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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.105
Data decisione, Autorità: 18.05.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00105
Lugano 18 maggio 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 aprile 2001 di
contro
la decisione 6 marzo 2001 (no. 1025) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 17 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ le nega la licenza edilizia per aprire un varco di m 2.50 chiuso da un cancello nel muro di cinta del fondo di cui è comproprietaria (part. no. __________ RF);
viste le risposte:
12 aprile 2001 del municipio di __________;
23 aprile 2001 di __________;
24 aprile 2001 da __________;
24 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 25 febbraio 2000 __________ ha chiesto al municipio di __________, sotto forma di semplice notifica, il permesso di formare un varco largo m 2.50, munito di cancello nel muro di cinta della part. n. __________ RF, di cui è proprietaria in comunione ereditaria assieme al fratello __________ ed alla sorella __________, in modo da accedere alla strada di campagna antistante, di proprietà del patriziato;
che alla domanda, pubblicata all'albo e notificata ai vicini, si sono opposti gli altri comunisti proprietari del fondo, nonché i vicini __________ ed __________;
che con decisione 17 ottobre 2000 il municipio di __________ ha respinto la domanda in considerazione dell'opposizione dei coeredi, che si erano rifiutati di firmarla;
che con giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________;
che, richiamati gli art. 647a - e CC, disciplinanti i rapporti fra i comproprietari, il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opposizione degli altri coeredi impedisse alla ricorrente di disporre del fondo per l'esecuzione di lavori che, eccedendo gli atti di ordinaria amministrazione, richiederebbero il consenso della maggioranza dei membri della comunione ereditaria;
che contro il predetto giudizio governativo la soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata;
che l'insorgente rileva di essere proprietaria del fondo, in qualità di coerede, nella misura del 62.50 %: circostanza, questa, che l'autorità di ricorso avrebbe omesso di considerare e che le permetterebbe di disporre del fondo a fini edilizi anche senza il consenso degli altri coeredi;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni;
che ad identica conclusione perviene __________, che pone in evidenza l'inutilità dell'accesso, asserendo che verrebbe realizzato all'unico scopo di ostacolare la sua richiesta di passo necessario, attorno alla quale è in lite con la sorella davanti al Pretore di Locarno-Campagna;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE; la legittimazione attiva della ricorrente è certa; il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che, giusta l'art. 4 LE, la domanda di costruzione, corredata dalla documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (cfr. anche art. 8 cpv. 2 RLE);
che la norma tutela soprattutto gli interessi dell'autorità, permettendole di respingere in limine domande di costruzione insuscettibili di tradursi in realizzazioni concrete, poiché all'istante fa difetto il diritto di disporre liberamente del fondo dedotto in edificazione (RDAT 1990 N. 50, 118; STA 27.4.99 in re condominio P.; 12.1.99 in re R.);
che la legittimazione a chiedere il permesso di costruzione è una questione pregiudiziale, che l'autorità amministrativa deve risolvere in base alla regole del diritto civile, tenendo comunque presente che lo scopo della procedura di rilascio del permesso di costruzione non è quello di stabilire se l'istante ha effettivamente diritto di disporre del fondo, bensì quello di accertare che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione del lavori previsti;
che l'autorità può quindi anche rinunciare a prevalersene, rilasciando il permesso a richiedenti sprovvisti della facoltà di disporre; il permesso così accordato resta comunque valido;
che, a norma dell'art. 602 cpv. 2 CC, disciplinante i rapporti fra i membri della comunione ereditaria, i coeredi dispongono in comune dei diritti inerenti alla successione, sotto riserva delle facoltà di rappresentanza o d'amministrazione particolarmente conferite per legge o per contratto;
che il singolo coerede può disporre dei beni della successione senza il consenso degli altri membri della comunione ereditaria soltanto per atti di ordinaria amministrazione od urgenti ed indifferibile (Tuor / Picenoni, Berner Kommentar, ad art. 602 CC N. 20 e rimandi);
che la presentazione di una domanda di costruzione per l'apertura di un varco nel muro di cinta del fondo di proprietà della comunione ereditaria di cui la ricorrente è membro non costituisce né un atto di ordinaria amministrazione, né un atto urgente ed indifferibile;
che non avendo la ricorrente dimostrato di essere abilitata da particolari disposizioni legali o contrattuali a rappresentare o ad amministrare la successione, la presentazione della controversa domanda di costruzione richiedeva pertanto il consenso di tutti i coeredi;
che il fatto che la ricorrente asserisca di vantare sulla successione maggiori diritti dei coeredi è privo di rilievo; tale circostanza non l'abilita, in particolare, a disporre singolarmente ed in contrasto con i coeredi a fini edilizi della proprietà comune;
che, stando così le cose, la decisione governativa impugnata merita conferma, siccome sostanzialmente immune da violazioni del diritto;
che la tassa di giustizia è posta a carico della ricorrente.
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21 LE; 602 CC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 500.- è a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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