AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.103
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00103
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 aprile 2001 di
__________ e __________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1194) che annulla la licenza edilizia 12 settembre 2000 rilasciata dal municipio ai ricorrenti per la ristrutturazione di un manufatto (ripostiglio) sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
12 aprile 2001 del municipio di __________;
30 aprile 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di una casa d'abitazione, situata a __________ nella zona di __________ (part. n. __________ RF), ad una distanza di circa m 1.50 dalla casa d'abitazione della resistente __________, che sorge direttamente sul confine del fondo contermine sul lato SW (part. n. __________ RF). Lo spazio fra i due fondi era occupato da un manufatto adibito a ripostiglio, chiuso da serramenti vetrati e dotato di un tetto ad una falda, appoggiato alle facciate degli stabili delle parti in lite, rispettivamente ad un muro che li unisce sul lato verso monte.
b. Senza alcun permesso, nei primi mesi del 2000 i ricorrenti hanno ristrutturato il ripostiglio, sostituendo la parete vetrata con una in muratura dotata di porta metallica e posando al posto del tetto una soletta in cemento armato sorretta sul lato SW da un muro appoggiato alla facciata dello stabile della resistente. Nel vano così ricavato hanno istallato l'impianto di riscaldamento (bruciatore) ed una macchina da lavare.
c. Analogamente sollecitati dal municipio, il 10 maggio 2000 i ricorrenti hanno chiesto il rilascio della licenza in sanatoria per l'opera eseguita abusivamente. Alla domanda si è opposta __________, contestando l'intervento soprattutto dal profilo delle distanze dal confine e tra edifici.
d. Con decisione 12 settembre 2000 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, ritenendo che l'intervento fosse da configurare alla stregua di un semplice lavoro di miglioria di una costruzione accessoria.
B. Con giudizio 13 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha annullato la licenza in sanatoria, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dalla vicina opponente.
In sostanza, il Governo ha escluso che l'opera potesse essere considerata accessoria e che l'intervento potesse essere configurato come un semplice lavoro di miglioria di una costruzione esistente in contrasto con il diritto. Ha quindi annullato la licenza siccome lesiva delle distanze prescritte per le costruzioni principali.
C. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti a questo tribunale, chiedendo il ripristino della licenza annullata.
Secondo i ricorrenti, il manufatto sarebbe di natura accessoria, mentre la ristrutturazione rientrerebbe nei limiti di una di un lavoro di trasformazione non sostanziale, ammesso dall'art. 39 RLE.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato che non formula osservazioni. Il municipio ne postula invece l'accoglimento rinviando alle osservazioni presentate in prima istanza.
Ad opposta conclusione perviene la vicina __________, che contesta in dettaglio le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso.
Considerato, in diritto
1.2. Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge chiaramente dai piani annessi alla domanda di costruzione e dalle fotografie prodotte dalla resistente. Il sopralluogo chiesto dai ricorrenti non appare quindi atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti ai fini del giudizio.
Per la distanza tra edifici fa stato l'art. 3 cpv. 1 lett. d NAPR, che la fissa in 6 m. Quella da confine è invece di 3 m (art. 4 cpv. 1 lett. c NAPR). Restano riservate le facilitazioni previste dall'art. 11 NAPR in tema di distanze applicabili alle costruzioni accessorie: a confine o a m 1.50 verso un fondo aperto, in contiguità o a 3 m verso un edificio senza aperture, rispettivamente a 4 m verso un edificio con aperture.
"Fatta eccezione per le zone in riva al lago", dispone poi l'art. 3 cpv. 2 NAPR, "gli edifici preesistenti possono essere ricostruiti sui vecchi ingombri anche quando le suddette distanze non sono rispettate, purché il loro volume non venga aumentato in maniera apprezzabile".
La disposizione, stando al commento annesso alle NAPR, "mira innanzitutto a favorire il mantenimento e il ripristino dei nuclei tradizionali. A tal fine", soggiunge il suddetto commento, "viene ammesso un lieve aumento dei volumi per consentire soluzioni più razionali ed adeguate, ad esempio per la creazione di servizi igienici o di impianti di riscaldamento". In sostanza, l'ordinamento sancito dall'art. 3 cpv. 2 NAPR permette di autorizzare interventi volti a perpetuare le costruzioni preesistenti in contrasto con il diritto posteriore. Va quindi oltre quanto dispone l'art. 39 RLE, che, di principio, permette soltanto di ripararare e mantenere le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto, escludendo i lavori di trasformazione sostanziali.
L'art. 3 cpv. 2 NAPR è di portata generale. Esso si applica tanto alle costruzioni principali, quanto a quelle accessorie. Non v'è invero motivo plausibile per limitarne il campo d'applicazione alle costruzioni principali.
Indipendentemente dalla questione a sapere se il manufatto sia da configurare come costruzione accessoria e se l'intervento rientri nei limiti dei lavori ammissibili secondo l'art. 39 RLE, già per questo motivo, l'impugnativa va pertanto accolta, annullando la decisione governativa censurata e ripristinando la licenza rilasciata in sanatoria dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia e le ripetibili di entrambe le istanze sono a carico della resistente secondo soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 11, 25, 26 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1194) è annullata.
1.2. la licenza edilizia 12 settembre 2000 rilasciata ai ricorrenti dal municipio di __________ è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.- è a carico della resistente, che rifonderà ai ricorrenti fr. 1'500.- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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