67'401.30. Ha pure sottolineato che la ricorrente aveva interessato le autorità giudiziarie penali. L'Esecutivo cantonale ha quindi ritenuto che il provvedimento adottato dall'autorità di prime cure fosse legittimo e conforme al principio della proporzionalità anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU.
F. Contro la predetta pronunzia governativa, __________ si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del suo permesso di dimora. In primo luogo si duole del fatto che il Consiglio di Stato, nonostante diversi solleciti, le ha negato la visione degli atti. Contesta che le sue condanne penali e il debito assistenziale contratto da tutta la sua famiglia giustifichino la misura adottata dall'autorità di prime cure. Sostiene inoltre che la decisione impugnata è sproporzionata, segnatamente perché la separa in modo ingiustificato dai suoi figli. Pone in evidenza di aver trovato un lavoro che le permetterà di uscire dall'indigenza. Invoca infine la protezione dell'art. 8 CEDU. Chiede che venga conferito l'effetto sospensivo al gravame.
G. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. In materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 prima frase LDDS, lo straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i coniugi vivono insieme. L'insorgente ha diritto, di principio, al permesso postulato. Difatti essa è sposata con , cittadino italiano di origine congolese () titolare di un permesso di domicilio, ed è incontestato che essa vive attualmente con lo stesso nell'appartamento in via __________ a __________. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti al Tribunale federale mediante un ricorso di diritto amministrativo in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data attraverso il rinvio di cui all'art. 10 lett. a LALPS. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.4. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che risiede nel nostro paese, la quale è titolare di un permesso di domicilio, può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU (DTF 118 Ib 157, consid. 1c). In tal caso, se il legame di parentela è intatto ed effettivamente vissuto, la libertà dell'autorità cantonale di negare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione di rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 10 LALPS. Il gravame in esame è dunque ricevibile anche dal punto di vista della predetta disposizione convenzionale.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Per quanto riguarda il richiamo degli atti relativi alla procedura in rassegna, va osservato che ciò avviene d'ufficio (art. 49 cpv. 1 PAmm). Come se non bastasse, il Tribunale ha finanche invitato l'insorgente a consultare gli atti in sede, facoltà di cui essa non si è avvalsa nonostante la sua esplicita richiesta espressa in tal senso nel suo allegato ricorsuale (pag. 2). Non è infine necessario richiamare l'incarto relativo alla famiglia della ricorrente presso l'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento, in quanto non appare idoneo a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi di rilievo per il giudizio.
2.2. Giusta l'art. 17 cpv. 2 ultima frase LDDS, il diritto dello straniero al rilascio di un permesso di dimora si estingue se questi viola l'ordine pubblico. Detto rifiuto deve rispettare il principio della proporzionalità. I motivi di estinzione di questo diritto sono tuttavia meno severi di quanto richiesto dall'art. 7 cpv. 1 in fine LDDS, il quale stabilisce che deve sussistere un motivo di espulsione per negare al coniuge straniero di un cittadino svizzero il rilascio o la proroga del permesso di dimora. Difatti, una violazione dell'ordine pubblico può risultare dalla commissione di un'infrazione oppure, in una maniera più generale, da un comportamento reprensibile (Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997 320). Considerato che una violazione minore dell'ordine pubblico è una ragione sufficiente per rifiutare la concessione del permesso di dimora, l'interesse privato dello straniero e della sua famiglia a rimanere in Svizzera ha, nell'ambito della ponderazione degli interessi pubblici e privati in presenza (art. 11 cpv. 3 LDDS), meno importanza che se si fosse trattato di un'espulsione (DTF 122 II 385 consid. 3a, 120 Ib 130 consid. 4a).
2.3. Il diritto al rispetto della vita privata e famigliare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente quando la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulta indesiderabile. Va nondimeno precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). La protezione dell'art. 8 n. 1 CEDU non può in ogni caso essere invocata, se si può esigere dal coniuge avente il diritto di risiedere in Svizzera che si trasferisca nel Paese d'origine del consorte (DTF 111 Ib 5 consid. 2b con rinvii).
In concreto, il 21 settembre 1999 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha annullato la propria decisione del 5 agosto precedente (art. 50 PAmm), con la quale aveva rifiutato a __________ e ai figli __________ e __________ l'autorizzazione di entrata in Svizzera per ricongiungersi col marito rispettivamente padre, in quanto __________ si era dichiarato disposto, in sede di ricorso al Consiglio di Stato, ad estinguere il debito assistenziale avviando una propria attività lucrativa e cedendo parte del suo salario. Nel contempo, il dipartimento ha informato il legale di __________ che: "A scanso di equivoco l'occasione è grata per ricordare che se i ricorrenti dovessero cadere a carico della pubblica assistenza soddisferebbero i motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 17 LDDS". Fondandosi su tale scritto, l'autorità di prime cure ha quindi autorizzato __________ a soggiornare in Ticino, rilasciandole il dicembre 1999 un permesso di dimora sotto condizione (art. 5 LDDS). Anche i figli della ricorrente __________ e __________ hanno ottenuto un'autorizzazione di soggiorno B allo scopo di "vivere con i genitori (art. 5 LDDS)". Il 22 febbraio 2001, la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha respinto la domanda dell'insorgente volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di dimora, rimproverandole di essere a carico dell'assistenza pubblica, di aver contratto un debito di circa fr. 70'000.– nei confronti della stessa unitamente alla sua famiglia tendente ad aumentare, e di essere stata condannata dal Procuratore pubblico per furto di poca entità. In sostanza, il dipartimento non ha rinnovato il permesso di soggiorno della ricorrente, poiché essa avrebbe violato l'ordine pubblico (art. 17 cpv. 2 LDDS). Occorre pertanto verificare se tali presupposti siano adempiuti.
