AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.130
Data decisione, Autorità: 02.08.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00130
Lugano 2 agosto 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1298, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 12 febbraio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione dei permessi e dell'immigrazione, in materia di mancato rinnovo di un permesso di dimora;
viste le risposte:
3 maggio 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
8 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La cittadina russa __________, nata __________, 1973, è entrata in Svizzera il 2 febbraio 1993, beneficiando di diversi permessi di dimora temporanei (L), per lavorare come artista di night-club in diversi locali notturni del cantone. In seguito, dal settembre 1994, la ricorrente ha ottenuto ulteriori permessi di tipo L della durata di 10 mesi ciascuno (settembre - giugno), allo scopo di frequentare la scuola professionale __________ a __________; tali autorizzazioni sono giunti a definitiva scadenza il 30 giugno 1998, avendo l'interessata conseguito pochi giorni prima il diploma di commercio e lingue.
Il 31 luglio 1998, l'insorgente si è sposata a __________ con il cittadino svizzero __________ (1956) e, per vivere assieme al marito, ha ottenuto un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato sino al 31 luglio 2000. Rientrata a __________ per circa sei mesi ancor prima della fine del 1998, dopo una fugace ripresa della convivenza, a far tempo da luglio 1999 si è trasferita presso un'amica e, dal 1° novembre 1999, ha locato un appartamento per proprio conto a __________. Per brevi periodi, dopo il suo ritorno in Ticino, ha inoltre svolto l'attività di impiegata d'ufficio presso tre differenti datori di lavoro. La ricorrente ha una figlia minorenne, nata da una precedente relazione, residente in __________.
B. Il 12 febbraio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza presentata il 4 maggio 2000 da __________, volta ad ottenere la modifica dei dati relativi al datore di lavoro nel permesso di soggiorno, e le ha fissato un termine con scadenza il 30 aprile 2001 per lasciare il territorio cantonale. In sostanza, l'autorità ha rilevato che era venuto meno lo scopo per il quale il permesso di dimora era stato concesso all'interessata, vale a dire il ricongiungimento famigliare, poiché essa non viveva più con il marito.
La decisione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12 e 16 LDDS nonché 9 ODDS.
C. Con giudizio 21 settembre 2001 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Fondandosi in particolare sul rapporto di polizia 22 novembre 2000, il Governo ha ritenuto che la comunione domestica tra i coniugi fosse durata non più di cinque mesi, cessando definitivamente a luglio 1999. Giudicando irrilevanti i motivi alla base della disunione, l'Esecutivo cantonale ha inoltre reputato che non vi fossero possibilità di riconciliazione tra l'insorgente ed il marito. Pertanto ha considerato manifestamente abusivo da parte della ricorrente appellarsi a tale connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse richiamare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU. Neppure il fatto di avere un lavoro poteva giovare alla stessa, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro la predetta pronunzia, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento, e postulando il rinnovo del permesso di dimora annuale. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti all'autorità inferiore, affinché si pronunci di nuovo sulla causa dopo aver esperito ulteriori accertamenti. Adduce che il prolungato rientro a __________ sarebbe stato imposto da gravi problemi di salute della madre e asserisce di essere stata cacciata dall'abitazione coniugale dal marito, affetto da disturbi psichici e da guai finanziari. Contesta di richiamarsi al vincolo matrimoniale in maniera manifestamente abusiva, confidando in un recupero di salute del coniuge, dal quale dipenderebbero le possibilità di un ricongiungimento famigliare. La ricorrente chiede che al ricorso venga concesso l'effetto sospensivo.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
F. Con scritti del 14 e 21 maggio 2001, la ricorrente ha contestato le asserzioni formulate dall'autorità dipartimentale in sede di risposta, producendo ulteriore documentazione e chiedendo che le venisse concessa la facoltà di replica.
Considerato, in diritto
1.2. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.3. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Federazione di __________ o dell'ex __________ alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini russi, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.4. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al postulato rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso sollecitato possa esserle rifiutato è una questione di merito, non di ammissibilità.
