AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.143
Data decisione, Autorità: 21.02.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00142-143
Lugano 21 febbraio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 3 maggio 2001 della
__________, patr. da: lic.jur. __________
contro
la decisione 5 aprile 2001 (n. 21) con cui il dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo 16 gennaio 2001 dell'insorgente contro l'imposizione delle tasse d'allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile concernenti i mapp. __________, __________ e __________ di __________;
la decisione 10 aprile 2001 (n. 1700) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato respinto il ricorso 16 gennaio 2001 dell'insorgente contro l'imposizione delle tasse di allacciamento alla rete delle canalizzazioni concernenti i mapp. __________, __________ e 12__________1 di __________;
viste le risposte:
17 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
21 maggio 2001 del municipio di __________;
22 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nella seconda metà degli anni 80 la __________ ha edificato delle abitazioni ai mapp. __________, __________ e __________ di __________, che ha successivamente venduto. L'allacciamento degli immobili alle reti delle canalizzazioni e dell'acqua potabile ha avuto luogo nel corso del 1988.
B. Nel corso del 1999 il municipio di __________ ha emesso a carico dei rispettivi proprietari dei mapp. __________, __________ e __________ le tasse d'allacciamento alle reti delle canalizzazioni e dell'acqua potabile. Aditi da questi ultimi, il Consiglio di Stato e il dipartimento delle istituzioni hanno annullato le tassazioni, adducendo che poteva essere imposto unicamente il proprietario al momento dell'allacciamento. Con decisioni 19 dicembre 2000 il municipio di __________ ha pertanto notificato i tributi in rassegna alla __________.
C. a) Con ricorso 16 gennaio 2001 la __________ è insorta avverso l'imposizione delle tasse d'allacciamento alla rete delle canalizzazioni dinanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarle in quanto prescritte.
b) Con reclamo di identica data la __________ si è aggravata al dipartimento delle istituzioni contro l'imposizione delle tasse di allacciamento alla rete dell'acqua potabile, postulando il loro annullamento per lo stesso motivo.
D. a) Con decisione 5 aprile 2001 il dipartimento delle istituzioni ha respinto il reclamo. Esso ha considerato che le tasse soggiacevano a prescrizione decennale, ma che quest'ultima aveva iniziato a decorrere solo quando il municipio aveva potuto disporre di tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi. Dal momento che i valori della stima ufficiale degli edifici allacciati, che servivano per la fissazione delle tasse, erano stati accertati nel mese di novembre 1997 ed erano entrati in vigore il 1. gennaio 1998, la percezione delle stesse non era prescritta.
b) Con decisione 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha riservato la stessa sorte, adducendo gli stessi motivi, al ricorso relativo alle tasse di allacciamento alla rete delle canalizzazioni.
E. Con ricorsi separati del 3 maggio 2001 la __________ insorge davanti a questo Tribunale contro le menzionate decisioni. La ricorrente ribadisce la prescrizione delle tasse in esame, asserendo che la prescrizione è iniziata a decorrere il giorno dell'allacciamento degli immobili. Chiede pertanto il loro annullamento.
Il Consiglio di Stato, il dipartimento delle istituzioni e il municipio di __________ hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC per quanto concerne le tasse d'allacciamento alla rete delle canalizzazioni; art. 40 LMSP per quelle d'allacciamento alla rete dell'acqua potabile). I ricorsi sono inoltre tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). I gravami sono dunque ricevibili in ordine; possono inoltre essere decisi sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm), con un unico giudizio (art. 51 PAmm).
Attraverso le decisioni impugnate Governo e dipartimento hanno disatteso l'eccezione di prescrizione delle controverse tasse, sollevata dall'insorgente. Eccezione che quest'ultima riafferma in questa sede.
2.1. Il regolamento delle canalizzazioni (RC) e il regolamento dell'azienda acqua potabile (RAAP) di __________ non prevedono la prescrizione delle pretese in rassegna. Le norme pertinenti (art. 33 RC e 20 RAAP) si limitano difatti a prevede l'imposizione delle tasse di allacciamento in funzione del valore di stima delle costruzioni. La prescrizione, quale principio generale del diritto, si applica tuttavia alle pretese di diritto pubblico anche in assenza di una base legale esplicita. In tale ipotesi il giudice si attiene alla disciplina che il diritto pubblico ha stabilito per casi analoghi; in loro assenza, il termine di prescrizione dev'essere determinato in conformità dei principi generali, ossia in analogia a quelli stabiliti dal diritto privato: per le prestazioni uniche si applica pertanto, di principio, il termine di prescrizione di 10 anni, per le prestazioni periodiche quello di 5 anni (RDAT II-1996 n. 3 consid. 3b con rinvii; inoltre Häfelin/Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3.a edizione, Zurigo 1998, n. 627 segg.).
