AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.116
Data decisione, Autorità: 18.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00116
Lugano 18 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna e Stefano Bernasconi
segretario:
Thierry Romanzini, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 14 aprile 2001 di
contro
la decisione 10 aprile 2001 (n. 1684) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa interposta dall'insorgente avverso la risoluzione 22 febbraio 2001 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato a tempo indeterminato la licenza di condurre veicoli a motore e di allievo conducente;
vista la risposta 24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Con decisione 28 dicembre 2000, la Sezione della circolazione del Dipartimento delle istituzioni ha revocato a __________ (1915) la licenza di condurre cat. B a titolo preventivo e cautelativo a tempo indeterminato, ritenendolo inidoneo a condurre con sicurezza veicoli a motore. Una pattuglia della Polizia cantonale aveva constatato che il ricorrente appariva insicuro alla guida della sua vettura.
b) Il 1° febbraio 2001 __________ ha chiesto alla Sezione della circolazione il riesame del suo caso. L'8 febbraio successivo, la medesima autorità ha quindi annullato la sua precedente risoluzione e ha rilasciato all'interessato una licenza di allievo conducente al fine di sottoporlo ad un esame di guida per verificare la sua idoneità a condurre con sicurezza veicoli a motore. Il 16 febbraio successivo, il ricorrente non ha superato la prova.
c) A seguito dell'esito negativo della corsa di controllo, il 22 febbraio 2001 la Sezione della circolazione ha revocato a __________ la licenza di condurre veicoli a motore cat. B e di allievo conducente a tempo indeterminato. E' stato pure negato l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. La risoluzione è stata resa in applicazione dell'art. 16 cpv. 1 LCStr.
B. a) Contro la predetta risoluzione __________ è insorto dinanzi al Consiglio di Stato chiedendone l'annullamento e postulando la ripetizione dell'esame di guida. Il ricorrente ha evidenziato di essere "automobile dipendente" e di non aver mai causato incidenti in 66 anni di guida.
b) Con giudizio 10 aprile 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione sulla base delle risultanze dell'esame di guida, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Il Governo ha inoltre indicato che la corsa di controllo non poteva essere ripetuta.
C. Contro la predetta decisione __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ribadendo le richieste formulate in precedenza e contestando le risultanze dell'esame della corsa di controllo cui si era sottoposto.
D. All'accoglimento del gravame si oppone il Consiglio di Stato, il quale si riconferma nella risoluzione impugnata.
Considerato, in diritto
Il gravame, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
1.2. Nel caso di specie, trattandosi di una revoca a scopo di sicurezza il potere cognitivo di questo Tribunale si limita alla verifica di un'eventuale violazione del diritto, segnatamente con riferimento all'apprezzamento erroneo di un fatto e all'eccesso o abuso di potere (art. 61 cpv. 1 e 2 PAmm), nonché alla verifica se l'accertamento dei fatti ad opera delle istanze inferiori è stato esatto e completo (art. 62 PAmm).
2.2. Le licenze e i permessi devono essere revocati, se è accertato che le condizioni legali stabilite per il loro rilascio non sono mai state o non sono più adempiute; essi possono essere revocati se non sono state osservate le limitazioni o gli obblighi, ai quali il rilascio era stato subordinato nel caso particolare (art. 16 cpv. 1 LCStr). In linea di principio, la revoca della licenza di condurre di una determinata categoria comporta la revoca della licenza di tutte le categorie di veicoli a motore (cfr. art. 34 cpv. 1 prima frase OAC).
Infine, il fatto che il ricorrente non abbia mai causato incidenti in 66 anni di guida e che sia "automobile dipendente" non permette di mutare il giudizio. La revoca è stata pronunciata per motivi di sicurezza e non a scopo di ammonimento (cfr. art. 33 OAC).
Sulla scorta di quanto precede, la decisione di revocare a tempo indeterminato della licenza di condurre veicoli a motore e di allievo conducente di __________ per non aver superato la corsa di controllo deve essere confermata. La corsa non può essere ripetuta, poiché la legge non lo prevede (art. 24a cpv. 2 OAC).
Il ricorso va dunque respinto. Tassa e spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 14 cpv. 3 e 16 cpv. 1 LCStr; 24a e 34 cpv. 1 OAC; 3, 18 cpv. 1, 28, 43, 46, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa e le spese di giustizia, per complessivi fr. 300.–, sono a carico del ricorrente.
Contro questa decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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