AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.134
Data decisione, Autorità: 07.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00134-136
Lugano 7 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorsi di
a) 25/26 aprile 2001
b) 26 aprile 2001
contro
la risoluzione 10 aprile 2001 (n. 1740) con cui il Consiglio di Stato ha costituito il consorzio obbligatorio denominato consorzio pulizia delle rive e dello specchio d'acqua del __________, con sede a __________;
vista la risposta 31 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub a) e sub b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decreto 29 gennaio 1974 il Consiglio di Stato istituì il consorzio per lo studio e la realizzazione di un servizio intercomunale di pulizia delle rive e dello specchio d'acqua del __________ in applicazione dell'art. 21 della legge sulla fusione, separazione e consorziamento di comuni del 6 marzo 1945. A partecipare al consorzio vennero chiamati 14 comuni rivieraschi.
B. Aderendo alla ripetute richieste del menzionato consorzio volte all'allargamento del suo comprensorio ed alla partecipazione, allo stesso, dello Stato, dopo aver fatto allestire ed approvato gli atti necessari, con decreto 13 ottobre 1999, adottato in applicazione dell'art. 8 della legge sui consorzi del 21 luglio 1913 (LCons), il Consiglio di Stato ha dichiarato la pubblica utilità delle opere in vista della costituzione di un nuovo consorzio obbligatorio ai sensi dell'art. 29 della stessa legge, il quale provvedesse alla pulizia delle rive e dello specchio d'acqua del lago __________, segnatamente nelle zona balneabili, e che prestasse la sua collaborazione, nel limite del possibile, al corpo di intervento nel caso di inquinamenti. Nel contempo ha ordinato il deposito degli atti, composti dal piano degli interessati, dalla perizia circa le rispettive interessenze ed i voti in seno all'assemblea consortile, dal preventivo di spesa e, infine, dalla proposta di regolamento consortile.
C. a) Contro il menzionato decreto sono stati inoltrati quattro opposizioni al Consiglio di Stato stesso ed un ricorso al Gran Consiglio. Tra gli opponenti dinanzi al Governo figuravano i qui ricorrenti, che erano stati chiamati a partecipare al consorzio per un'interessenza del 5,8% (Consorzio depurazione acque __________ e dintorni; CDA__________) rispettivamente dell'1,7% (Consorzio depurazione acque __________ e dintorni; CDA__________). Con memorie separate del 24 novembre 1999 essi hanno domandato, in primo luogo, che tutti gli oneri derivanti dalla pulizia delle rive dello specchio d'acqua del lago __________ fossero assunti dallo Stato. In via subordinata hanno chiesto di essere estromessi dall'elenco dei consorziati.
b) Nella seduta del 4 dicembre 2000 il Gran Consiglio ha accolto le conclusioni del rapporto della sua commissione della gestione e delle finanze, del 28 settembre precedente, in merito all'iniziativa parlamentare 5 ottobre 1999 presentata nella forma generica da __________, __________ e confirmatari relativa alla problematica dell'organizzazione e del finanziamento della raccolta dei rifiuti galleggianti sugli specchi d'acqua dei laghi __________ e __________. Tale rapporto stabiliva come segue la chiave di riparto del finanziamento: 65% a carico dei comuni rivieraschi, porti ed altri enti rivieraschi; 20% a carico del Cantone; 15% a carico dei consorzi di depurazione delle acque.
c) Con risoluzione 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha disposto la costituzione del consorzio giusta l'art. 11 LCons, adattando le interessenze in funzione delle decisioni adottate, sull'oggetto, dal Parlamento. Nel solco di queste ultime il Governo ha contestualmente stralciato dai ruoli il ricorso inoltrato al Gran Consiglio ed un'opposizione, ha accolto un'altra opposizione ed ha, infine, respinto le opposizioni dei CDA__________ e CDA__________.
D. Con impugnative separate, ma di analogo contenuto, di data 25/26 rispettivamente 26 aprile 2001, il CDA__________ e il CDA__________ sono insorti innanzi a questo Tribunale avverso la predetta risoluzione governativa. I ricorrenti si dolgono di una violazione del principio di uguaglianza, per il motivo che non sono stati chiamati a far parte del consorzio tutti gli enti pubblici che sono titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque nel __________. Essi richiamano altresì le motivazioni addotte nell'opposizione al Consiglio di Stato.
I servizi generali del dipartimento del territorio, agenti per conto del Governo, hanno postulato la reiezione dei gravami.
E. Il 13 novembre 2001 ha avuto luogo un'udienza. In occasione della stessa, allo scopo di rispondere a una serie di quesiti posti dal giudice delegato nella relativa citazione i rappresentanti dello Stato hanno versato agli atti un documento, attraverso il quale hanno precisato la risposta ed illustrato nel dettaglio le caratteristiche di tutti gli impianti di depurazione riversanti le acque nel lago __________. I ricorrenti hanno preso posizione sul menzionato documento con memoria 30 novembre 2001.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 32 cpv. 2 LCons e relativo rinvio all'art. 208 cpv. 1 LOC; Rep. 1968, 202). I ricorsi sono tempestivi (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione dei ricorrenti certa (art. 43 PAmm). I gravami sono pertanto ricevibili in ordine. Possono inoltre essere decisi mediante un unico giudizio (art. 51 PAmm).
