AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.146
Data decisione, Autorità: 03.09.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00146
Lugano 3 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 3/4 maggio 2001 della
contro
la decisione 3 aprile 2001 (n. 1761) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso 26 febbraio 2001 dell'insorgente avverso la decisione 8 febbraio 2001 con cui il dipartimento del territorio ha rilasciato in suo favore un'autorizzazione per l'uso speciale del demanio pubblico cantonale in corrispondenza del mapp. __________ di __________ ed ha fissato le relative tasse;
viste le risposte:
21 maggio 2001 dell'Amministrazione immobiliare e delle strade nazionali, Ufficio del demanio;
22 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La __________ (__________) __________, con sede a __________, è una società anonima iscritta a registro di commercio il 21 giugno 2000, che ha come scopo di produrre, trasportare, distribuire e vendere energia ad enti pubblici, società e privati. La società ha ripreso attivo, passivo ed i servizi dell'omonima azienda municipalizzata della città di __________; fa eccezione il servizio dell'acqua potabile, per il quale la società dispone solo di un mandato di gestione. Il capitale azionario, di fr. 70'000'000.--, è interamente detenuto dalla città di __________.
b) Con decisione 8 febbraio 2001 il dipartimento del territorio, ufficio del demanio, ha rilasciato a favore della __________, sezione elettricità, l'autorizzazione a posare 2 tubi per una lunghezza di 230 m, oltre alle necessarie camere, sotto la strada al mapp. __________ di __________, appartenente al demanio pubblico cantonale. L'autorizzazione, di durata decennale a partire dal 1 gennaio 2001, è stata assoggettata ad una tassa di fr. 15.--/m, dunque a fr. 3'450.--, oltre ad una tassa di esame della domanda di fr. 100.--. La decisione precisava che la trasformazione delle aziende industriali in una società di diritto privato comportava la decadenza dell'esenzione dal pagamento del tributo, di cui queste avevano usufruito fino a quel momento in quanto azienda municipalizzata.
B. La __________ è insorta innanzi al Consiglio di Stato contro la decisione dipartimentale con impugnativa 26 febbraio 2001. Malgrado il passaggio all'organizzazione di diritto privato, essa ha sostenuto di aver mantenuto lo scopo di interesse pubblico. Ha pertanto postulato, in via principale, l'esenzione dal pagamento della tassa d'uso del demanio pubblico, al pari di altri fornitori di servizi come __________ e __________ ed analogamente a quanto prevede, nei suoi confronti, la legge federale sulle tasse di bollo. In via subordinata l'insorgente ha sollecitato una riduzione del tributo.
C. Con risoluzione 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame, argomentando che, giusta l'art. 23 cpv. 1 LDP, è esente da tassa solo l'uso speciale del demanio pubblico effettuato senza fini economici, mentre che __________ persegue indiscutibilmente tale fine. L'esenzione dal pagamento del tributo di __________ e __________ è invece prescritta direttamente dal diritto federale; così com'è quest'ultima legislazione a prevedere l'esenzione dell'insorgente dalla tassa di bollo. Il Governo ha infine ritenuto adeguato l'importo della tassa fissato dall'autorità inferiore.
D. Con gravame 3 maggio 2001, spedito il giorno successivo, la __________ ha impugnato innanzi a questo Tribunale la pronuncia suddetta, ribadendo gli argomenti e le domande sottoposti al giudizio all'istanza inferiore.
Il Consiglio di Stato ed il dipartimento del territorio hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 30 cpv. 2 LDP), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame, ricevibile in ordine, può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 10 cpv. 1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico è ammissibile solo se è conforme o almeno compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità soggiace ad autorizzazione; tale atto può inoltre essere sostituito da un contratto di diritto amministrativo (art. 10 cpv. 2 LDP). Giusta la modifica 4 ottobre 1999 dell'art. 11 cpv. 1 LDP, in vigore dal 1 gennaio 2000, le autorizzazioni sono rilasciate dal Consiglio di Stato; in precedenza tale competenza era attribuita dalla menzionata disposizione legale al dipartimento. Attraverso l'art. 8 cpv. 1 RDP 30 agosto 1994, in vigore dal 2 settembre successivo, il Governo aveva tuttavia già delegato questa competenza direttamente all'ufficio catasto e proprietà dello Stato e, dopo la modifica 8 aprile 1997, in vigore dall'11 aprile successivo, all'ufficio del demanio del dipartimento del territorio.
