AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.121
Data decisione, Autorità: 30.01.2002, TRAM
Incarto n. 52.2001.00121
Lugano 30 gennaio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 20 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 2001, no. 1402, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 8 febbraio 2001 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato le licenze di condurre ciclomotori e veicoli a motore (revoca di sicurezza per inidoneità caratteriale);
vista la risposta 2 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il 18 maggio 2000 la Sezione della circolazione ha revocato ad __________ (1983) la licenza di condurre ciclomotori, ottenuta nel 1997, e quella di allievo conducente di motoleggere (cat. F) per la durata di due mesi, per aver circolato con un ciclomotore manomesso, il 31 gennaio 2000, e con uno scooter, senza possedere la relativa licenza, il 25 marzo seguente. La durata del provvedimento è stata successivamente prolungata di un ulteriore mese, poiché l'interessato è stato colto alla guida di un ciclomotore il 9 agosto 2000, durante il periodo di revoca.
b) Il 16 settembre 2000 __________ ha nuovamente circolato nonostante la revoca. Egli è infatti stato sorpreso in sella ad uno scooter manomesso e potenzialmente in grado di raggiungere la velocità di 80 km/h. Nella medesima occasione non si è arrestato all'ordine della polizia, dandosi alla fuga, e ha transitato in luogo ove vige il segnale "divieto di accesso".
B. a) Dopo che il 30 ottobre 2000 l'interessato ha ottenuto l'autorizzazione a condurre motoleggere, con risoluzione 30 novembre 2000, la Sezione della circolazione ha disposto nei confronti dello stesso la revoca della licenza relativa ai veicoli a motore a titolo preventivo e cautelativo, con effetto immediato e a tempo indeterminato, ordinandogli inoltre di sottoporsi ad una perizia psico-tecnica.
b) Sulla scorta del referto peritale 16 gennaio 2001 dello psicologo del traffico lic. psic. __________, l'8 febbraio 2001 l'autorità dipartimentale ha modificato la propria precedente decisione, risolvendo di revocare a tempo indeterminato sia la licenza di condurre ciclomotori che quella per i veicoli a motori. Nel contempo ha precisato che nessun riesame sarebbe stato concesso prima del febbraio 2002 per la riammissione alla guida di ciclomotori e prima del febbraio 2003 per i veicoli a motore, previo superamento, per quanto concerne quest'ultima categoria, di un nuovo esame psico-tecnico. La decisione è stata dichiarata immediatamente esecutiva.
C. Con giudizio 28 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. In sostanza, il Governo, ritenendo esaustivo ed attendibile il rapporto peritale, ha giudicato legittima e giustificata la misura amministrativa decisa dall'autorità di prime cure. Ha inoltre respinto la richiesta di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
D. Contro la predetta pronunzia governativa, il soccombente è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che l'avversato provvedimento venisse modificato in una revoca della licenza di condurre veicoli a motore della durata di sei mesi e ribadendo la richiesta di beneficiare dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, corredata, il 26 luglio 2001, dall'apposito certificato municipale. L'insorgente ha contestato il referto dello psicologo del traffico, a suo dire superficiale e tendenzioso, e, riservandosi di produrre in un secondo tempo un rapporto medico-psichiatrico, ha postulato l'allestimento di una perizia giudiziaria. Fondandosi sui buoni risultati e sugli apprezzamenti raccolti sia in ambito scolastico che in quello professionale, ha negato di manifestare problemi caratteriali tali da renderlo inidoneo alla guida. Di conseguenza, la sanzione irrogata sarebbe arbitrariamente severa e lederebbe il principio di proporzionalità.
E. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
F. Il 13 giugno 2001 il ricorrente ha prodotto la dichiarazione medica 7 giugno 2001 allestita dal dr. med. __________ psichiatra e psicoterapeuta, il quale si è distanziato dalle risultanze del precedente referto peritale e ha giudicato eccessivamente severo e non propriamente educativo il provvedimento revocatorio adottato.