2.1. La dichiarazione di pubblica utilità delle opere pronunciata da parte del Consiglio di Stato il 13 ottobre 1999 in applicazione dell'art. 8 LCons è cresciuta in giudicato; il solo ricorso inoltrato dinanzi al Gran Consiglio giusta l'art. 10 cpv. 1 LCons è difatti stato stralciato dai ruoli. La presente vertenza concerne invece la partecipazione al consorzio.
2.2. Giusta l'art. 1 LCons i laghi, i fiumi, i torrenti e gli altri corsi d'acqua del Cantone devono essere sistemati e corretti con opere adatte (cpv. 1); devono pure essere eseguite le opere di premunizione, consolidamento, piantagione ed imboschimento necessarie per prevenire od arrestare gli scoscendimenti, le frane e le valanghe (cpv. 2). Qualora da queste opere derivi vantaggio a tutta la collettività o a più di un interessato e sia inoltre riconosciuta la loro pubblica utilità, esse dovranno essere eseguite e mantenute a mezzo ed a spese dei consorzi (art. 3 cpv. 1 LCons). Qualora l'interesse pubblico lo richieda, il Consiglio di Stato può - dietro istanza di uno o più interessati o d'ufficio - decretare l'istituzione di consorzi obbligatori per l'esecuzione di qualsivoglia altra opera (art. 29 LCons). Nel caso di opere di interesse generale dovranno far parte del consorzio tutti i comuni, gli altri enti pubblici e le aziende pubbliche, nonché gli enti e le aziende private (rectius: privati) che esercitano un'attività di interesse generale, ai quali dalle opere derivi un vantaggio (art. 4 cpv. 1 LCons). Nel caso invece di opere di prevalente interesse particolare, dovranno far parte del consorzio tutti i privati e le persone giuridiche, comprese quelle di diritto pubblico, ai quali dalle opere derivi un vantaggio particolare (art. 4 cpv. 2 LCons). Le spese saranno ripartite tra i membri del consorzio in proporzione al vantaggio che loro deriva (art. 5 cpv. 1 LCons). Nel caso di consorzi costituiti secondo l'art. 4 cpv. 1 LCons, il comune può prelevare contributi a carico dei proprietari o di titolari di diritti reali o di altri diritti in applicazione della legge sui contributi di miglioria (art. 5 cpv. 2 LCons).
3.2. Il ricorso al Tribunale amministrativo dev'essere motivato (art. 46 cpv. 2 PAmm). Il rinvio a memorie precedenti non soddisfa tale requisito (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, Lugano 1997, ad art. 46 n. 3a; Bovay, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 388). Per questo motivo dev'essere considerata ricevibile, in questa sede, la sola censura, debitamente sviluppata dai ricorrenti, relativa alla non inclusione, tra i membri del consorzio, di alcuni enti pubblici che riversano le loro acque di scarico, dopo depurazione, nel __________. Gli argomenti relativi alla richiesta di estromissione dall'elenco dei consorziati, formulata in primo luogo nelle opposizioni inoltrate dinanzi al Consiglio di Stato il 24 novembre 1999, non possono pertanto essere presi in considerazione nella presente sede; tanto più che il 4 dicembre 2000, e quindi posteriormente all'inoltro delle menzionate opposizioni, il Gran Consiglio ha stabilito la chiave di riparto relativa al finanziamento dei consorzi di pulizia delle rive e degli specchi d'acqua del __________ e del __________, includendovi i consorzi di depurazione delle acque nella misura del 15%: principio che non è stato contestato nella motivazione dei ricorsi inoltrati al Tribunale.
3.3. L'art. 8 cpv. 1 Cost. stabilisce che tutti sono uguali davanti alla legge. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale sviluppata in attuazione dell'art. 4 vCost., tuttora applicabile, questo significa tra l'altro - per quanto può interessare ai fini della soluzione del caso in esame - che l'autorità amministrativa commette una disparità di trattamento se, tenuto conto delle circostanze di fatto concrete, istituisce delle distinzioni giuridiche non giustificate da motivi pertinenti oppure omette di fare delle distinzioni laddove esse si impongono. In altre parole, vi è disparità di trattamento qualora l'autorità tratti allo stesso modo situazioni diverse rispettivamente in modo differente situazioni uguali. In quest'ultima ipotesi le situazioni raffrontate non devono necessariamente essere identiche in tutti i loro aspetti; vi deve essere similitudine soltanto per gli elementi fattuali determinanti ai fini della decisione (DTF 125 I 166 consid. 2a con rinvii).