2.2. In concreto, in assenza di casi analoghi cui far riferimento, le autorità inferiori hanno assoggettato i controversi tributi, dovuti una volta tanto al comune, al termine di prescrizione di 10 anni. Questo assunto, peraltro incontroverso, merita di essere condiviso. Litigiosa è invece la data in cui la prescrizione ha iniziato a decorrere. Tale data corrisponde, in assenza di una esplicita normativa di diritto pubblico, com'è il caso nella fattispecie, a quella dell'esigibilità del credito (Imboden /Rhinow/Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 34 B IV a; art. 130 cpv. 1 CO). Quest'ultima data è espressamente regolata per quanto concerne la tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni. Giusta l'art. 10 del decreto esecutivo concernente il regolamento delle canalizzazioni, i contributi e le tasse del 3 febbraio 1977, la tassa di allacciamento è infatti dovuta al momento in cui viene effettuato l'allacciamento stesso. Il principio è inoltre ribadito all'art. 33 RC di __________, giusta cui "al momento dell'allacciamento" il municipio preleva una tassa del 5‰ sul valore di stima della costruzione. Nel silenzio - sull'argomento - dell'art. 20 RAAP questa soluzione dev'essere applicata anche alla tassa di allacciamento alla rete di distribuzione dell'acqua potabile, che ha la stessa natura giuridica dell'omonima tassa relativa alle canalizzazioni, ossia di tassa di utilizzazione (cfr. RDAT II-1991 n. 8 consid. 3), e che viene inoltre percepita una volta tanto in funzione di un'analoga prestazione dell'ente pubblico (cfr. nello stesso senso, in assenza di regolamentazione, la sentenza del Tribunale amministrativo bernese riportata per esteso in Imboden/Rhinow/Krähenmann, op. cit., Nr. 34 A).
2.3. Nel caso in esame l'allacciamento degli edifici ai mapp. __________, __________ e __________ alla rete delle canalizzazioni e a quella di distribuzione dell'acqua potabile ha avuto luogo al momento della loro costruzione, ovvero nel corso del 1988. Dal momento che il municipio ha imposto alla __________ le controverse tasse di allacciamento con decisioni 19 dicembre 2000, bisogna ritenere - come sostiene l'insorgente - che, a quel momento, i tributi erano prescritti.
Le istanze inferiori hanno ritenuto che la prescrizione ha iniziato a decorrere solo quando il municipio ha potuto disporre, a titolo definitivo, di tutti gli elementi necessari alla determinazione dei tributi: dal momento che i valori della stima ufficiale degli edifici allacciati, che servivano per la fissazione delle tasse, erano stati accertati nel mese di novembre 1997 ed erano entrati in vigore il 1. gennaio 1998, la percezione delle stesse non era prescritta. L'opinione del Consiglio di Stato e del dipartimento non può essere condivisa. In effetti, essa omette di considerare che l'esigibilità del credito - che fa scattare la decorrenza del termine di prescrizione - è espressamente regolamentata, in maniera diversa, dalla legislazione cantonale e comunale per quanto concerne la tassa di allacciamento alla rete delle canalizzazioni e che tale ordinamento dev'essere applicato anche all'omonima tassa relativa alla rete di distribuzione dell'acqua potabile. La tesi delle istanze inferiori condurrebbe del resto in pratica, nel concreto caso, ad ammettere un raddoppio del termine di prescrizione decennale: prolungamento eccessivo se rapportato sia alla lunghezza già più che sufficiente di tale termine sia alla necessità, per l'ente pubblico, di incassare speditamente il tributo in funzione della prestazione offerta all'utente. Se quindi il municipio di __________ avesse voluto tutelarsi convenientemente dal pericolo della prescrizione delle sue pretese nei confronti della ricorrente in attesa dell'accertamento dei valori della stima ufficiale delle costruzioni, avrebbe - ad esempio - potuto richiedere a quest'ultima un acconto sui tributi calcolato sul presumibile valore della stima ufficiale degli edifici, che avrebbe potuto agevolmente e prudenzialmente calcolare a questo scopo. Tale richiesta, oltre ad essere nell'interesse stesso del comune, avrebbe avuto come effetto di interrompere la prescrizione decennale delle pretese, che avrebbe pertanto nuovamente incominciato a decorrere integralmente da quella data. Nel diritto pubblico, difatti, diversamente da quello privato, ogni azione con cui il creditore fa valere il credito nei confronti del suo debitore spiega effetto interruttivo della prescrizione (Imboden/Rhinow/Krähen-
mann, op. cit., Nr. 34 B IV c). Dev'essere, da ultimo, rilevato che anche seguendo la tesi appena affacciata, il municipio avrebbe comunque potuto salvaguardare il termine di prescrizione delle sue pretese senza dover avanzare richieste di acconto nei confronti della ricorrente: bastava che le notificasse i controversi tributi subito dopo l'entrata in vigore dei valori della stima ufficiale degli edifici interessati, ovvero all'inizio del 1998.
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 40, 42 LMSP, 23, 18, 28, 31, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Sono pertanto annullate:
la decisione 5 aprile 2001 (n. 21) del dipartimento delle isti- tuzioni;
la decisione 10 aprile 2001 (n. 1700 ) del Consiglio di Stato;
le decisioni 19 dicembre 2000 con cui il municipio di __________ ha imposto alla __________ le tasse d'allaccia- mento alla rete delle canalizzazioni e di distribuzione del- l'acqua potabile concernenti i mapp. __________, __________ e __________ di quel comune;
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico del comune di __________, il quale è inoltre tenuto a versare alla ricorrente fr. 800.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster