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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.145
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00145
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 maggio 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1665), che riforma ai sensi dei considerandi la licenza edilizia 6 novembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ all'insorgente per la ristrutturazione/ampliamento di uno stabile abitativo situato nel nucleo del paese (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
21 maggio 2001 del municipio di __________;
23 maggio 2001 di __________ e __________;
22 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario del rustico, che sorge nel nucleo di __________ (part. n. __________ RF), in contiguità con gli stabili delle resistenti __________ (part. n. __________ RF) e __________ (part. n. __________ RF). L'edificio, da tempo in disuso, è costituito da due ampi locali sovrapposti, non collegati fra loro ed accessibili dalla strada che passa a monte dell'immobile, rispettivamente dal vicolo situato a valle dello stesso.
Il 6 agosto 2000 __________ ha chiesto al municipio il permesso di ristrutturare l'immobile, trasformandolo in una casa d'abitazione, dotata di un locale cantinato, ricavato mediante escavazione dello zoccolo su cui sorge l'edificio e destinato a non meglio precisate attività artigianali non moleste.
L'intervento prevedeva tra l'altro di modificare l'attuale tetto a falde asimmetriche, spostandone orizzontalmente il colmo al centro dell'edificio ed innalzando di 90 cm il filo di gronda della falda rivolta verso valle, in modo da ricavare nel sottotetto un ampio soggiorno abitabile, dotato di cucina e servizi igienici.
Alla domanda si sono opposte le due vicine qui resistenti, contestando fra l'altro il previsto innalzamento della falda del tetto.
Preso atto del preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 6 novembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni delle vicine.
B. In parziale accoglimento delle impugnative inoltrate dalle opponenti, il 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha riformato la licenza, confermandola ad eccezione delle previste modifiche del tetto.
Respinte le censure di natura formale e quella relativa alla conformità di zona dell'attività prevista nello scantinato (locale esposizione di aspirapolveri), sollevate dalle vicine, il Governo ha in sostanza ritenuto che la prevista modifica delle falde disattendesse l'obbligo di mantenere l'attuale configurazione dei tetti, sancito dall'art. 29 cifra 4 NAPR.
C. Contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino integrale della licenza accordatogli dal municipio.
Secondo il ricorrente, l'obbligo di mantenere l'attuale configurazione dei tetti sancito dall'art. 29 cifra 4 NAPR non precluderebbe al municipio la facoltà di autorizzare piccoli ampliamenti dettati da reali esigenze d'uso ed abitabilità degli edifici.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono le vicine opponenti, che contestano partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti di cui si dirà qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è chiaramente documentata dai piani e dalle fotografie agli atti. Il sopralluogo e le generiche prove testimoniali chieste dalle resistenti non appaiono atte a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
Oggetto del presente giudizio è unicamente la questione relativa alla modifica del tetto. A torto le resistenti ripropongono in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza con riferimento alla destinazione dello scantinato ricavato a pianterreno mediante escavazione dello zoccolo su cui sorge lo stabile del ricorrente. Da questo profilo, la licenza è stata confermata dal Consiglio di Stato. Le opponenti non hanno impugnato il giudizio governativo nella misura in cui era loro sfavorevole. Non possono quindi rimetterlo in discussione in questa sede, poiché la procedura amministrativa non conosce l'istituto del ricorso adesivo.
L'attività edilizia nella zona del nucleo di __________ è retta dall'art. 29 NAPR, che si ripropone di mantenere "i caratteri morfologici, tipologici e storici del tessuto edilizio e delle sue immediate adiacenze" (cifra 4). "Nel rispetto di questi obiettivi", soggiunge la norma, "sono quindi ammessi il riattamento, la trasformazione, la ricostruzione di edifici" (cifra 3).
L'indirizzo spiccatamente conservativo della norma è mitigato dalla possibilità di autorizzare "piccoli ampliamenti giustificati da reali esigenze di uso e di abitabilità degli edifici", a condizione che le aggiunte risultino correttamente inserite nel tessuto edilizio circostante e nell'aspetto architettonico della costruzione.
L'art. 29 NAPR definisce poi le modalità d'intervento relative alle facciate, alla muratura perimetrale, ai balconi, ai tetti, ai loggiati, alle aperture nei muri perimetrali, alle persiane, alla sistemazione esterna ed alle gronde (cifra 4).
