AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.95
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00095
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 28 marzo 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1045) che dichiara irricevibile l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la licenza edilizia 9 marzo 2000 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per la costruzione di una cantina sotterranea ad uso vinicolo fuori della zona edificabile (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
4 aprile 2001 del municipio di __________;
10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
27 aprile 2001 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che l'11 dicembre 1998 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una cantina sotterranea di oltre 5'000 mc, strutturata su tre livelli di 868 mq, nella parte boschiva di un fondo di 97'803 mq, 55633 dei quali coltivati a vite (part. n. __________ RF) e situati nella zona agricola;
che l'accesso alla cantina è previsto attraverso via __________, una strada di quartiere, di proprietà del vicino comune di __________, che serve l'omonima zona residenziale;
che nel termine di pubblicazione il comune di __________ ha inoltrato "opposizione cautelativa alla concessione del permesso di costruzione della cantina sotterranea, non avendo ancora ricevuto informazioni circa i movimenti di terra ed il relativo traffico di camion che la costruzione produrrà"; informazioni che aveva chiesto il 4 di quello stesso mese;
che, rinvenendo sull'opposizione iniziale, il 25 febbraio 2000 il Dipartimento del territorio ha preavvisato favorevolmente l'intervento alla condizione che la superficie occupata dalla cantina fosse ridotta a mq 600;
che il 9 marzo 2000 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta sulla base di un progetto ridimensionato, rientrante nei limiti indicati dal Dipartimento del territorio a titolo di condizione per il rilascio del permesso;
che il comune di __________ ha impugnato la licenza davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento per motivi riferiti alla conformità di zona della cantina ed al traffico indotto;
che con decisione 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso, ritenendo insufficiente l'opposizione inoltrata a titolo cautelativo ed improponibile, perché non sollevata con l'opposizione, rispettivamente perché non sorretta da un interesse legittimo, la censura riferita alla conformità di zona dell'opera;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che sia annullato assieme alla controversa licenza;
che, contestate le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato in relazione alla sufficienza dell'opposizione, l'insorgente rivendica la legittimazione a ricorrere e ripropone le censure addotte in precedenza in merito alla conformità di zona della cantina;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni, e dalla __________, che contesta invece in dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che, almeno nella misura in cui è volta a contestare il giudizio di irricevibilità, la legittimazione attiva del comune è certa;
che, entro questi limiti, il ricorso - tempestivo - è senz'altro ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 8 cpv. 1 LE, nel termine di pubblicazione ogni persona che dimostri un interesse legittimo può fare opposizione alla concessione della licenza edilizia;
che l'opposizione, precisa la norma in questione, è ricevibile solo se indica il motivo del contrasto col diritto applicabile nel quadro della licenza edilizia;
che l'esercizio tempestivo del diritto di opposizione costituisce un presupposto essenziale per impugnare le decisioni che la rigettano ed accolgono la domanda di costruzione, rilasciando la licenza richiesta (art. 21 cpv. 2 LE);
che l'indicazione del motivo d'opposizione costituisce a sua volta una condizione inderogabile di ricevibilità dell'atto;
che ai fini del presente giudizio può restare aperta la questione a sapere se in caso di opposizione immotivata il municipio debba procedere secondo l'art. 9 PAmm, riviandola all'interessato con l'invito ad emendare il difetto entro un termine perentorio sotto comminatoria di irricevibilità;
che l'obbligo di motivare l'opposizione mira essenzialmente ad attirare l'attenzione dell'autorità preposta all'esame della domanda di costruzione su eventuali disattenzioni delle norme applicabili, permettendo nel contempo all'istante, che dev'esserne informato (art. 9 cpv. 2 LE), di procedere, se del caso, ai necessari adeguamenti del progetto;
che l'obbligo di motivare l'opposizione non esplica effetti preclusivi nella successiva fase ricorsuale; non costringe, in particolare, l'opponente insoddisfatto ad attenersi in sede di ricorso ai motivi indicati con l'opposizione;
che il motivo indicato in sede d'opposizione non limita l'opponente nell'esercizio dei suoi diritti di difesa; considerato che con il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo possono anche essere fatti valere motivi non addotti in prima istanza, una simile conseguenza preclusiva dovrebbe essere sancita espressamente dalla legge;
che nell'evenienza concreta il comune di __________ ha tempestivamente manifestato l'intenzione di opporsi al rilascio della licenza per motivi legati al traffico ingenerato dall'intervento sulla strada di quartiere che assicura l'accesso alla controversa costruzione;
che il motivo indicato, contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, risponde adeguatamente alle esigenze di motivazione poste dall'art. 8 cpv. 2 LE; non si può invero ragionevolmente negare che il traffico indotto dall'intervento costituisca un aspetto che deve essere preso in considerazione nell'ambito del rilascio del permesso di costruzione: al riguardo è sufficiente porre mente alle esigenze poste dalla legislazione ambientale in tema di immissioni derivanti dal traffico;
che, stando così le cose, palesemente lesiva del diritto è la pretesa del Consiglio di Stato di dichiarare irricevibile il ricorso per motivazione insufficiente dell'opposizione;
che la legittimazione a ricorrere presuppone che l'insorgente appartenga a quella limitata e qualificata cerchia di persone, la cui situazione appare legata all'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto più stretto ed intenso di quello che intercorre con gli altri membri della collettività; l'insorgente deve inoltre essere portatore di un interesse personale, diretto e concreto a dolersi del provvedimento censurato per il pregiudizio che questo gli arreca; non occorre invece che lamenti la violazione di una norma che tutela un suo diritto soggettivo;
che, in concreto, il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato contro una licenza accordata dal municipio di __________ alla resistente __________ per una costruzione accessibile soltanto attraverso la strada di quartiere che serve la zona residenziale denominata __________;
che già per questo motivo al comune di __________ va riconosciuta la legittimazione a ricorrere; non si può invero negare che il comune ricorrente in quanto proprietario di una strada indispensabile per l'utilizzazione dell'opera in contestazione rientri nel novero di quelle persone che per situazione appaiono legate all'oggetto dell'intervento da un rapporto qualificato, atto a distinguere chiaramente la loro posizione da quella degli altri membri della comunità; né si può negare che il comune, in questa veste, sia portatore di un interesse personale e diretto a contestare la licenza per il pregiudizio che l'opera avversata può arrecargli (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 21 LE, n. 955 e rimandi);
che, di conseguenza, privo di fondamento appare il rifiuto del Consiglio di Stato di riconoscere al comune di __________ la qualità per agire in via di ricorso contro la licenza in contestazione;
che, sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché statuisca nel merito dell'impugnativa inoltratagli dal comune di __________;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili.
Visti gli art. 8, 21 LE; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (no. 1045) è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato affinché statuisca nel merito del ricorso 27 marzo 2000 inoltratogli dal comune di __________.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster