AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.147
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00147
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sull'istanza 24 aprile 2001 di
patr. da: avv. __________
chiedente la ricusa del Consiglio di Stato nella procedura dipendente dal ricorso 24 aprile 2001 inoltrato dal medesimo istante contro la licenza edilizia 9 aprile 2001 rilasciata dal municipio di __________ all'Ente smaltimento dei rifiuti del sottoceneri per la costruzione di un silos per il deposito di fanghi di depurazione e di una tettoia in località __________ (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
10 maggio 2001 dell'Ente smaltimento rifiuti del sottoceneri;
16 maggio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'8 gennaio 2001 l'Ente smaltimento rifiuti del Sottoceneri (ESR) ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire un capannone (silos) per il deposito di fanghi di depurazione ed una tettoia per il ricovero di mezzi pesanti in località __________ (part. n. __________ RF), dove gestisce una discarica per rifiuti.
Alla domanda si è fra gli altri opposto __________, proprietario di fondi situati nelle immediate vicinanze dell'impianto (part. n. __________, __________ e __________ RF di __________), contestando le opere dal profilo del piano di utilizzazione cantonale (PUC), che disciplina l'attività edilizia in quel comprensorio.
Raccolto il preavviso del Dipartimento del territorio, il 13 aprile 2001 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni.
B. __________ ha impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, sollecitandone l'annullamento per gli stessi motivi che aveva addotto senza successo in sede d'opposizione.
Con istanza pedissequa al ricorso l'insorgente ha ricusato il Consiglio di Stato, ritenendo che non desse sufficienti garanzie d'indipendenza e d'imparzialità, perché funge da autorità di nomina del consiglio di amministrazione dell'ESR e perché uno dei suoi membri, il Direttore del Dipartimento del territorio, avrebbe perfezionato un accordo con l'autorità federale per continuare a depositare rifiuti nella discarica anche dopo il 1. gennaio 2001, data fissata dal Consiglio Federale per la chiusura di questi impianti.
C. Con risoluzione 2 maggio 2001 il Consiglio di Stato ha trasmesso l'istanza di ricusa al Tribunale cantonale amministrativo per competenza ed evasione.
L'ESR ne ha chiesto il rigetto con argomenti che verranno discussi qui appresso.
Il municipio di __________ non ha invece presentato particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
In caso di contestazione decide l'autorità superiore o trattandosi di un membro di un'autorità collegiale, questa stessa autorità in assenza del membro ricusato o astenuto (cpv. 1).
Ove sia ricusato l'intero Consiglio di Stato o la maggioranza, la ricusa è decisa dal Tribunale cantonale amministrativo (cpv. 2).
1.2. L'istanza in esame chiede la ricusa del Consiglio di Stato in corpore. Spetta quindi al Tribunale cantonale amministrativo esaminarne il fondamento.
La garanzia del diritto a un giudice imparziale ed indipendente è volta ad escludere l'influsso sulla decisione di circostanze estranee al processo, che potrebbero privarla della necessaria oggettività, a favore o a pregiudizio di una parte: al giudice sottoposto a simili influenze verrebbe meno la qualità di "giusto mediatore" (Jean-François Egli, La garantie du juge indépendant et impartial dans la jurisprudence récente, in: Recueil de jurisprudence neuchàteloise, 1990, pag. 9).
2.2. La ricusa riveste un carattere eccezionale (DTF 116 Ia 14 consid. 4, 115 Ia 172 consid. 3). Dal profilo oggettivo occorre ricercare se il magistrato ricusato offra le necessarie garanzie per escludere ogni legittimo dubbio di parzialità. Vengono considerati, in tale ambito, anche aspetti di carattere funzionale e organizzativo e vien posto l'accento sull'importanza che possono rivestire le apparenze stesse (DTF 120 Ia 184 consid. 2b, 117 Ia 408 consid. 2a; sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo del 28 ottobre 1998 in re __________ c. Spagna, in : Recueil des arrêts et décisions 1998/VIII, pag. 3116, n. 43 e del 9 giugno 1998 in re Incal c. Turchia, in : Recueil des arrèts et décisions 1998/IV, pag. 1571, n. 65; Villiger, op. cit., pag. 264 segg.).
