AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.109
Data decisione, Autorità: 16.07.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00109
Lugano 16 luglio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
contro
la decisione 21 marzo 2001 (n. 1302) con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso 10 gennaio 2001 dell'insorgente contro l'imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa agli anni 1999 e 2000 concernente l'immobile al mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
25 aprile 2001 del Comune di __________;
02 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) __________, domiciliata a __________, è proprietaria di un immobile al mapp. __________ di __________, in zona __________, che utilizza come residenza secondaria.
b) Il 31 maggio 1999 il municipio di __________ ha emesso nei confronti dell'interessata una tassa di fr. 70.-- per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno in corso, concernente il predetto immobile. Il documento su cui era stato steso il conteggio, allestito sotto forma di fattura, fissava il termine di scadenza del pagamento al 30 giugno successivo, ma non indicava i rimedi di diritto. Con raccomandata 30 giugno 1999 indirizzata all'Esecutivo di __________, __________ ha contestato il pagamento del tributo per il motivo che in vicinanza della sua residenza non era stato installato alcun contenitore per i rifiuti; il più vicino era ubicato a 5 km. Con lettera 7 luglio 1999 il municipio ha genericamente confermato alla proprietaria che la tassa relativa alle residenze secondarie assommava a fr. 70.-- e che essa andava pertanto pagata. Dopo due richiami e una diffida il comune di __________ ha fatto spiccare nei confronti di __________ un precetto esecutivo il 29 ottobre 1999, ottenendo in seguito, con decisione 12 dicembre 2000, il rigetto dell'opposizione da questa interposta dal vice giudice di pace del circolo di __________. La proprietaria ha pertanto soluto il tributo.
c) Frattanto, in data 31 maggio 2000, il municipio di __________ aveva emesso nei confronti dell'interessata, seguendo la stessa procedura, anche la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa a quell'anno, pure di fr. 70.--. Dopo due richiami, con lettera 29 agosto 2000 __________ ha chiesto, invano, al municipio di sospendere la procedura d'incasso, in attesa della decisione del giudice di pace concernente la tassa per il 1999. Dopo una diffida il municipio ha fatto emettere nei confronti di __________ un precetto esecutivo il 23 ottobre 2000, ottenendo in seguito, con decisione 12 dicembre 2000, il rigetto dell'opposizione da questa interposta dal giudice di pace del circolo di __________. La proprietaria ha indi versato anche il tributo relativo all'esercizio 2000.
B. Con ricorso 10 gennaio 2001 __________ è insorta al Consiglio di Stato contro le decisioni del municipio di __________ di imposizione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999, del 31 maggio 1999, e per l'anno 2000, del 31 maggio 2000, chiedendone l'annullamento e, in subordine, la riduzione a fr. 50.-- ciascuna. L'insorgente ha giustificato la tempestività dell'impugnativa con il fatto che le controverse decisioni non indicavano il rimedio giuridico esperibile contro le stesse.
C. Con decisione 21 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha evaso il gravame. Esso lo ha ritenuto tempestivo. Dal momento tuttavia che l'insorgente aveva frattanto pagato i controversi tributi, il Governo le ha tuttavia negato l'interesse legittimo ad impugnarli, per difetto del requisito dell'attualità. Esso ha pertanto dichiarato irricevibile il gravame, ponendo inoltre a carico dell'insorgente una tassa di giudizio di fr. 400.--.
D. Con ricorso 7 aprile 2001 __________ è insorta davanti a questo Tribunale contro il giudicato governativo, contestando l'assenza di un interesse attuale ad impugnare le note tasse, delle quali ribadisce la richiesta di annullamento e, in subordine, di riduzione. In via più subordinata essa chiede che la tassa di giudizio posta a suo carico venga fissata non oltre fr. 100.--.
Il Consiglio di Stato e il municipio di __________ sollecitano la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC). Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione della ricorrente a dolersi del giudizio governativo certa (art. 43 PAmm). Il gravame dinanzi a questo Tribunale è dunque ricevibile in ordine; può inoltre essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Attraverso la decisione impugnata il Governo ha dichiarato irricevibile il ricorso inoltratogli da __________ il 10 gennaio 2001. Il Consiglio di Stato ha giudicato tempestiva l'impugnativa, ma ha negato all'insorgente un interesse legittimo attuale a chiedere l'annullamento dei tributi, avendoli frattanto pagati. Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.
3.1. L'art. 26 cpv. 2 PAmm stabilisce che una decisione deve essere munita dei mezzi e dei termini di ricorso. Di principio la mancanza di queste indicazioni non deve comportare per il destinatario pregiudizio alcuno in conformità alla prassi di questo Tribunale (RDAT II-1991 N. 14 lett. b) ed in analogia con quanto prescrivono sul piano federale gli art. 107 cpv. 3 OG e 38 PA. Una tale mancanza non legittima tuttavia l'interessato a procrastinare l'inoltro del rimedio: le regole della buona fede e la sicurezza del diritto esigono che egli assuma le informazioni necessarie e, ottenutele, agisca con tempestività. In caso contrario il termine per interporre l'impugnativa si considera decorso. Di regola un gravame può essere considerato tempestivo, ancorché esperito tardivamente, quando è proposto - dal momento in cui al destinatario è stato possibile prenderne conoscenza - entro il termine ordinario di ricorso (RDAT cit., lett. b e c ). Nella procedura amministrativa ticinese il termine ordinario di ricorso è di 15 giorni (art. 46 cpv. 1 PAmm).
3.2. La tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999 concernente il mapp. __________ è stata intimata all'insorgente il 31 maggio 1999 sottoforma di fattura, che non specificava la via di ricorso esperibile contro la tassazione, ma solo la data di scadenza del tributo, 30 giugno 1999. Con raccomandata 30 giugno 1999 __________ ha avuto modo di contestare quell'imposizione, informando il municipio che non avrebbe pagato quanto richiestole per mancanza, in prossimità dell'immobile, di un contenitore dei rifiuti. Ora, quella contestazione, effettuata solo 15 giorni dopo la scadenza effettiva del termine di ricorso ed entro quella del termine fissato per il pagamento, attesta una pronta reazione da parte della proprietaria su questo oggetto: il fatto di non aver agito nei termini prescritti dalla legge non può dunque nuocerle. Si deve pertanto ritenere che __________ __________ ha contestato tempestivamente l'imposizione in rassegna. Nemmeno il fatto che il municipio, cui essa si è rivolta, non fosse competente ad evadere la contestazione, la quale doveva invece essere indirizzata al Consiglio di Stato (art. 208 cpv. 1 LOC), può esserle di pregiudizio: difatti giusta l'art. 4 cpv. 2 PAmm i termini sono rispettati anche quando l'atto è rivolto ad un'autorità incompetente; spetta inoltre a quest'ultima di trasmetterlo a quella competente (art. 4 cpv. 1 PAmm). Su questo punto l'argomentazione svolta nel giudizio impugnato merita di essere condivisa.
Il Consiglio di Stato ha tuttavia esteso, implicitamente, la portata della raccomandata 30 giugno 1999 anche alla contestazione della tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 2000. Tale opinione è errata, poiché la tassa per l'esercizio 2000 è stata emessa successivamente, il 31 maggio 2000. Per contro, l'interessata non ha reagito nei confronti di quest'ultimo aggravio, pure di fr. 70.--. È solo dopo il secondo richiamo di pagamento, del 18 agosto 2000, che __________ ha chiesto al municipio, il 29 agosto successivo, di sospendere la procedura di incasso in attesa della decisione del giudice di pace sulla tassa per il 1999. Ora, il comportamento assunto dalla ricorrente dimostra che essa non si è attivata per conoscere il termine e l'autorità cui avrebbe dovuto indirizzare le sue contestazioni contro il menzionato tributo. Essa ha invece atteso l'invito del municipio a procedere al suo pagamento, ovvero in sede di incasso, per reagire, oltretutto in maniera inadeguata, nei confronti dell'imposizione: reazione incompatibile con l'obbligo di diligenza che le incombeva in quel frangente e che non merita, pertanto, tutela. Il ricorso formalmente inoltrato da __________ al Consiglio di Stato il 10 gennaio 2001 doveva pertanto essere dichiarato irricevibile già perché tardivo, nella misura in cui concerneva l'imposizione della tassa per l'anno 2000, effettuata il 31 maggio 2000.
3.3. Da quanto sopra discende già che il gravame inoltrato da __________ dinanzi al Governo il 10 gennaio 2001 poteva concernere solo la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 1999. In difetto di tempestiva impugnazione quella relativa al 2000 era invece cresciuta in giudicato.
4.2. Il Consiglio di Stato ha negato alla ricorrente un interesse (legittimo) attuale alla contestazione dei tributi - in realtà, com'è stato spiegato poco sopra, ricevibile era solo quella riferita alla tassa emessa per il 1999 - dal momento che li aveva frattanto pagati. A torto, tuttavia. In effetti, di principio, il pagamento di un tributo non estingue il diritto di impugnarlo facendo capo al rimedio di diritto esperibile contro lo stesso (Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 64 B VI b). Questo principio vale a maggior ragione quando il debitore è obbligato ad effettuare il pagamento indipendentemente dall'esperimento del rimedio di diritto, segnatamente quando quest'ultimo non ha effetto sospensivo. In concreto, l'insorgente è stata costretta a pagare la tassa oltre accessori, dopo aver ricevuto l'avviso di pignoramento emesso l'8 gennaio 2001 dall'ufficio esecuzioni e fallimenti di Bellinzona, mettendo con ciò fine alla procedura di incasso forzoso del tributo promosso nei suoi confronti dal comune: procedura che aveva avuto luogo omettendo di considerare che la raccomandata 30 giugno 1999, inoltrata da __________ al municipio di __________, doveva essere considerata alla stregua di un tempestivo ricorso contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999, emessa il 31 maggio precedente. L'insorgente mantiene pertanto un interesse attuale all'evasione del suo ricorso contro l'imposizione della menzionata tassa che ha dovuto, suo malgrado, frattanto versare.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve essere parzialmente accolto e gli atti retrocessi al Consiglio di Stato affinché entri nel merito del ricorso 30 giugno 1999 - integrato dalla memoria 10 gennaio 2001 - promosso da __________ contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999 (art. 65 cpv. 2 PAmm).
Il Tribunale non preleva una tassa di giudizio (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208, 209 LOC, 3, 4, 18, 28, 43, 46, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Il dispositivo della decisione 21 marzo 2001 (n.1302) del Consiglio di Stato è riformato come segue:
"1. Il ricorso è irricevibile nella misura in cui è volto a contestare la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti relativa all'anno 2000, emessa il 31 maggio 2000;
§§. Gli atti sono retrocessi al Consiglio di Stato affinché, mediante un nuovo giudizio, entri nel merito del ricorso 30 giugno 1999, integrato dalla memoria 10 gennaio 2001, inoltrato da __________ contro la tassa per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per l'anno 1999, emessa il 31 maggio 1999;
Non si preleva una tassa di giudizio.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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