AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.140
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00140
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 aprile 2001 del
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1494) che annulla la risoluzione 19 gennaio 2001 con cui l'insorgente ha negato a __________ e __________ la licenza edilizia per ampliare lo stabile che sorge sulla part. n. __________;
viste le risposte:
15 maggio 2001 di __________;
15 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 5 settembre 2000 __________ hanno chiesto al municipio di ____________________ il permesso di ampliare lo stabile che sorge sulla part. n. __________ RF (zona RC5), allargando sino a m 7.48, su un'altezza di m 16.23, il corpo avanzato largo circa 5 m, che già attualmente fuoriesce di alcuni metri dalla facciata N.
Alla domanda si sono opposti alcuni vicini, contestando l'intervento per motivi che non occorre qui evocare.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 19 gennaio 2001 il municipio ha respinto la domanda, ritenendo che la larghezza dell'aggiunta non rispettasse la larghezza (profondità) minima degli edifici (m 9), prescritta dall'art. 41 cpv. 2 NAPR per rapporto alla linea di costruzione che corre lungo il filo della facciata W dell'immobile.
B. Con giudizio 3 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso interposto da __________ contro la predetta risoluzione municipale, che ha annullato, rinviando gli atti all'autorità comunale affinché, esaminata la problematica dei posteggi, statuisse nuovamente sulla domanda di costruzione, pronunciandosi su tutte le altre obiezioni sollevate dagli opponenti.
Il Governo ha in sostanza ritenuto che l'art. 41 cpv. 2 NAPR non imponesse alle costruzioni di rispettare una larghezza minima di 9 m, misurata a partire dalla linea di costruzione.
C. Contro il predetto giudizio governativo si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo il municipio di __________, chiedendo il ripristino della decisione annullata.
Con lunga ed articolata argomentazione sui metodi d'interpretazione, l'insorgente ribadisce che l'art. 41 cpv. 2 NAPR imporrebbe alle costruzioni di presentare una larghezza minima di 9 m, misurata a partire dalla linea di costruzione. Lo esigerebbe l'altezza obbligatoria (m 16.50) prescritta dalla norma e la conseguente necessità di rapportare adeguatamente questo parametro alla larghezza degli edifici.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono __________, eccependo in limine la capacità ricorsuale del municipio e contestando in dettaglio le tesi dell'insorgente.
Dei vicini opponenti soltanto __________ si è associato al ricorso. Gli altri si sono invece rimessi al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo o hanno rinunciato a presentare osservazioni.
Considerato, in diritto
Il municipio, come giustamente obiettano i resistenti, non è legittimato a ricorrere. Il municipio è l'organo esecutivo del comune. Non si identifica con il comune: lo rappresenta soltanto davanti all'autorità giudiziaria. Legittimato a ricorrere e detentore della qualità per agire in giudizio è soltanto il comune. Il municipio non ha invece capacità di parte (art. 21 cpv. 2 LE; DTF 5.3.99 in re municipio di Iragna; ZBl 1995, 474).
Vero è che il Tribunale cantonale amministrativo ha sinora ripetutamente ritenuto che i ricorsi interposti dal municipio, agente in proprio nome e conto, fossero da considerare come se fossero introdotti dal comune. Questa prassi ha tuttavia per oggetto impugnative presentate da municipi senza l'assistenza di un legale. Se essa sia da mantenere o meno in questi casi è questione che può restare aperta, poiché, in ogni caso, non può essere estesa a gravami interposti da municipi patrocinati da un avvocato. Da un legale iscritto all'albo si può in effetti pretendere che conosca la distinzione tra parte processuale e rappresentante. Già per questo motivo, il ricorso va quindi respinto siccome irricevibile.
Secondo l'art. 41 cpv. 2 NAPR, disciplinante lo sfruttamento all'interno della zona residenziale intensiva, nel comparto RC5, definito crosta urbana,
"per una profondità minima di m 9 e massima di m 12 fino a 16 dalla linea di costruzione, l'edificio deve raggiungere l'altezza massima concessa (con una tolleranza di +/- m 0.50), senza limitazioni d'indici purché siano rispettate le distanze dai confini privati; la parte retrostante del fondo che eccede questa profondità può essere edificata fino all'altezza massima indicata, purché sia rispettato sull'intero fondo l'indice di sfruttamento = 1.1, computato sull'intero fondo e siano rispettate le altre prescrizioni edilizie".
L'art. 41 cpv. 3 NAPR stabilisce poi per questa zona un'altezza minima di m 13.50 e massima di m 16.50.
Orbene, l'art. 41 cpv. 2 NAPR non brilla certo per chiarezza laddove fa riferimento ad "una profondità minima di m 9 e massima di m 12 sino a m 16 dalla linea di costruzione". Il significato di questa preposizione non è immediatamente deducibile dal testo della norma. Deve quindi essere stabilito mediante interpretazione. Ai fini del presente giudizio la questione può tuttavia restare aperta, poiché comunque la si interpreti non le si può attribuire la portata di un vincolo destinato ad imporre alle costruzioni una larghezza (profondità) minima di 9 m dalla linea di costruzione.
La norma stabilisce in effetti soltanto un'altezza obbligatoria delle costruzioni pari a quella massima (m 16.50 +/- 0.50), introducendo le facilitazioni che si rendono necessarie dal profilo dell'indice di sfruttamento al fine di conseguire questo obbiettivo. La fascia che deve essere determinata mediante interpretazione della preposizione in esame serve unicamente a definire il campo d'applicazione di tali facilitazioni. Non esige anche che gli edifici siano larghi almeno 9 m dalla linea di costruzione. Nessun metodo interpretativo permette di accreditare una simile conclusione. L'esegesi proposta dal ricorrente non può in particolare essere dedotta dalla semplice intenzione di evitare che l'altezza obbligatoria possa, in determinate circostanze, determinare la costruzione di edifici sproporzionati per rapporto alla loro larghezza. Per scongiurare una simile conseguenza occorre fissare vincoli ben più chiari ed espliciti di quelli che il municipio pretende, a torto, di scorgere nella preposizione in oggetto.
Le ripetibili sono invece poste a carico del ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 41 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è irricevibile.
Non si preleva tassa di giustizia.
Il ricorrente rifonderà ai resistenti __________ fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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