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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.93
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00093
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 di
contro
la decisione 6 marzo 2001 del Consiglio di Stato (n. 1027), che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 31 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria per insediare un deposito di inerti fuori della zona edificabile (part. n. __________ e __________ RF) ed ha ordinato lo smantellamento delle infrastrutture realizzate senza autorizzazione;
viste le risposte:
10 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
26 aprile 2001 di __________ e __________;
14 maggio 2001 del municipio di __________;
28 maggio 2001 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1986 __________ ha insediato senza autorizzazione un deposito di inerti sulle part. n. __________ e __________ RF, situate fuori della zona edificabile, di proprietà della comunione ereditaria fu __________ e di __________ in ragione di metà ciascuno;
che sui fondi sono stati costruiti diversi manufatti, uno solo dei quali autorizzato a titolo precario dall'autorità cantonale per la durata di tre anni a far tempo dal 1987;
che, dopo vicissitudini che non occorre qui rievocare, il 24 marzo 2000 i proprietari dei fondi in questione hanno inoltrato al municipio di __________ una domanda di costruzione in sanatoria per l'insediamento realizzato (tettoia, depositi di inerti, di materiali e di macchinari);
che alla domanda si sono opposti il Dipartimento del territorio ed alcuni vicini, ritenendo insoddisfatti i presupposti dell'art. 24 LPT;
che il 31 ottobre 2000 il municipio ha negato la licenza richiesta ed ordinato ai proprietari dei fondi, nonché all'attuale locatario, qui ricorrente, di smantellare tutte le infrastrutture realizzate abusivamente sui fondi, cessando qualsiasi attività entro il 28 febbraio 2001;
che con giudizio 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dai proprietari e dal locatario dei fondi;
che, respinte le censure d'ordine sollevate dai ricorrenti, il Consiglio di Stato ha a sua volta ritenuto insoddisfatti i requisiti posti dall'art. 24 LPT per la costruzione di edifici ed impianti fuori della zona edificabile; con lo stesso giudizio il Governo ha di conseguenza confermato l'ordine di ripristino siccome del tutto immune da violazioni del diritto;
che contro il predetto giudizio governativo __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo il rilascio della licenza rifiutata e l'annullamento dell'ordine di ripristino;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di non aver assunto le prove richieste per dimostrare la natura discriminatoria del provvedimento censurato, che non sarebbe sorretto da un sufficiente interesse pubblico e lo colpirebbe in modo iniquo, lesivo del principio della buona fede;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato, il municipio di __________ ed i vicini che hanno inoltrato osservazioni, con argomenti che per quanto necessario saranno discussi qui appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 LE;
che al ricorrente va riconosciuta la legittimazione attiva almeno nella misura in cui contesta il giudizio che conferma l'ordine di cessare l'attività insediata sui fondi in questione e di sgomberare le infrastrutture istallatevi abusivamente; considerato che i proprietari dei fondi hanno rinunciato ad insistere per conseguire la licenza in sanatoria, l'insorgente non appare invece legittimato ad impugnare la relativa decisione di diniego; l'interesse del ricorrente è infatti subordinato a quello dei proprietari;
che entro questi limiti, il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm), essendo la situazione dei luoghi perfettamente nota a questo tribunale, che ha già avuto modo di occuparsi della fattispecie in esame (STA 10.8.99 in re comunione ereditaria fu /);
che le censure sollevate dall'insorgente in relazione al rifiuto del Consiglio di Stato di assumere le prove richieste sono prive di fondamento; la valutazione anticipata delle prove operata dal Governo regge alla critica dell'insorgente; poiché il permesso in sanatoria non potrebbe essere rilasciato per motivi di parità di trattamento nell'illegalità nemmeno se il ricorrente dimostrasse l'esistenza di altre situazioni, analoghe alla sua nella zona circostante; l'interesse pubblico all'affermazione del principio di legalità prevarrebbe comunque sull'interesse del ricorrente alla perpetuazione della situazione abusiva;
che, nel merito, l'insorgente nemmeno tenta di sostenere che siano date le premesse per il rilascio di un'autorizzazione eccezionale fondata sull'art. 24 LPT; su questo punto è sufficiente un rinvio alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato;
che, palesemente a torto, il ricorrente contesta poi l'ordine di ripristino di una situazione conforme al diritto impartitogli dal municipio, previo avviso dell'autorità cantonale: l'ordine è perfettamente conforme al diritto, in particolare al principio di adeguatezza;
che tale provvedimento si fonda invero su una chiara base legale (art. 43 LE), è sorretto da un sufficiente interesse pubblico e rispetta il principio della buona fede al quale il ricorrente pretestuosamente si richiama all'unico scopo di guadagnare tempo e differirne l'esecutività;
che il ricorrente non poteva ignorare la natura precaria del discutibile permesso accordato dall'autorità cantonale nel 1987 al precedente locatario dei fondi; né può dedurre alcunché a suo favore dalla censurabile tolleranza dimostrata dall'autorità comunale di fronte all'insediamento abusivo;
che stando così le cose, il ricorso, manifestamente dilatorio, va senz'altro respinto, addebitando all'insorgente la tassa di giustizia e le ripetibili;
visti gli art. 22, 24 LPT; 21, 43 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 400.- ai resistenti __________ e __________.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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