Entrano comunque in considerazione soltanto motivi seri che consentano di dubitare dell'imparzialità e dell'indipendenza del magistrato chiamato a statuire. Semplici supposizioni non bastano. Sono ad ogni modo sufficienti circostanze oggettivamente idonee a suscitare l'apparenza di prevenzione. Non occorre al riguardo dimostrare che il magistrato ricusato sia effettivamente prevenuto (RDAT 1990 n. 27; 1984 no. 29; Borghi Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 32 PAmm, N 1 seg.).
2.3. Il Consiglio di Stato non è un tribunale. È un organo esecutivo al quale la legge assegna a titolo accessorio funzioni giurisdizionali. Vero è che anche il Consiglio di Stato è tenuto a rispettare il requisito dell'imparzialità. Tale requisito non discende tuttavia dagli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU, ma dall'art. 29 cpv. 1 Cost., che si riallaccia all'art. 4 vCost.
Al riguardo occorre in effetti tener debitamente conto del fatto che le autorità superiori del potere esecutivo assumono innanzitutto un ruolo di governo, di direzione e di gestione e che esercitano soltanto accessoriamente attività giurisdizionali. Le loro mansioni implicano un cumulo di funzioni diverse, che non possono essere separate senza pregiudicare l'efficacia della gestione e la legittimità democratica e politica delle corrispondenti decisioni. Diversamente dagli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost., l'art. 29 cpv. 1 Cost. non impone quindi l'indipendenza e l'imparzialità come massima d'organizzazione delle autorità governative, amministrative o di gestione. La loro indipendenza deve essere valutata secondo le specificità della fattispecie. In quest'ambito l'art. 29 cpv. 1 Cost. non offre dunque una garanzia equivalente a quella degli art. 6 n. 1 CEDU e 30 cpv. 1 Cost. (art. 58 vCost), che per principio sono applicabili soltanto ai tribunali (DTF 4.4.2000 in re __________; 125 I 119 consid. 3d ed f, 209 consid. 8a; decisione inedita del 19 maggio 1998 in re B., apparsa in: ZBl 100/1999, pag. 74 consid. 2b).
La circostanza non permette di dubitare dell'imparzialità del Governo. Essa è in effetti da ascrivere al cumulo di funzioni governative e gestionali, rispettivamente di funzioni giurisdizionali che la legge gli affida. Le relativamente labili connessioni che intercorrono tra il Consiglio di Stato e l'ente qui resistente sono dovute all'organizzazione delle autorità ed all'ordinamento delle competenze sancite dalla legge. Non bastano minimamente a sostanziare il sospetto di prevenzione affacciato dal ricorrente.
3.2. Tanto meno permette di accreditare questa tesi l'eccezione sollevata dal ricorrente con riferimento all'accordo che il Dipartimento del territorio avrebbe stipulato con l'autorità federale per consentire all'ESR di continuare l'attività della discarica anche dopo la scadenza del termine fissato dal Consiglio federale per la chiusura di questi impianti.
Anche questa circostanza è da considerare come una semplice ed ineludibile conseguenza dell'ordinamento delle competenze sancito dalla legge. Il fatto che il Consiglio di Stato porti la responsabilità dei problemi connessi allo smaltimento dei rifiuti a livello cantonale non permette di dubitare della sua imparzialità a dirimere vertenze di natura edilizia che interessano enti attivi in questo campo. Né giustifica una simile deduzione l'accordo raggiunto tra il Dipartimento del territorio, l'UFAFP e l'ESR per consentire a quest'ultimo di completare lo sfruttamento della discarica esistente. La convergenza d'interessi che potrebbe sussistere tra l'autorità cantonale e l'ESR non è oggettivamente atta a fondare il sospetto di prevenzione in capo ai membri del Consiglio di Stato.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono poste a carico dell'istante secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 27 CPC; 3, 18, 28, 31, 32 PAmm
dichiara e pronuncia:
L'istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è posta a carico dell'istante, che rifonderà identico importo all'ESR a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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