2.2. L'uso speciale del demanio pubblico è di regola sottoposto al pagamento di una tassa (art. 10 cpv. 3 LDP). L'art. 20 cpv. 1 LDP ne fissa l'importo massimo, a seconda della costruzione o dell'impianto: per la posa di condotte dell'acqua potabile, canalizzazioni, cavi aerei o sotterranei e simili il tributo può arrivare sino a fr. 20.-- per metro lineare, da pagare una volta tanto (lett. e). Le singole tasse sono determinate secondo prudenziali criteri commerciali, tenendo in considerazione, in particolare, il vantaggio economico per il richiedente e l'importanza della limitazione dell'uso comune (art. 21 LDP). Giusta l'art. 23 cpv. 1 LDP è tuttavia esente da tassa l'uso speciale effettuato a scopo ideale o di pubblica utilità senza fini economici. L'esenzione è concessa alla condizione che gli impianti o le strutture siano accessibili secondo i principi dell'uso comune o con restrizioni giustificate e conformi alla destinazione generale dell'area demaniale occupata (art. 23 cpv. 3 LDP).
2.3. L'insorgente ha come scopo la produzione, il trasporto, la distribuzione e la vendita di energia ad enti pubblici, società e privati, in luogo e vece della cessata omonima azienda municipalizzata. Essa persegue dunque uno scopo di pubblica utilità. La società ricorrente si prefigge tuttavia, nel contempo, un fine economico: tale decisiva caratteristica non è, d'altra parte, nemmeno contestata dall'insorgente. La __________ non soddisfa pertanto le condizioni poste dall'art. 23 cpv. 1 LDP per potere essere esentata dal pagamento delle tasse per d'uso speciale del demanio pubblico in relazione alla posa di tubi, condotte o cavi che essa deve effettuare per lo svolgimento della sua attività. Non appare pertanto nemmeno necessario di dovere verificare se siano soddisfatti gli ulteriori requisiti posti, a questo scopo, dall'art. 23 cpv. 3 LDP.
2.4. L'insorgente si appella alla situazione in cui versano __________ e __________, che sono sollevati dall'obbligo di versamento delle tasse d'uso speciale del demanio pubblico. Ora, tuttavia, l'esenzione delle menzionate società discende direttamente dal diritto federale (art. 35 cpv. 4 della legge sulle telecomunicazioni del 30 aprile 1997, RS 784.1, rispettivamente art. 40 cpv. 2 della legge federale sulla radiotelevisione del 21 giugno 1991, RS 784.40). Tali regolamentazioni federali non pregiudicano tuttavia minimamente la facoltà, per il Cantone, di imporre delle tasse per l'uso speciale del demanio pubblico nei confronti di altri fornitori di servizi. Facoltà che non può essere nemmeno messa in forse dal fatto che la ricorrente è esentata dall'assoggettamento alla tassa federale di bollo in applicazione dell'art. 6 cpv. 1 lett. a della relativa legge federale del 27 giugno 1973 (RS 641.10). D'altra parte, va semmai piuttosto rilevato che le società anonime attive nel settore della distribuzione dell'energia sono tenute a pagare le tasse fissate all'art. 20 cpv. 1 LDP per l'uso speciale del demanio pubblico: risparmiare questo aggravio alla ricorrente per il solo motivo che tutte le sue azioni appartengono ad una corporazione pubblica costituirebbe, di conseguenza, un illegittimo privilegio, lesivo della libertà economica degli altri concorrenti e del principio di uguaglianza.
2.5. La ricorrente si chiede, indi, per quale motivo era stata esentata dal pagamento delle controverse tasse sintanto che era un'azienda municipalizzata. Essa si richiama anche all'art. 13 lett. b RDP, nella versione in vigore dal 1 gennaio 2000. Ora, alla prima domanda non dev'essere data una risposta: oggetto di ricorso è difatti l'imposizione della ricorrente in quanto società anonima del diritto privato. Il nuovo testo dell'art. 13 lett. b RDP prevede invece l'esenzione dal pagamento delle tasse per l'uso speciale del demanio pubblico per "gli impianti e le attrezzature di pubblica utilità", come "condotte pubbliche per l'acqua e il gas, cavi aerei o sotterranei pubblici". Questo disposto deve tuttavia essere interpretato conformemente all'art. 23 cpv. 1 LDP: assodato il fine economico della posa della condotta o del cavo, l'esenzione dal pagamento della relativa tassa per l'uso speciale del demanio pubblico è esclusa. Per questo motivo, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dalla semplice consultazione dell'art. 13 lett. b RDP, anche la posa di condotte o cavi pubblici - al pari di quelli privati, com'è il caso in concreto
2.6. Dev'essere, da ultimo, disattesa anche la contestazione del quantum della tassa. L'insorgente adduce, al riguardo, che l'importo dalla stessa sborsato dovrebbe alla fin fine essere sopportato dall'utenza. L'argomento non è tuttavia pertinente; esso esprime difatti una semplice, logica conseguenza dell'imposizione del tributo: non riguarda invece i criteri per la sua commisurazione fissati all'art. 21 LDP.
Per questi motivi,
visti gli art. 10, 11, 20, 21, 23, 30 LDP, 13 RDP, 18, 28, 43, 46 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese, per complessivi fr. 300.--, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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