In relazione ai tetti, la norma dispone in particolare che "il rifacimento del tetto è ammesso se eseguito con il mantenimento della pendenza originaria. In linea di principio", precisa, "non possono essere modificate le linee di colmo e l'orientamento delle falde e delle quote dei tetti".
La sistematica dell'art. 29 NAPR indica chiaramente che le prescrizioni volte a definire le modalità d'intervento sui tetti devono essere lette ed interpretate nell'ottica delle finalità conservative perseguite dall'art. 29 NAPR e degli interventi ammissibili.
L'obbligo di mantenere la pendenza originaria dei tetti ed il relativo divieto di modificare le linee del colmo, le quote e l'orientamento delle falde vanno quindi letti alla luce della chiara volontà di escludere dalla zona del nucleo nuove costruzioni ed ampliamenti degli edifici esistenti, suscettibili di alterare il tessuto edilizio del nucleo. Contrariamente a quanto, a torto, ritengono il Consiglio di Stato e le resistenti, l'obbligo di mantenere l'attuale configurazione dei tetti ed il divieto di modificarli ad esso connesso non sono comunque assoluti ed inderogabili.
Come il divieto di procedere ad ampliamenti degli edifici esistenti è mitigato dalla facoltà di autorizzare piccole aggiunte giustificate da reali esigenze d'uso e di abitabilità, così anche il divieto di modificare la configurazione dei tetti è temperato dalla facoltà di autorizzare quei piccoli adattamenti che si rendono necessari per realizzare simili aggiunte. L'intenzione di attenuare il rigore del vincolo di mantenimento dei tetti è chiaramente desumibile dal testo della norma, che ne relativizza la portata premettendo la locuzione avverbiale "in linea di principio": locuzione, che equivale a "di regola" e sottintende la facoltà di autorizzare eccezioni per piccole modifiche, insuscettibili di alterare l'aspetto del nucleo e la fisionomia della costruzione sulla quale si innesta.
Il municipio ha configurato l'ampliamento alla stregua di una piccola aggiunta, rientrante nei limiti degli interventi ammissibili secondo l'art. 29 cifra 3 NAPR, in quanto giustificata da reali esigenze d'uso e di abitabilità dell'edificio, oltre che correttamente inserita nel tessuto edilizio esistente. La deduzione non presta il fianco a critiche. L'aggiunta è invero modica e consente di rendere abitabile il sottotetto dell'edificio, attualmente troppo basso e privo di aperture atte ad assicurarne l'illuminazione naturale.
Fondandosi sulle disposizioni che regolano le modalità d'intervento riguardanti i tetti il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto che l'aggiunta non potesse essere autorizzata perché comporta una modifica della pendenza delle falde e delle quote.
La tesi governativa non può essere condivisa, poiché omette di considerare che l'obbligo di mantenimento della pendenza originaria dei tetti ed il conseguente divieto di modificare le linee di colmo e le quote delle falde, sanciti dall'art. 29 cpv. 4 NAPR, non sono assoluti, ma ammettono quelle inflessioni che si rendono necessarie per realizzare piccole aggiunge rientranti nei limiti fissati dal capoverso precedente della stessa norma.
A torto ritengono le resistenti che le norme sui tetti non conferiscano al municipio la facoltà di concedere deroghe. Tale facoltà è chiaramente deducibile dalla norma in esame laddove prevede che "in linea di principio", ossia "di regola" può essere modificata la morfologia dei tetti.
Non potendosi ragionevolmente sostenere che il leggero innalzamento di una delle falde del tetto, l'impercettibile riduzione della pendenza dell'altra falda e la modica traslazione orizzontale del colmo travalichino i limiti di un'eccezione giustificata da reali esigenze e destinata a mitigare il rigore della norma in discussione, la licenza rilasciata dal municipio all'insorgente va ripristinata siccome immune da violazione del diritto. Il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato in quanto procedente da un'interpretazione lesiva del diritto.
La tassa di giustizia e le ripetibili sono a carico delle resistenti in solido secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 29 NAPR di Cabbio; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1665) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 6 novembre 2000 rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico delle resistenti in solido, che alla stessa condizione rifonderanno fr. 1'200.- al ricorrente a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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