G. a) Preso atto della suddetta dichiarazione, questo tribunale ha ordinato l'allestimento di una nuova perizia per mano del PD dr. phil. __________, psicologo del traffico presso la "Psychiatrische Universitätsklinik" di __________, che il 4 dicembre 2001 ha reso il proprio referto, su cui si tornerà nel seguito.
b) Invitato a formulare osservazioni a proposito di tale rapporto, il ricorrente ha rilevato che lo stesso ne ha riconosciuto l'idoneità alla guida di ciclomotori e motoleggere già al momento dell'esame peritale, il 1° settembre 2001. D'altro canto, il Consiglio di Stato ha evidenziato come il perito giudiziario avrebbe condiviso le conclusioni del lic. psic. __________, se avesse esperito la propria analisi nel medesimo periodo.
Considerato, in diritto
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza, il potere cognitivo di questo tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), e alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
Giusta l'art. 17 cpv. 1bis LCStr, la licenza di condurre e la licenza per allievo conducente sono revocate per una durata indeterminata se il conducente non è idoneo a guidare un veicolo a motore per motivi caratteriali o altri motivi. La revoca comporta un periodo di prova di almeno un anno.
La revoca a scopo di sicurezza per inidoneità caratteriale deve fondarsi su di una prognosi negativa in merito al comportamento futuro del conducente (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a pag. 152; Stauffer, Der Entzug des Führerausweises, tesi Berna 1966, pag. 40). Considerato che ciò non è di facile deduzione, le autorità sono tenute ad analizzare la relativa fattispecie con particolare circospezione. Esse devono negare, rispettivamente, revocare la licenza di condurre solo qualora esistano elementi sufficienti per ritenere che l'interessato si comporterà in modo sconsiderato (cfr. FF, ed. franc., 1955 II 23 ss.). Nel giudizio va valutato il precedente comportamento del conducente, così come la sua situazione al momento dei fatti. In caso di dubbio dev'essere ordinato un esame psicologico o psichiatrico a norma dell'art. 9 OAC (RDAT I 1994 n. 64 consid. 4a, pag. 152).
3.2. Come esposto in narrativa, la risoluzione 8 febbraio 2001 della Sezione della circolazione, confermata dal Consiglio di Stato, ricalca solo parzialmente la suddetta proposta del perito. In particolare, revocata la licenza di condurre veicoli a motore a tempo indeterminato, l'autorità dipartimentale ha escluso ogni riesame per la riammissione alla guida degli stessi fino a febbraio 2003. Benché espresso in termini invero ambigui, tale giudicato si riferisce, beninteso, unicamente ai veicoli a motore per i quali l'insorgente ha conseguito la licenza di condurre, vale a dire le motoleggere (cat. F). A fortiori potrebbe naturalmente assumere, se confermato, anche valore pregiudiziale in caso di istanza per il rilascio della licenza di allievo conducente per altri veicoli. Tuttavia, non è ammissibile negare un'autorizzazione, prima che l'interessato ne faccia richiesta. Eventuali motivi di diniego di una licenza vanno infatti verificati al momento della presentazione della relativa istanza (cfr. Schaffhauser, Grundriss des schweizerischen Strassenverkersrechts, Vol. III, N. 2142).
3.3. Il dr. med. __________, nella dettagliata dichiarazione medica allestita il 7 giugno 2001 ha espresso valutazioni divergenti dalle conclusioni a cui era giunto il lic. psic. __________ dopo aver visitato a due riprese l'insorgente ed averlo sottoposto ad un test MMPI elaborato. Il quadro clinico scaturitone non sarebbe catastrofico come descritto nella perizia __________, poiché l'esplorando avrebbe manifestato remissività, rispetto dell'autorità e capacità d'autocritica.
In siffatte evenienze, questo tribunale ha ritenuto imprescindibile, in virtù dell'art. 9 OAC, l'allestimento di un ulteriore perizia, commissionata al PD dr. phil. __________.
Esprimendosi a proposito della perizia __________, il PD dr. phil. __________ la ritiene sostanzialmente convincente, benché ne censuri varie affermazioni, in quanto non supportate da prove concrete, e reputi esagerato il pessimismo espresso a proposito del carattere del ricorrente. Ad ogni modo, tenuto conto dell'attitudine complessivamente molto problematica manifestata da quest'ultimo al momento della prima perizia, l'esperto giudiziario conclude che, a quel tempo, egli stesso avrebbe espresso un giudizio di inidoneità assoluta alla guida. Per contro, al momento del proprio esame, il perito ha reputato l'interessato idoneo alla guida di ciclomotori e motoleggere. Inoltre ha considerato che, trascorso un anno di prova senza infrazioni, la medesima conclusione potrà venir tratta anche in riferimento agli altri veicoli a motore.
