AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.2001.91
Data decisione, Autorità: 15.06.2001, TRAM
Incarto n. 52.2001.00091
Lugano 15 giugno 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 marzo 2001 del
Comune di __________
contro
la decisione 6 marzo 2001 (n. 1013) con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso inoltrato il 28 novembre 2000 da __________ e __________ contro alcune deliberazioni adottate dal consiglio comunale di __________ nella seduta del 13 novembre 2000;
viste le risposte:
3 aprile 2001 del Consiglio di Stato;
27 aprile 2001 di __________ e __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il consiglio comunale di __________ è stato convocato lunedì 13 novembre 2000 per deliberare, in particolare, sull'approvazione dei conti consuntivi della locale azienda dell'acqua potabile (trattanda n. 3) e sullo stanziamento di un credito di fr. 260'000.-- per l'allestimento del piano generale di smaltimento delle acque (PGS) e del catasto delle canalizzazioni pubbliche e private (trattanda n. 4). Il legislativo ha accolto entrambi gli oggetti con la necessaria maggioranza.
B. Con ricorso 28 novembre 2000 __________, consigliere comunale ostile all'approvazione degli oggetti, e __________, cittadino attivo di __________, sono insorti contro le menzionate deliberazioni del consiglio comunale dinanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarle.
Per quanto concerne i conti consuntivi 1999 dell'azienda dell'acqua potabile (AAP) i ricorrenti hanno anzitutto sostenuto l'inesattezza, tra le spese correnti, dell'importo di fr. 60'000.-- previsto alla voce 301.1, contributo al comune per sorvegliante. Inoltre che i tassi di ammortamento adottati disattendevano quanto prescritto all'art. 12 del regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei comuni del 30 giugno 1987 (RGFCC).
Per quanto riguarda invece il credito relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni gli insorgenti hanno eccepito l'assenza di un valido rapporto della commissione della gestione, essendo stato firmato da un solo membro, ed inoltre che il municipio era intenzionato ad assegnare l'incarico senza seguire la procedura del pubblico concorso prescritta all'art. 113 LOC.
Da ultimo - anche se la censura avrebbe dovuto essere sollevata in limine - i ricorrenti hanno sollevato una violazione dell'art. 14 del regolamento comunale concernente l'approvazione del verbale delle deliberazioni. Essi hanno pertanto domandato l'annullamento di tutte le decisioni adottate nella seduta.
C. Con risoluzione 6 marzo 2001 il Consiglio di Stato ha evaso l'impugnativa.
Esso ha anzitutto respinto la contestazione circa l'approvazione del verbale.
Il Governo ha invece accolto, quantomeno parzialmente, le contestazioni attorno ai conti consuntivi 1999 dell'AAP, aumentando la voce 301.1, contributo al comune per sorvegliante, di fr. 34'025.05 e gli ammortamenti di fr. 12'127.15. Esso ha, di conseguenza, disposto una modifica d'ufficio del consuntivo 1999 dell'AAP, fissando il disavanzo d'esercizio in fr. 47'868,73.
Il Consiglio di Stato ha, infine, annullato lo stanziamento del credito di fr. 260'000.-- relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni, accogliendo la critica secondo cui faceva difetto un valido rapporto della commissione della gestione. Esprimendosi, in seguito, a titolo abbondanziale su questo oggetto il Governo ha ricordato che, giusta l'art. 113 cpv. 1 LOC (frattanto abrogato) i lavori, le forniture e le prestazioni di servizio devono essere aggiudicate mediante pubblico concorso (consid. I della risoluzione impugnata).
D. Con impugnativa 27 marzo 2001 il comune di __________ insorge dinanzi a questo Tribunale contro il giudicato governativo. Per quanto concerne i conti consuntivi 1999 dell'AAP il comune contesta l'obbligo di ammortizzare gli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio imposti dal Consiglio di Stato. Chiede pertanto il ripristino dell'importo degli ammortamenti approvati dal consiglio comunale. Per quanto concerne lo stanziamento del credito di fr. 260'000.-- relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni, il comune chiede lo stralcio del considerando I del giudizio impugnato, dal quale deduce l'obbligo di mettere a concorso l'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni.