Le autorità inferiori rimproverano a __________ di essere a carico dell'assistenza pubblica nella misura di fr. 1'100.– mensili e di aver già beneficiato di un importo complessivo di circa fr. 70'000.–. A ben guardare, il sussidio mensile è versato in favore di tutta la sua famiglia, mentre il rilevante importo accumulato nel corso degli anni è dovuto essenzialmente a suo marito __________. E' comunque incontestato che l'insorgente ha dovuto ricorrere all'assistenza pubblica e non ha quindi rispettato la condizione posta per poter risiedere in Svizzera. Come se non bastasse, durante il suo breve soggiorno nel nostro Cantone essa ha già interessato a due riprese le autorità giudiziarie penali per reati patrimoniali (v. decreti d'accusa 8 gennaio e 12 marzo 2001), dimostrando una scarsa considerazione per l'ordine giuridico del Paese che la sta ospitando. Ne consegue che __________ ha effettivamente violato l'ordine pubblico elvetico.
Occorre ora verificare se il rifiuto di rinnovare il permesso di dimora ottenuto da __________ sotto condizione rispetti il principio della proporzionalità, segnatamente riguardo alla gravità della colpa a carico dell'interessata, alla durata del suo soggiorno in Svizzera e al pregiudizio che subirebbe la sua famiglia in caso di un suo allontanamento.
La ricorrente è entrata in Svizzera nel dicembre 1999, accompagnata dai suoi figli __________ e __________, per ricongiungersi con il marito __________. Essa soggiorna quindi da pochissimo tempo nel nostro Paese. Come indicato dianzi (consid. 4), l'insorgente ha già interessato le autorità giudiziarie penali e i servizi sociali. D'altra parte, però, l'entità dei reati commessi da __________ sono tutto sommato di poca gravità (piccoli furti in grandi magazzini) e il debito assistenziale da essa contratto è dovuto principalmente alle mancate promesse di mantenimento della famiglia fornite da suo marito, dal 1994 titolare di un permesso di domicilio in Svizzera. Inoltre essa ha incominciato a lavorare al fine di evitare di dover ricorrere all'assistenza pubblica. Per quanto riguarda __________ e __________, essi sono entrati in Svizzera insieme alla loro madre e sono stati posti al beneficio di un permesso di dimora al fine di vivere con entrambi i genitori. Essi sono ancora piccoli e dipendenti dalla madre e presentano già difficoltà comportamentali, ragione per cui una loro separazione da __________, in caso di allontanamento di quest'ultima, unica persona oggetto del provvedimento dipartimentale, porrebbe loro seri problemi di ordine psicoaffettivo che non vanno sottovalutati (v. doc. B: rapporto 10 maggio 2001 del Servizio sociale di Bellinzona, pag. 2). In sostanza, la decisione impugnata non fa altro che separare ulteriormente la famiglia __________ in maniera ingiustificata.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono il ricorso dev'essere accolto, annullando la risoluzione del Dipartimento delle istituzioni e quella del Consiglio di Stato che la conferma. Allo stadio attuale tali decisioni risultano viziate da eccessivo rigore, e pertanto sproporzionate, nella valutazione del comportamento tenuto dall’insorgente durante il suo soggiorno in Svizzera e delle conseguenze di ordine psicoaffettivo in caso di separazione tra madre e figli. Gli atti vengono rinviati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, affinché rinnovi all’insorgente il permesso di dimora annuale.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente, assistita da un legale, un'adeguata indennità per ripetibili (art. 31 PAmm). Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto.
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 5, 11, 17 LDDS; 8 e 16 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 47, 60, 61, 64, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono annullate:
a) la risoluzione 24 aprile 2001 (n. 1930) del Consiglio di Stato;
b) la decisione 22 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione.
Gli atti sono ritornati alla Sezione dei permessi e dell'immigrazione affinché rinnovi per un anno alla cittadina congolese (__________) __________ (15 aprile 1966) il permesso di dimora.
Non si prelevano né tasse né spese di giustizia. Lo Stato del Cantone Ticino rifonderà alla ricorrente fr. 800.– a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster