AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.108
Data decisione, Autorità: 26.10.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00108
Lugano 26 ottobre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Paolo Bianchi, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 9 aprile 2001 di
patr. da: Avv. __________
contro
la risoluzione 21 marzo 2001, no. 1287, del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la pronuncia 17 gennaio 2001 del Dipartimento delle istituzioni, Sezione permessi e immigrazione, in materia di rifiuto anticipato del rinnovo del permesso di dimora, alla scadenza prevista il 24 giugno 2001;
viste le risposte:
13 aprile 2001 del Dipartimento delle istituzioni;
24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Nei confronti di __________ (1977), cittadina della repubblica __________, l'Ufficio federale degli stranieri ha emanato un divieto d'entrata in Svizzera dal 6 marzo 1998 al 5 settembre 2000, a seguito dell'esercizio abusivo della prostituzione. Infrangendo tale divieto, il 1° marzo 1999, la summenzionata straniera, qui ricorrente, ha sottoscritto ad __________ una promessa nuziale con il cittadino elvetico __________ (1943), con il quale è poi convolata a nozze il 24 giugno 1999, pure ad __________. Per tale motivo ha beneficiato di un salvacondotto dal 26 maggio al 30 giugno 1999, giorno in cui ha lasciato la Svizzera. Preso atto delle nozze, l'Ufficio federale degli stranieri ha revocato il divieto d'entrata e, il 14 ottobre 1999, la Sezione permessi e immigrazione ha autorizzato il rientro in Svizzera dell'interessata. __________ è pertanto ritornata ad __________ il 27 novembre 1999, ottenendo, per vivere insieme al marito, un permesso di dimora annuale, in seguito regolarmente rinnovato sino al 24 giugno 2001. A far tempo dal 1° giugno 2000 ella ha locato un appartamento per uso personale a __________ e, a decorrere dal 10 ottobre 2000, ha ottenuto varie autorizzazioni di corta durata per lavorare quale operaia.
B. Il 17 gennaio 2001 la Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Dipartimento delle istituzioni ha comunicato all'insorgente, con scritto indicante via e termine di ricorso, che il permesso di dimora non sarebbe stato rinnovato alla scadenza. Ha inoltre precisato che l'eventuale inoltro di una domanda di rinnovo o di rilascio di un permesso di dimora non avrebbe sospeso la partenza dal suolo elvetico. In sostanza, l'autorità ha rilevato che era venuto meno lo scopo per il quale il permesso di dimora era stato concesso all'interessata, vale a dire il ricongiungimento famigliare, poiché essa non viveva più con il marito.
Tale determinazione è stata resa in applicazione degli art. 4, 7, 12, 16 LDDS nonché 8 ODDS.
C. Con giudizio 21 marzo 2001, il Consiglio di Stato ha confermato la predetta pronuncia dipartimentale, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta da __________. Fondandosi, in particolare, sul rapporto di polizia 21 novembre 2000, il Governo ha ritenuto che i coniugi avessero convissuto durante una sola settimana, immediatamente dopo il matrimonio. Giudicando non credibile né provata l'asserita ripresa della convivenza, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che non vi fossero possibilità di ripresa di un'effettiva relazione matrimoniale tra i coniugi. Pertanto ha considerato manifestamente abusivo da parte della ricorrente appellarsi a tale connubio per continuare a soggiornare in territorio elvetico. Visto che la relazione coniugale non era più intatta, ha inoltre ritenuto che l'interessata non potesse richiamare la protezione sancita dall'art. 8 CEDU. Neppure il fatto di avere un lavoro poteva giovare alla stessa, in quanto l'autorizzazione ad esercitare un'attività lucrativa era una diretta conseguenza del ricongiungimento famigliare e non costituiva lo scopo della sua dimora.
D. Contro il suddetto giudicato governativo, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento. Rilevato che la partenza dalla Svizzera una settimana dopo aver contratto matrimonio è stata imposta dal divieto d'entrata pendente a suo carico, osserva che dalla successiva separazione delle residenze dei coniugi non è ammissibile dedurre l'inesistenza di una relazione matrimoniale effettivamente vissuta. Al contrario, tenuto conto della differenza di età e di mentalità, i coniugi si sarebbero sempre frequentati con buona regolarità, giungendo persino a riunificare il loro domicilio. Non sussisterebbero dunque gli estremi per considerare manifestamente abusivo il richiamo al vincolo matrimoniale.
E. All'accoglimento del gravame si oppongono sia il dipartimento sia il Consiglio di Stato con argomenti di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato, in diritto
1.2. Nella fattispecie, è in primo luogo necessario precisare che la pronuncia dipartimentale 17 gennaio 2001 non si configura alla stregua di una decisione di revoca del permesso di dimora. In effetti, benché la citata pronuncia sia stata emanata oltre cinque mesi prima della scadenza, prevista il 24 giugno 2001, del titolo autorizzativo, lo stesso ha conservato piena validità fino a tale termine (cfr. sentenza inedita 24.9.1996 in re S. della seconda Corte di diritto pubblico del Tribunale federale; STA inedita 15.4.1998 in re B.-P.). La risoluzione impugnata costituisce, piuttosto, un anticipato rifiuto di rinnovare all'insorgente il permesso di dimora di cui era titolare. Alla stessa deve essere riconosciuto valore di decisione impugnabile, contrariamente, invero, a quanto statuito da questo Tribunale in un precedente giudizio, emesso con motivazione sommaria (cfr. STA inedita 15.4.98 in re P.). Nella fattispecie, tale conclusione risulta, peraltro, anche nell'interesse dell'insorgente, che non ha inoltrato formale istanza di rinnovo, alla scadenza dell'autorizzazione di soggiorno. Con tutta probabilità, essa ha ritenuto che l'esito di una siffatta richiesta fosse già stato preventivamente sancito dalla contestata pronuncia del dipartimento. In conclusione, accertata la natura di decisione di non rinnovo del permesso dell'atto impugnato, occorre valutare se il ricorso di diritto amministrativo sia ricevibile da questo profilo.
1.3. In ambito di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso, solo laddove tale pretesa si fonda su una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii).
1.4. Non esiste tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Ceca alcun trattato che regoli in modo specifico il soggiorno in Svizzera dei cittadini di quello Stato, accordo dal quale potrebbe scaturire un diritto al rinnovo del permesso di dimora.
1.5. Giusta l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS, il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga di un permesso di dimora. Ai fini dell'applicazione della suddetta norma, è determinante unicamente l'esistenza di un vincolo matrimoniale giuridicamente valido (DTF 119 Ib 417 e segg., consid. 2c). In concreto, l'interessata è sposata con un cittadino elvetico. Di conseguenza essa ha, in linea di principio, diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Pertanto, essendo la decisione impugnata suscettibile di essere dedotta davanti all'alta Corte federale mediante un ricorso di diritto amministrativo, si deve concludere che la competenza di questo Tribunale a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è data. Se il permesso in oggetto possa esserle rifiutato è questione di merito, non di ammissibilità.
1.6. Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Come già indicato in precedenza (consid. 1.5.), l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS dispone che il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto, soggiunge il cpv. 2 della medesima norma, non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione del loro effettivo. Il permesso può inoltre essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge, che prevede tale diritto, non vuole proteggere (Häfelin/Müller, Grundriss des allgemeinen Verwaltungsrechts, 3a ed., N. 597 ss; Imboden/Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, N. 74 e 78). Sono dati segnatamente gli estremi dell'abuso, allorquando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97 consid. 4). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto a un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150 consid. 3b). Tale soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera.
In concreto, il Consiglio di Stato ha fondato il proprio giudizio sull'abuso manifesto del diritto, da parte della ricorrente, nell'invocare il vincolo coniugale (consid. E.2, p. 10). Di conseguenza, questo tribunale si limita ad accertare se la decisione impugnata è corretta sotto questo profilo, senza esaminare l'eventuale natura fittizia del matrimonio, a sostegno della quale l'avversata decisione evidenzia comunque significativi indizi (ad esempio: differenza di età, breve conoscenza prima del matrimonio, divieto d'entrata in Svizzera).
4.1. Una settimana dopo le nozze, celebrate il 24 giugno 1999, __________ ha fatto ritorno in patria, non disponendo di alcun titolo che la legittimasse a risiedere nel nostro paese. Esperite le necessarie pratiche burocratiche, dopo circa cinque mesi è rientrata in Svizzera, beneficiando di un permesso di dimora allo scopo di vivere con il marito. Tuttavia gli accertamenti di polizia esperiti hanno consentito di appurare incontrovertibilmente che i coniugi non hanno, in realtà, più convissuto. Entrambi hanno infatti dichiarato di essersi costituiti residenze separate, dopo aver rifiutato l'occupazione dell'appartamento scelto quale domicilio coniugale, a seguito di asseriti difetti dello stesso. La moglie, per la verità, ha affermato di aver convissuto qualche tempo in __________, senza peraltro essere in grado di indicare il nome del paese di residenza. Il marito, d'altro canto, ha precisato di non sapere l'indirizzo dei conoscenti presso cui avrebbe alloggiato la moglie. Dal mese di giugno del 2000, l'insorgente ha locato un appartamento a Locarno, dove il consorte non ha mai vissuto, perlomeno fino alla fine di gennaio 2001. A partire da tale momento __________ avrebbe infatti trasferito il proprio domicilio a Locarno. A prescindere dalla separazione delle residenze, dalle tavole processuali non emerge comunque alcun ulteriore elemento che possa lasciar supporre la sussistenza di un'effettiva relazione coniugale. Al contrario risulta che tra i coniugi vi sia incompatibilità caratteriale e che, anche dal profilo finanziario, ciascuno conservi assoluta indipendenza (cfr. verbali d'interrogatorio 21.11.2000 di __________ e 23.11.2000 di __________).
4.2. Da quanto precede risulta in modo manifesto l'abuso di diritto dell'insorgente nell'invocare il proprio matrimonio, al fine di continuare a beneficiare del permesso di soggiorno. La pretesa riunificazione dei domicili dei coniugi, peraltro non suffragata da alcun riscontro documentale, non permette certo di sovvertire tale conclusione. Infatti, tale accorgimento non è ancora sufficiente a comprovare né che fra i coniugi sussista attualmente una vera e propria relazione sentimentale, né che essi abbiano la volontà di ricomporre l'unione coniugale (cfr. DTF 121 II 1 consid. 2d; STA inedita 22.8.00 in re R.). Questo scetticismo appare ancor più fondato se si considerano il pregresso decorso della relazione matrimoniale e il momento del trasferimento del domicilio da parte del marito. Esso sarebbe infatti intervenuto un paio di settimane dopo l'emanazione del contestato provvedimento dipartimentale, per cui appare piuttosto escogitato per puri fini di causa. Nulla muta nemmeno il mantenimento di una frequentazione sporadica tra i coniugi, relazione ben differente da un rapporto matrimoniale realmente vissuto, anche in situazione di grande differenza di età. Va inoltre osservato che, come già esposto, l'interessata ha ottenuto un permesso di dimora al fine di vivere con il marito e non per altri motivi. Il fatto che ella sia stata autorizzata a svolgere un'attività lucrativa in Svizzera è soltanto una conseguenza dell'unione coniugale e non costituisce lo scopo della sua dimora. Da ultimo non ci si può esimere dal rimarcare la pretestuosità delle illazioni circa le modalità di assunzione della deposizione del signor __________, già per il fatto di non essere minimamente sostanziate. Parimenti irrilevante risulta la sottoscrizione, da parte di quest'ultimo, della memoria ricorsuale: la sua condivisione delle considerazioni ivi esposte non permette di confutare che, all'atto pratico, la relazione coniugale non sia (più) vissuta.
La ricorrente non potrebbe nemmeno invocare la protezione dell'art. 8 CEDU. In effetti, a dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e famigliare, tutelato dalla norma in oggetto, per opporsi all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del proprio permesso di dimora. Per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8 CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente vissuta (DTF 122 II 5 consid. 1e, 289 consid. 1c, 385 consid. 1c; 118 Ib 145). Orbene, a seguito dell'accertamento della mera natura formale del vincolo matrimoniale, che non merita tutela alcuna siccome abusivo, non si può ritenere che esista un legame familiare intatto ed effettivamente vissuto tra __________ e suo marito __________. Va osservato infine che l'insorgente non invoca nemmeno l'impossibilità di un suo rientro in patria, dove è nata e cresciuta e dove peraltro conserva intense relazioni famigliari, come dimostrano sia i suoi prolungati soggiorni presso i genitori in costanza di matrimonio, sia l'asserito, regolare sostegno finanziario ottenuto dal padre.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 8 CEDU; 4, 7, 12, 16 LDDS; 8 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 3, 18, 28, 43, 46, 60 e 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, __________ (2 maggio 1977), cittadina della __________, è tenuta a lasciare il territorio cantonale entro il 15 dicembre 2001, notificando la partenza al competente ufficio regionale degli stranieri.
Tassa di giustizia e spese, per complessivi fr. 800.--, sono a carico della ricorrente.
Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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