Il Consiglio di Stato, __________ e __________ hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), il ricorso è tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del comune ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame è pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Relativamente ai conti consuntivi 1999 dell'AAP, il Consiglio di Stato ha aumentato il contributo dovuto al comune per il sorvegliante dell'acquedotto di fr. 34'025.05 e gli ammortamenti amministrativi di fr. 12'127.15. Impugnata, in questa sede, è solamente la seconda modifica dei conti. A quest'ultimo riguardo il Governo, disattendendo le contestazioni dei ricorrenti di quella sede, qui resistenti, ha anzitutto, rettamente, tutelato i tassi di ammortamento adottati dal legislativo, stante il carattere non vincolante per le aziende municipalizzate dei tassi previsti all'art. 12 RFGCC, le quali non sono del resto nemmeno assoggettate al divieto, sancito all'art. 14 RGFCC, di effettuare ammortamenti supplementari in sede di consuntivo. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ritenuto di dover censurare, da un lato, l'indebito arrotondamento degli importi e, dall'altro, l'omesso ammortamento di un investimento effettuato nel corso dell'esercizio, che non era contemplato nel preventivo (conto n. 141.01, condotta via centro scolastico; cfr. risoluzione impugnata, consid. F, pag. 13). In realtà, dalla tabella allestita alla pagina 15 del giudizio impugnato risulta che il Consiglio di Stato ha imposto l'ammortamento per tutti gli investimenti effettuati durante l'esercizio considerato: operazione che il comune contesta. A ragione. In effetti, con sostanza ammortizzabile si intende quella registrata a bilancio al 31 dicembre dell'anno precedente l'esercizio. La registrazione di ammortamenti anche sugli investimenti effettuati durante l'esercizio, sia terminati che in corso, in quanto non vietata costituisce una semplice facoltà per il comune, non un obbligo; ora, in concreto, dal momento che il legislativo di __________ ha manifestato la chiara intenzione di non voler far uso di tale possibilità in sede di preventivo, appare imprescindibile rispettare tale decisione in sede di consuntivo (cfr. art. 11, 21 RGFCC applicabili alle aziende municipalizzate via l'art. 27 cpv. 2 RGFCC; Dipartimento dell'interno, Manuale di contabilità per i comuni ticinesi, capitolo 12.2, pag. 1; A. Rossi/M. Ferrari, Politica e gestione finanziaria del comune, 1996, pag. 211). Il ricorso deve pertanto essere accolto su questo punto. Se eccettuiamo pertanto gli arrotondamenti degli ammortamenti, non necessariamente indebiti ma comunque non contestati dal comune, l'importo complessivo degli stessi assomma a fr. 99'103,55 (+ fr. 2.60 rispetto a quanto votato dal legislativo). Il disavanzo d'esercizio si attesta, di conseguenza, in fr. 35'744,18.
L'insorgente critica, in secondo luogo, le considerazioni svolte dal Consiglio di Stato a titolo abbondanziale in sede di evasione della domanda di annullamento del credito di fr. 260'000.-- relativo all'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni, secondo le quali i lavori, le forniture e le prestazioni di servizio devono essere aggiudicate mediante pubblico concorso (consid. I della risoluzione impugnata). Esso ne chiede lo stralcio onde procedere all'assegnazione diretta dell'incarico concernente l'allestimento del piano. La domanda appare tuttavia improponibile. Affinché un ricorso possa essere considerato ricevibile innanzi all'autorità di ricorso occorre difatti che l'insorgente chieda l'annullamento o la modifica della decisione impugnata (Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2.a ed., Berna 1983, pag. 196; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2.a ed., Zurigo 1998, n. 601 e 932; Merker, Rechtsmittel, Klage, und Normenkontrollverfahren nach dem aargauischen Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 9. Juli 1968, tesi, Zurigo 1998, § 39 n. 5 seg.; cfr. anche STA inedita 9 luglio 1999 in re R., consid. 2). Nel concreto caso il comune ricorrente non ha chiesto l'annullamento della risoluzione governativa con cui il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di __________ e __________ ed annullato la relativa deliberazione del legislativo per difetto di un valido rapporto della commissione della gestione e, dunque, per violazione dell'art. 56 cpv. 2 LOC. Il ricorrente non può, per contro, conseguire una modifica della motivazione della risoluzione governativa, che accoglie il ricorso di controparte, dal momento che tale motivazione non partecipa alla forza di cosa giudicata del giudizio, che è riservata al solo dispositivo (cfr. Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 46 n. 3b con rinvii alla giurisprudenza di questo Tribunale; Imboden/Rhinow/Krähenmann, Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 42 B II; Kölz/Bosshart/Röhl, Kommentar zum Verwaltungspflegegesetz des Kantons Zürich, 2.a edizione, Zurigo 1999, ad § 19 n. 6; Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berna 1997, ad art. 52 n. 12, ad art. 60 n. 5; cfr. anche STA inedita 9 marzo 2000 in re S. consid. 3). Del resto la controversa, generica motivazione addotta dal Governo non appare nemmeno pertinente rispetto all'oggetto della contestazione, ovvero alla deliberazione cui il consiglio comunale ha stanziato il credito per l'allestimento del PGS e del catasto delle canalizzazioni. L'assegnazione dei lavori rientra difatti nella competenza del municipio (art. 80 cpv. 1, 106 lett. b, 110 cpv. 1 lett. f LOC). Ben si comprende pertanto che l'accenno alla problematica dell'attribuzione dei lavori sia stata trattata a titolo abbondanziale dal Consiglio di Stato. Il ricorso del comune deve di conseguenza essere dichiarato, su questo punto, irricevibile.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico dei resistenti in solido proporzionalmente al loro grado di soccombenza, ritenuto che il comune, il quale non è intervenuto a tutela di interessi economici propri, può essere sollevato dal pagamento della tassa di giudizio in quanto corporazione di diritto pubblico cantonale (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 208 LOC, 11,21 , 27 FGFCC, 3, 18, 28, 43, 46, PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza il dispositivo n. 1 § della risoluzione 6 marzo 2001 (n. 1013) del Consiglio di Stato nonché il relativo rinvio ai considerandi della stessa risoluzione sono riformati nel senso che gli ammortamenti amministrativi sono fissati in fr. 99'103,55 e, di conseguenza, il disavanzo d'esercizio 1999 dell'AAP di __________ in fr. 35'744,18.
La tassa di giudizio, nella misura di fr. 250.--, è posta a carico di __________ e __________ in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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