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Numero d'incarto:
52.2001.141
Data decisione, Autorità:
04.07.2002, TRAM
Incarto n.
52.2001.00141-409
Lugano
4 luglio 2002
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 30 aprile/3 maggio 2001 e
(b) 21 novembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
a) la decisione 3 aprile
2001 del Consiglio di Stato (n. 1498) che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso le decisioni 25 ottobre 2000 con cui il municipio di
__________ gli ha (aa) negato una licenza edilizia in sanatoria per la
costruzione di un posteggio coperto (bb) ingiunto di rettificare l'opera e
(cc) inflitto una multa di fr. 300.00;
b) la decisione 6 novembre
2001 del Consiglio di Stato (n. 5234) che respinge l'impugnativa presentata
dall'insorgente avverso le licenze edilizie rilasciate dal municipio di
__________ al comune per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione
dello stadio comunale;
viste le risposte:
al ricorso sub (a);
al ricorso sub (b)
ritenuto
che il 17 giugno 2002 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente
transazione:
-
il municipio di __________ rinuncia ad
esigere la rettifica della tettoia del posteggio realizzato da __________ sulla
part. n. __________ RF ed abbandona il procedimento contravvenzionale promosso
a suo carico;
-
__________ rinuncia ad opporsi alla licenza
edilizia 17 agosto 2001 variante B (avviso cantonale n. 32273);
-
il municipio di __________ farà accertare a
sue spese, a futura memoria, la situazione dell'edificio che sorge sulla part.
n. __________ RF;
-
i ricorsi sono stralciati dai ruoli senza
spese e senza assegnazione di ripetibili né di prima, né di seconda istanza;
che le parti hanno comunicato al
Tribunale cantonale amministrativo di accettare la proposta, dando atto della
natura precaria della tettoia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- I ricorsi
sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.
§ Le decisioni 3 aprile 2001 (n. 1498) e 6
novembre 2001 (n. 5234) del Consiglio di Stato sono riformate di conseguenza.
- Non si
prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano
ripetibili.
- Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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