3.4. Il consorzio in esame è finalizzato all'esecuzione di lavori di interesse generale (ipotesi contemplata all'art. 4 cpv. 1 LCons, attraverso l'art. 29 della stessa legge). La LCons non definisce i criteri ed i metodi che devono essere impiegati: a) per stabilire quali enti o aziende pubblici e quali enti o aziende privati che esercitano un'attività di interesse generale traggano dei vantaggi dall'esecuzione di simili lavori e devano, di conseguenza, essere chiamati a far parte del consorzio (art. 4 cpv. 1 LCons); b) per misurare il vantaggio procurato da tali lavori ai singoli consorziati, sulla cui base dev'essere effettuata la ripartizione (proporzionale) delle relative spese (cfr. art. 5 cpv. 1 LCons; cfr. a quest'ultimo riguardo STA inedita 12 giugno 1998 in re comune di __________, consid. 2.4.). Essa conferisce pertanto all'autorità incaricata di determinare la cerchia dei consorziati e le rispettive interessenze, ovvero al Consiglio di Stato, un esteso potere d'apprezzamento; prerogativa che limita, di riflesso, il potere cognitivo di questo Tribunale alle sole ipotesi di abuso od eccesso nel suo esercizio (art. 61 PAmm).
Confermando quanto sostenuto dagli insorgenti, nella risposta inoltrata dinanzi al Tribunale, completata dal documento versato agli atti in occasione dell'udienza 13 novembre 2001, i servizi generali del dipartimento del territorio hanno confermato che non tutti i titolari di impianti di depurazione riversanti le loro acque nel __________ sono stati chiamati a far parte del consorzio in esame. Sono difatti stati esclusi, in Ticino, quelli degli impianti di depurazione delle acque di __________, , __________ ed . La giustificazione di tale esclusione risiede nel fatto che queste installazioni sono dimensionate, nel complesso, per poco più di 10'000 AE (10'200 per l'esattezza) e sono soggette ad una forte variazione stagionale nell'utilizzazione. Esse sono inoltre abbastanza distanti dal lago __________ (tra 63,5 Km e 82,5 Km). Dopo questi impianti le acque hanno inoltre la possibilità di autodepurarsi per ossigenazione, grazie alla presenza di impianti idroelettrici con bacini e turbine () rispettivamente all'andamento torrentizio e altimetrico del fiume (). Le loro immissioni possono pertanto essere considerate trascurabili.
Del pari, per gli stessi motivi, non sono stati coinvolti gli enti che gestiscono, nel Canton __________, gli impianti di depurazione delle acque di __________, __________, __________ e __________ (8'100 AE in totale).
4.2. L'esclusione dei più piccoli impianti di depurazione delle acque, in pari tempo i più lontani dal lago, poggia pertanto su argomenti seri, obiettivi e pertinenti. Ancorché opinabile, questa scelta non appare tuttavia censurabile in sede di esame circoscritto all'abuso ed all'eccesso di potere d'apprezzamento (cfr. consid. 3.4.).
Gli argomenti sostenuti dai ricorrenti non permettono di mutare opinione. Intanto, le giustificazioni formulate in sede di risposta e - soprattutto - nel documento versato agli atti all'udienza 13 novembre 2001, riassunto poco sopra (consid. 4.1.), permettono di disattendere la censura, genericamente addotta in sede di ricorso, di violazione del principio di uguaglianza. Ma nemmeno alle obiezioni formulate dai ricorrenti attraverso la memoria 30 novembre 2001 tocca miglior sorte. Essi adducono, da un lato, che i loro impianti sono costruiti in maniera da trattenere il legname, che rappresenta - in sostanza - la quasi totalità del materiale solido asportato dal lago; dall'altro che essi hanno effettuato degli investimenti massicci per ridurre lo scarico di fosforo. Questi argomenti, se fondati, non permettono tuttavia di perseguire l'obiettivo del ricorso, ossia di includere, tra i consorziati, anche altri titolari di impianti, ma semmai di ridurre - indipendentemente da questa circostanza - la quota di partecipazione degli insorgenti se non addirittura di escluderli dal consorziamento: domanda che, com'è stato spiegato, non è però più formulata in questa sede (cfr. consid. 3.2.) e che, per questo stesso fatto, non è nemmeno stata motivata nell'atto di ricorso. Ad ogni buon conto, alla luce degli argomenti addotti in sede di risposta da parte dell'autorità cantonale, il Tribunale non ha alcuna ragione per credere che gli impianti di depurazione i cui titolari sono stati eccettuati dal consorziamento trattengano l'afflusso di legname rispettivamente abbattano la quantità di fosforo in maniera talmente inferiore rispetto a quelli dei ricorrenti da rendere comunque sia necessaria una loro partecipazione all'ente in rassegna.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 29, 31, 32 LCons, 208 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 51, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
La tassa di giudizio, di fr. 800.--, è posta a carico del Consorzio depurazione acque Bellinzona e dintorni per fr. 600.-- e del Consorzio depurazione acque __________ e dintorni per fr. 200.--.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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