AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.114
Data decisione, Autorità: 14.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00114
Lugano 14 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 10 aprile 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1404), che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso il bando del concorso indetto dal municipio di __________ per il conferimento del mandato di direttore dei lavori di restauro del palazzo comunale;
viste le risposte:
24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
2 maggio 2001 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Con decisione pubblicata sul FU n. __________ del __________ il municipio di __________ ha indetto un pubblico concorso per il conferimento del mandato di direttore dei lavori di restauro del palazzo comunale. Il bando precisava che erano richieste le seguenti prestazioni parziali riferite al regolamento SIA 102:
fase di preparazione dell'esecuzione,
fase esecutiva,
fase finale.
Esso indicava inoltre che gli atti del concorso, composti dal regolamento e dal documento d'offerta d'onorario, dovevano essere richiesti per iscritto all'ufficio tecnico comunale entro il 5 febbraio 2001 e potevano essere ritirati a partire da venerdì 9 seguente. Specificava poi che le informazioni e le modalità di consultazione della documentazione di progetto erano illustrate dal regolamento del concorso, che le offerte d'onorario avrebbero dovuto pervenire entro le 16.00 di giovedì 1° marzo 2001 e che la loro apertura avrebbe avuto luogo immediatamente dopo il termine di scadenza.
La delibera, concludeva il bando, sarebbe avvenuta ad esclusivo giudizio del municipio secondo i criteri di aggiudicazione ivi indicati.
B. Il 26 gennaio 2001 il ricorrente, arch. __________, ha chiesto al municipio di inviargli la documentazione per partecipare al concorso.
Il municipio gliel'ha trasmessa venerdì 9 febbraio 2001. Il ricorrente afferma di averne preso conoscenza domenica 11.
Lunedì 26 di quello stesso mese l'arch. __________ ha impugnato il bando di concorso davanti al Consiglio di Stato, obiettando che il consiglio comunale non aveva ancora stanziato il credito necessario, che il massiccio ridimensionamento dell'intervento, prospettato dal municipio per motivi di risparmio, esigeva una rielaborazione del progetto, che il concorso soggiaceva al CIAP perché l'onorario prevedibile superava i 500'000.- fr. e che la procedura instaurata dal municipio ostacolava i potenziali interessati nell'esercizio dei mezzi di difesa, considerato che la documentazione del concorso era loro rimessa soltanto dopo la scadenza del termine d’impugnazione decorrente dalla data di pubblicazione del bando.
C. Con giudizio 28 marzo 2001, succintamente motivato, il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame, siccome inoltrato dopo la scadenza del termine quindicinale di ricorso che aveva iniziato a decorrere con la pubblicazione del bando.
D. Contro il predetto giudizio governativo l'arch. __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rinvio degli atti al Consiglio di Stato affinché entri nel merito dell'impugnativa inoltratagli.
L'insorgente sottolinea di insorgere contro le condizioni del concorso contenute nella documentazione trasmessagli dal municipio, di cui avrebbe preso conoscenza soltanto l'11 febbraio 2001. Il ricorso, inoltrato lunedì 26 di quel mese, sarebbe quindi tempestivo. E lo sarebbe, aggiunge, anche nel caso in cui il termine quindicinale di ricorso avesse iniziato a decorrere dal 10 febbraio, giorno immediatamente successivo a quello in cui il municipio ha messo la documentazione del concorso a disposizione dei partecipanti.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________, che ne sollecitano il rigetto senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Se la fattispecie sia retta dal CIAP, invece che dalla LOC, è questione di merito che dovrà essere esaminata ulteriormente.
La legittimazione attiva del ricorrente, direttamente e personalmente interessato a partecipare al concorso in oggetto, è certa.
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Il bando di concorso e il capitolato d’offerta costituiscono la lex specialis del procedimento e vincolano tanto il committente, quanto i concorrenti.
Come giustamente rileva il Consiglio di Stato, contro il bando di concorso è di principio data la possibilità di ricorrere. Dal 1° maggio 2001 l'impugnabilità del bando dei concorsi indetti dai municipi, al di fuori del CIAP, per l'esecuzione di opere edili, la fornitura di beni mobili o la fornitura prestazioni di servizio è data anche nel caso in cui la commessa beneficia del sussidio dello Stato (art. 37 LCPubb; BU 2001, 91 seg.).
Se la decisione è pubblicata sul FU, il termine decorre dalla data di pubblicazione. Per il computo dei termini fa stato l'art. 10 PAmm.
Il bando di concorso è una decisione complessa, mediante la quale viene definita una serie di aspetti, che vanno dalle indicazioni relative al committente, al genere di commessa, ai criteri di idoneità, ai termini per l'inoltro delle offerte, ai criteri di aggiudicazione (cfr. § 13 DirCIAP; art. 15 LCPubb). Il bando non si riduce all'avviso di gara pubblicato sul FU. Quest'ultimo si limita ad indicare gli aspetti salienti della licitazione. Non si estende alle regole di dettaglio. Le prescrizioni di dettaglio sono definite dalla cosiddetta documentazione del concorso (capitolato d'offerta, specifiche tecniche ecc.), che viene inviata soltanto a chi ne fa esplicita richiesta.
Stando così le cose, il ricorso contro il bando di concorso non è proponibile soltanto contro l'avviso di gara pubblicato sul FU, ma contro tutti gli elementi che lo compongono. Quindi anche contro la documentazione di gara, che viene resa nota ai partecipanti soltanto in un secondo tempo, dietro loro richiesta. Anche questa documentazione è in effetti parte integrante della decisione che forma oggetto del bando di concorso.
Il termine per impugnarla non decorre dalla pubblicazione dell'avviso di gara sul FU, ma dalla notifica degli atti ai concorrenti. L'onere di provare l'avvenuta, corretta intimazione incombe al committente.
Ne discende, quale prima conseguenza, che, dal profilo dell'oggetto, l'impugnativa inoltrata dall'arch. __________ al Consiglio di Stato contro le precisazioni del bando di concorso contenute negli atti rimessigli dal municipio era senz'altro ammissibile.
Il Consiglio di Stato l'ha ritenuta tardiva, in quanto inoltrata oltre un mese dopo la pubblicazione del bando di concorso sul FU. A torto, tuttavia, perché l'impugnativa era rivolta contro la documentazione del concorso che il municipio aveva trasmesso agli interessati che ne avevano fatto tempestiva richiesta, al più presto il 9 febbraio 2001.
Il committente, qui resistente, non ha saputo indicare la data esatta dell'intimazione di questi atti al ricorrente. Nell'ipotesi a lui più favorevole, il termine di ricorso non ha tuttavia iniziato a decorrere prima di sabato 10 febbraio 2001. In quest'ipotesi, esso è giunto a scadenza sabato 24, con la conseguenza di risultare protratto sino a lunedì 26, data dell'inoltro del gravame al Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 3 PAmm).
Anche dal profilo dei termini di ricorso il giudizio impugnato non può quindi essere confermato.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili sono invece a carico del comune resistente.
Per questi motivi,
visti gli art. 113, 208 LOC; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 marzo 2001, n. 1404, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà al ricorrente fr. 600.- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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