4.2. La perizia allestita dal PD dr. phil. __________ appare chiara, approfondita e sorretta da una motivazione coerente. I risultati a cui approda si rivelano credibili e convincenti. D'altronde, gli stessi confermano e precisano le valutazioni cautamente ottimistiche già espresse in precedenza dal dr. med. __________. Inoltre, come testé osservato, la relativa divergenza con il referto del lic. psic. __________ è dovuta, in sostanza, alla positiva evoluzione dell'insorgente dopo l'allestimento di tale perizia, circostanza di cui, per la verità, occorreva comunque tener conto al momento della formulazione della prognosi e, di riflesso, della fissazione del termine di prova (cfr. Schaffauser, op. cit., N. 2183 e 2193).
In definitiva, non si ravvisano dunque valide ragioni per scostarsi dalle proposte formulate dal perito in merito alle licenze di condurre ciclomotori e motoleggere, atteso che, dal profilo giuridico, deve ad ogni modo essere rispettato il termine imperativo di cui all'art. 17 cpv. 1 bis, 2° periodo LCStr (cfr. consid. 5). Per i motivi già esposti, le considerazioni relative all'idoneità alla guida di altri veicoli esulano dal presente procedimento, benché, ovviamente, se ne potrebbe tener conto, qualora l'insorgente postulasse l'ottenimento di ulteriori autorizzazioni (cfr. consid. 3.2.).
In effetti, il provvedimento di revoca delle licenze si è protratto, di fatto, per oltre un anno, vale a dire per un lasso di tempo maggiore rispetto alla durata semestrale proposta con il gravame. Entro tali limiti, l'impugnativa risulta dunque priva di interesse pratico ed attuale per l'interessato e, di conseguenza, va dichiarata, per l'appunto, priva d'oggetto (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, N. 2 ad art. 43 PAmm). D'altro canto, l'accoglimento dell'impugnativa non può certo condurre all'annullamento puro e semplice della contestata decisione dipartimentale, dal momento che la revoca di sicurezza era, di per sé, ampiamente giustificata. L'esito del gravame comporta, per contro, la riduzione del termine di prova per la riammissione alla guida sia di ciclomotori che di veicoli di categoria F al termine minimo di un anno imposto dalla legge (art. 17 I bis, 2° periodo LCStr). Siccome detto termine giunge a scadenza nel corso dell'incipiente mese di febbraio, l'autorità dipartimentale, a cui formalmente compete la decisione circa la riammissione alla guida, procederà direttamente in tal senso, senza riesaminare ulteriormente l'idoneità del soggetto.
Ritenuto che già dinanzi al Consiglio di Stato il gravame non appariva totalmente infondato, vista la severità con cui sono stati fissati i termini di prova, la domanda di assistenza giudiziaria, accertate le precarie condizioni finanziarie dell'insorgente e della sua famiglia, va accolta per entrambe le sedi (art. 30 PAmm). Già per questo motivo, non si assegnano ripetibili (cfr. STA inedita 3 giugno 1998 in re K.E.R.) e vanno poste a carico dello Stato le spese peritali.
Non si prelevano né ulteriori spese né tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 2 lett. d, 16 cpv. 1 e 17 cpv. 1bis LCStr; 36 cpv. 1 OAC; 10 LALCStr; 3, 18, 28, 30, 31, 43, 46, 60, 61 e 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. a) la risoluzione 28 marzo 2001, no. 1402, del Consiglio di Stato è annullata;
b) la decisione 8 febbraio 2001, no. 426, del Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, è modificata nel senso che il periodo di prova per la riammissione del ricorrente alla guida di ciclomotori e veicoli a motore (cat. F) è fissato in un anno e giunge pertanto a scadenza l'8 febbraio 2002.
1.2. Gli atti sono ritornati alla Sezione della circolazione affinché riammetta il ricorrente alla guida di ciclomotori e veicoli a motore (cat. F) dalla data summenzionata.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
La domanda di assistenza giudiziaria è accolta per entrambe le sedi.
§. Di conseguenza, il patrocinatore del ricorrente è invitato a trasmettere al Tribunale cantonale amministrativo la propria nota professionale.
Le spese peritali sono a carico dello Stato del Canton Ticino.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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