AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.131
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00131
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 26 aprile 2001 del
__________ patr. da: avv. dott. __________
contro
la decisione 10 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1687) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 27 febbraio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni, che sospende per un mese l'autorizzazione a gestire il __________ di __________;
viste le risposte:
3 maggio 2001 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione;
8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La ricorrente è titolare dell'autorizzazione a gestire il __________, situato a __________ nell'edificio in cui ha sede la stazione __________.
Nel corso del mese di luglio del 2000, la ricorrente ha ingaggiato, quale gerente del locale, __________, titolare di un certificato di capacità, occupata a tempo pieno come governante presso la casa per anziani __________ di __________. A tal fine sono stati sottoscritti due contratti: uno fittizio, che prevedeva uno stipendio di fr. 3'200.-- al mese, destinato ad essere presentato all'autorità cantonale ai fini del conseguimento dell'autorizzazione a gestire il locale; l'altro, effettivo, che prevedeva invece la "messa a disposizione" del certificato di capacità da parte della signora __________, dietro compenso di fr. 500.-- al mese e liberazione da qualsiasi onere di gestione.
B. La sera del 17 novembre 2000 è stata ricoverata al pronto soccorso del__________ __________ di __________ una ragazzina nata il 13 dicembre 1986, che presentava sintomi d'intossicazione acuta da alcolici e stupefacenti (THC). Stando alle informazioni raccolte dai soccorritori, la ragazza avrebbe ingerito presso il ristorante __________ una bibita Red Bull alla vodka e fumato due spinelli.
Allo scopo di verificare se vi fossero serviti alcoolici ai minorenni, don __________, responsabile dell'oratorio dove la ragazza aveva perso conoscenza, si è recato in quel locale, accompagnato da un'altra quattordicenne, che, da sola, è riuscita senza difficoltà a farsi servire al bar una Red Bull alla vodka.
C. Fondandosi su questi fatti, il 27 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione (SPI) del Dipartimento delle istituzioni ha sospeso per la durata di un mese l'autorizzazione a gestire l'esercizio pubblico.
D. Con giudizio 10 aprile 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
Disattendendo le censure sollevate dall'insorgente, il Governo ha in sostanza ritenuto che la sanzione fosse adeguatamente commisurata alla gravità delle infrazioni addebitate al cameriere che, di fatto, portava la responsabilità della gestione del locale.
E. Contro il predetto giudizio governativo, la soccombente si aggrava ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla decisione della SPI.
Riassunti i fatti, l'insorgente ripropone in questa sede l'eccezione di inadeguatezza della sanzione inflittale. A tal proposito, sottolinea in particolare le difficoltà incontrate a reperire un gerente, le conseguenze economiche derivanti dalla chiusura del locale, l'accertamento lacunoso dell'infrazione relativa alla somministrazione di bevande alcooliche alla ragazzina e l'eccessiva attenzione che l'autorità riserverebbe al suo locale dopo l'omicidio verificatosi il 18 novembre 2000 sull'antistante piazzale della Stazione.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dalla SPI, che contesta succintamente le tesi dell'insorgente.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Nemmeno la ricorrente sollecita peraltro l'assunzione di particolari prove.
La sospensione dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è un provvedimento amministrativo di carattere afflittivo, destinato a reprimere infrazioni della LEsPub commesse dal titolare dell'autorizzazione rilasciata dal Dipartimento delle istituzioni giusta l'art. 28 LEsPub.
In quanto sanzione, essa deve, di principio, essere commisurata alla gravità oggettiva dell'infrazione, tenendo debitamente conto delle circostanze in cui la legge è stata violata.
2.2. L'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che il suo titolare soddisfa le condizioni poste dalla legge e dal relativo regolamento per condurre un determinato esercizio pubblico.
Essa presuppone, fra l'altro, che il gestore sia in possesso del corrispondente certificato di capacità o si avvalga della collaborazione di un gerente in possesso di tale certificato (art. 77 RLEsPub).
2.3. L'art. 50 lett b LEsPub vieta al gerente di servire bevande alcoliche alle persone di età inferiore ai diciotto anni.
Il gerente deve istruire adeguatamente il personale in merito a tale divieto e vigilare affinché esso sia rispettato. Nella sua qualità di garante il gerente dell'esercizio pubblico risponde per le infrazioni commesse dai suoi dipendenti.
L'inchiesta di polizia ha in effetti dimostrato in modo inequivocabile che la gerente indicata era una semplice prestanome e che l'esercizio pubblico era in realtà condotto da una persone sprovvista del necessario certificato di capacità.
Orbene, l'inganno messo in atto dalla ricorrente sarebbe bastato da solo a giustificare una revoca dell'autorizzazione a gestire (art. 69 lett a LEsPub). La SPI si è invece limitata a sospendere l'autorizzazione a gestire per la durata di un mese.
La sanzione appare più che adeguata già per rapporto alla gravità oggettiva dell'infrazione commessa dalla ricorrente traendo in inganno l'autorità sulla gerenza dell'esercizio pubblico e lasciandolo in mano ad un cameriere privo del certificato di capacità. Non è invero minimamente tollerabile che un esercizio pubblico venga aperto con simili sotterfugi e condotto senza un gerente responsabile in possesso dei titoli professionali richiesti.
Già da questo profilo, il ricorso va respinto siccome infondato.
Per questi fatti, integranti il reato di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute (art. 136 CP), il cameriere che aveva di fatto assunto le funzioni di gerente è stato condannato dal Procuratore pubblico a fr. 500.-- di multa. Il relativo decreto d'accusa è cresciuto in giudicato.
La stessa inchiesta di polizia ha inoltre permesso di stabilire con certezza che una bevanda (super)alcoolica è stata servita senza difficoltà alla quattordicenne che si era recata nel locale assieme ad un sacerdote intenzionato a verificare se fosse vero che i minorenni vi potevano facilmente ottenere bevande alcoliche.
La violazione del divieto di dispensare alcoolici ai minorenni, sancito dall'art. 50 lett. b LesPub, è incontestabile.
Altrettanto incontestabile è che la responsabilità amministrativa dell'infrazione ricada sulla ricorrente, che l'ha propiziata, lasciando l'esercizio pubblico in mano ad un dipendente privo del certificato di capacità richiesto dalla legge ed omettendo di esercitare la necessaria vigilanza sulla gestione del locale.
L'infrazione è grave e non può essere minimizzata. In che misura incida ai fini della commisurazione della sanzione che inevitabilmente richiama è questione che può essere lasciata aperta, poiché la sospensione della durata di un mese è già ampiamente giustificata dall'infrazione commessa dalla ricorrente con il conseguimento fraudolento dell'autorizzazione a gestire il locale.
La tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 28, 50, 68, 71 LesPub; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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