1.5. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine. Il giudizio può inoltre essere reso sulla base degli atti, senza dover procedere, come invece preteso dalla ricorrente, ad ulteriori accertamenti, che quest'ultima, peraltro, non specifica minimamente. Gli stessi non appaiono infatti idonei a procurare al Tribunale la conoscenza di nuovi elementi di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm). Nemmeno si giustifica di procedere ad un ulteriore scambio di allegati, che, si rammenta, riveste carattere eccezionale (art. 49 cpv. 3 PAmm), atteso che le risposte presentate delle autorità inferiori confermano le conclusioni e le argomentazioni già sostenute nelle precedenti fasi processuali (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 5 ad art. 20).
Come già indicato in precedenza (consid. 1.4.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può inoltre essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, p. 133; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte della ricorrente, nell'invocare il vincolo coniugale (consid. F.2, p. 10). Di conseguenza, questo tribunale si limita ad accertare se la decisione impugnata è corretta sotto questo profilo, senza esaminare l'eventuale natura fittizia del matrimonio, a sostegno della quale l'avversata decisione evidenzia comunque significativi indizi (ad esempio: differenza di età, breve conoscenza prima del matrimonio, scadenza del permesso di soggiorno in Svizzera).
4.1. __________ si è sposata il 31 luglio 1998, andando a vivere con il marito a __________. Dopo pochi mesi è tornata in patria, allo scopo asserito di assistere la madre malata, come dimostrerebbe un certificato medico versato agli atti. Tuttavia tale documento non riporta alcuna indicazione temporale relativa agli ultimi mesi del 1998, rispettivamente ai primi del 1999. Inoltre nessun altro riscontro probatorio permette di attestare che l'assenza dal domicilio coniugale in quel periodo fosse dettata da imperiosi motivi. Tornata in Svizzera, la ricorrente, per sua stessa ammissione (cfr. verbale d'interrogatorio 21.11.00), ha ripreso la convivenza a __________ per, al massimo, due mesi, prima di stabilirsi presso un'amica ed in seguito in un monolocale a __________. Nel contempo, anche il marito ha trasferito a più riprese il domicilio. Dalle emergenze processuali non risulta che, allo stadio attuale, i coniugi __________ abbiano ripreso la comunione domestica. Il fatto che tra loro vi sia una frequentazione sporadica non permette certo di mutare tale conclusione.
Pertanto, l'effettiva convivenza postmatrimoniale della coppia si è protratta all'incirca per sette mesi ed è interrotta da due anni.
4.2. A detta della ricorrente, il motivo principale del dissidio con il coniuge risiede nella malattia psichica di quest'ultimo, che l'avrebbe letteralmente cacciata di casa ed impedirebbe una riappacificazione, nonostante i frequenti tentativi da lei intrapresi in questo senso (cfr. verbale d'interrogatorio del 21.11.2000). Ritenuto che, per costante giurisprudenza, poco importano i motivi per i quali i coniugi hanno cessato la comunione domestica (cfr. STF 5.3.2001 in re A., consid. 1b), è opportuno tuttavia precisare che la ricorrente, già prima del matrimonio, era al corrente dei problemi economici e di salute del marito (cfr. la trascrizione del verbale d'interrogatorio e il relativo commento aggiuntivo a p. 5 dell'allegato ricorsuale). Inoltre, i dichiarati sforzi intrapresi dall'insorgente per ricomporre l'unione coniugale appaiono limitati allo stadio di puro parlato. D'altro canto, dalle tavole processuali non emerge in alcun modo qualsivoglia intenzione, anche remota, del marito di riprendere la vita matrimoniale. Significativa è, da ultimo, la reciproca indipendenza finanziaria che caratterizza la relazione tra i coniugi; in particolare, non risulta che la ricorrente provveda economicamente, grazie al suo salario, ai bisogni del marito, al beneficio di prestazioni d'invalidità e assistenziali.
Ne consegue dunque che, oltre alla separazione delle rispettive dimore, tra i coniugi __________ non sussiste più un'autentica relazione coniugale da circa due anni. Non vi è, inoltre, alcun indizio che potrebbe lasciar supporre una ripresa della stessa.
4.3. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso di diritto dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. Va inoltre osservato che, come già esposto, l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora.
La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito __________. Va osservato infine che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in patria, dove è nata e cresciuta e dove, tra l'altro, vive la figlia minorenne.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto. Visto l'esito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 1, 4, 7, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1. lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 47, 49, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________, nata __________ (27 luglio 1973), cittadina __________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 settembre 2001 notificandone la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa e spese di giustizia, per complessivi fr. 800.-, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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